Art. 41 Finanziamento della ricerca 1. Al fine di sviluppare l'attivita' scientifica e di ricerca, l'Universita', fatta salva la priorita' dei finanziamenti da parte dello Stato, cura i rapporti con gli enti di ricerca, con le istituzioni pubbliche e con gli enti privati. 2. L'Universita' offre alle forze produttive e agli enti pubblici e privati l'esperienza e le competenze maturate all'interno delle proprie strutture. Inoltre, come sede primaria della ricerca e della formazione scientifica, l'Universita' si propone come consulente permanente di enti pubblici.