Art. 45 Centri di servizi 1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, puo' istituire centri di servizi, al fine di favorire l'uso coordinato delle risorse dell'Ateneo, incentivare gli scambi di professori, ricercatori e studenti con altre istituzioni universitarie italiane ed estere e sostenere le attivita' didattiche e di ricerca scientifica. 2. I centri di servizi vengono disciplinati da Regolamenti emanati all'atto della loro istituzione.