Art. 4 
 
 
                       Internazionalizzazione 
 
  1.  L'Universita'  favorisce  e  promuove  l'internazionalizzazione
della didattica e della  ricerca.  In  particolare  l'Universita'  si
impegna a: 
    a.  favorire  tutte  le  forme  di  cooperazione  scientifica   e
didattica per la circolazione del sapere nella comunita'  scientifica
internazionale; 
    b. promuovere la stipula di accordi, la creazione di consorzi con
istituzioni straniere di alto profilo culturale e la partecipazione a
reti internazionali; 
    c. facilitare l'accesso di studenti e ricercatori stranieri  alle
proprie strutture e la loro partecipazione ad ogni forma di selezione
per il conferimento di titoli  o  altre  opportunita'  di  ricerca  o
formazione; 
    d.  favorire  il  rilascio  di  titoli  di  studio  congiunti  in
collaborazione con Atenei stranieri; 
    e. incentivare  la  mobilita'  internazionale  di  docenti  e  di
studenti; 
    f. perseguire il  carattere  internazionale  dell'insegnamento  e
della propria offerta formativa, anche attraverso l'impiego di lingue
straniere della comunita' scientifica internazionale  di  riferimento
come lingua di insegnamento nei propri corsi di studio. 
  2. Per realizzare  questi  obiettivi,  l'Universita'  individua  un
organo deputato alle attivita' di internazionalizzazione e si impegna
ad adottare un Piano strategico per l'internazionalizzazione.