Art. 40 Programmazione della ricerca 1. L'Universita' programma su base pluriennale, in accordo con la formulazione dei piani nazionali di sviluppo, la propria attivita' fissando gli obiettivi, individuando gli strumenti per migliorare le strutture ed i servizi in risposta alle esigenze della ricerca manifestate dalle strutture scientifiche (Dipartimenti e strutture assimilate) e mirando ad un equilibrato sviluppo di tutti i settori. 2. L'Universita' costituisce un Consiglio Scientifico d'Ateneo per il coordinamento e la razionalizzazione delle attivita' di ricerca dei singoli Dipartimenti. Il Consiglio ha lo scopo di: a) realizzare un sistema di integrazione in rete delle risorse scientifiche esistenti presso l'Ateneo per un uso sinergico delle competenze, delle strutture e della strumentazione posseduta dai singoli Dipartimenti ai fini dell'avanzamento della conoscenza scientifica e della tecnologia in coerenza con le tematiche interdisciplinari individuate nel Piano strategico di Ateneo e tenendo conto degli sviluppi sul piano internazionale; b) rispondere alla necessita' di disporre di una organizzazione capace di operare direttamente nello sviluppo di progetti di ricerca che richiedono il superamento dei limiti imposti delle dimensioni delle singole unita' di ricerca e cosi' coordinare azioni dirette ad ottenere finanziamenti internazionali, nazionali, regionali della ricerca da parte di fonti pubbliche e private, mirando in particolare ad ottimizzare l'accesso ai fondi europei, anche attraverso la costituzione di gruppi europei in cooperazione con istituzioni, imprese ed Universita' estere; c) promuovere il collegamento organico con imprese che abbiano un alto contenuto tecnologico ed interesse per lo sviluppo di azioni a medio/lungo termine; d) favorire il collegamento della ricerca di base ed applicata con i processi di formazione universitaria e post-universitaria, promuovendo, nei settori scientifici di specifico interesse, un rapporto diretto e coordinato con la rete nazionale delle Universita' e rendendo cosi' disponibili competenze utili ai processi di alta formazione specialistica; e) accertare l'evoluzione delle azioni messe in atto al fine di assicurare la qualita' e l'eccellenza dei risultati. 3. Il Consiglio Scientifico d'Ateneo e' presieduto dal Rettore o da un suo delegato, ed e' costituito da un rappresentante, di elevata qualificazione scientifica, per ciascuna delle aree CUN. Il Consiglio, di durata triennale, e' proposto dal Rettore e approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. I componenti hanno l'obbligo di rendere pubblico il loro curriculum scientifico. 4. La programmazione scientifica di Ateneo viene esposta ed illustrata in una apposita conferenza di Ateneo, quindi pubblicata e presentata alle istituzioni pubbliche di governo e alle forze culturali, sociali e produttive regionali, nazionali ed internazionali.