Art. 4 Internazionalizzazione 1. L'Universita' favorisce e promuove l'internazionalizzazione della didattica e della ricerca. In particolare l'Universita' si impegna a: a. favorire tutte le forme di cooperazione scientifica e didattica per la circolazione del sapere nella comunita' scientifica internazionale; b. promuovere la stipula di accordi, la creazione di consorzi con istituzioni straniere di alto profilo culturale e la partecipazione a reti internazionali; c. facilitare l'accesso di studenti e ricercatori stranieri alle proprie strutture e la loro partecipazione ad ogni forma di selezione per il conferimento di titoli o altre opportunita' di ricerca o formazione; d. favorire il rilascio di titoli di studio congiunti in collaborazione con Atenei stranieri; e. incentivare la mobilita' internazionale di docenti e di studenti; f. perseguire il carattere internazionale dell'insegnamento e della propria offerta formativa, anche attraverso l'impiego di lingue straniere della comunita' scientifica internazionale di riferimento come lingua di insegnamento nei propri corsi di studio. 2. Per realizzare questi obiettivi, l'Universita' individua un organo deputato alle attivita' di internazionalizzazione e si impegna ad adottare un Piano strategico per l'internazionalizzazione.