Art. 45 
 
 
                          Centri di servizi 
 
  1.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  su  proposta  del   Senato
Accademico, puo' istituire centri di servizi,  al  fine  di  favorire
l'uso coordinato delle risorse dell'Ateneo, incentivare gli scambi di
professori,   ricercatori   e   studenti   con   altre    istituzioni
universitarie italiane ed estere e sostenere le attivita'  didattiche
e di ricerca scientifica. 
  2. I centri di servizi vengono disciplinati da Regolamenti  emanati
all'atto della loro istituzione.