Art. 5 Diritto allo studio 1. L'Universita' assume ogni iniziativa volta a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'accesso all'istruzione universitaria, in accordo con i principi contenuti nella Costituzione e delle normative vigenti. 2. L'Universita' si impegna ad assumere ogni iniziativa volta a sostenere il diritto allo studio di soggetti con diversa abilita' o con diverse dinamiche di apprendimento. 3. Il Regolamento di Ateneo prevede specifici interventi a favore degli studenti capaci e meritevoli, specie se privi di mezzi, volti ad assicurare le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio. 4. L'Universita' assicura la conclusione dei Corsi di Studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti.