Art. 41 
 
 
                     Finanziamento della ricerca 
 
  1. Al fine di sviluppare  l'attivita'  scientifica  e  di  ricerca,
l'Universita', fatta salva la priorita' dei  finanziamenti  da  parte
dello Stato, cura  i  rapporti  con  gli  enti  di  ricerca,  con  le
istituzioni pubbliche e con gli enti privati. 
  2. L'Universita' offre alle forze produttive e agli enti pubblici e
privati l'esperienza  e  le  competenze  maturate  all'interno  delle
proprie strutture. Inoltre, come sede primaria della ricerca e  della
formazione scientifica,  l'Universita'  si  propone  come  consulente
permanente di enti pubblici.