Art. 5 
 
 
                         Diritto allo studio 
 
  1. L'Universita' assume  ogni  iniziativa  volta  a  rimuovere  gli
ostacoli  di  ordine  economico  e  sociale  che  limitano  l'accesso
all'istruzione universitaria, in accordo  con  i  principi  contenuti
nella Costituzione e delle normative vigenti. 
  2. L'Universita' si impegna ad assumere  ogni  iniziativa  volta  a
sostenere il diritto allo studio di soggetti con diversa  abilita'  o
con diverse dinamiche di apprendimento. 
  3. Il Regolamento di Ateneo prevede specifici interventi  a  favore
degli studenti capaci e meritevoli, specie se privi di  mezzi,  volti
ad assicurare le condizioni che rendono  effettivo  il  diritto  allo
studio. 
  4. L'Universita' assicura la conclusione dei Corsi di Studio  e  il
rilascio dei  relativi  titoli,  secondo  gli  ordinamenti  didattici
previgenti.