Art. 40 
 
 
                    Programmazione della ricerca 
 
  1. L'Universita' programma su base pluriennale, in accordo  con  la
formulazione dei piani nazionali di sviluppo,  la  propria  attivita'
fissando gli obiettivi, individuando gli strumenti per migliorare  le
strutture ed i  servizi  in  risposta  alle  esigenze  della  ricerca
manifestate dalle strutture scientifiche  (Dipartimenti  e  strutture
assimilate) e mirando ad un equilibrato sviluppo di tutti i settori. 
  2. L'Universita' costituisce un Consiglio Scientifico d'Ateneo  per
il coordinamento e la razionalizzazione delle  attivita'  di  ricerca
dei singoli Dipartimenti. Il Consiglio ha lo scopo di: 
    a) realizzare un sistema di integrazione in  rete  delle  risorse
scientifiche esistenti presso l'Ateneo per  un  uso  sinergico  delle
competenze, delle strutture  e  della  strumentazione  posseduta  dai
singoli  Dipartimenti  ai  fini  dell'avanzamento  della   conoscenza
scientifica  e  della  tecnologia  in  coerenza  con   le   tematiche
interdisciplinari  individuate  nel  Piano  strategico  di  Ateneo  e
tenendo conto degli sviluppi sul piano internazionale; 
    b) rispondere alla necessita' di disporre di  una  organizzazione
capace di operare direttamente nello sviluppo di progetti di  ricerca
che richiedono il superamento dei  limiti  imposti  delle  dimensioni
delle singole unita' di ricerca e cosi' coordinare azioni dirette  ad
ottenere finanziamenti  internazionali,  nazionali,  regionali  della
ricerca da parte di fonti pubbliche e private, mirando in particolare
ad ottimizzare  l'accesso  ai  fondi  europei,  anche  attraverso  la
costituzione di  gruppi  europei  in  cooperazione  con  istituzioni,
imprese ed Universita' estere; 
    c) promuovere il collegamento organico con imprese che abbiano un
alto contenuto tecnologico ed interesse per lo sviluppo di  azioni  a
medio/lungo termine; 
    d) favorire il collegamento della ricerca di  base  ed  applicata
con i processi  di  formazione  universitaria  e  post-universitaria,
promuovendo, nei  settori  scientifici  di  specifico  interesse,  un
rapporto diretto e coordinato con la rete nazionale delle Universita'
e rendendo cosi' disponibili competenze utili  ai  processi  di  alta
formazione specialistica; 
    e) accertare l'evoluzione delle azioni messe in atto al  fine  di
assicurare la qualita' e l'eccellenza dei risultati. 
  3. Il Consiglio Scientifico d'Ateneo e' presieduto dal Rettore o da
un suo delegato, ed e' costituito da un  rappresentante,  di  elevata
qualificazione  scientifica,  per  ciascuna  delle   aree   CUN.   Il
Consiglio, di durata triennale, e' proposto dal Rettore  e  approvato
dal  Consiglio  di  Amministrazione,   previo   parere   del   Senato
Accademico. I componenti hanno l'obbligo di rendere pubblico il  loro
curriculum scientifico. 
  4.  La  programmazione  scientifica  di  Ateneo  viene  esposta  ed
illustrata in una apposita conferenza di Ateneo, quindi pubblicata  e
presentata  alle  istituzioni  pubbliche  di  governo  e  alle  forze
culturali,   sociali   e   produttive   regionali,    nazionali    ed
internazionali.