Art. 50 
 
 
                        Modifiche di statuto 
 
  1. Le modifiche del presente Statuto sono deliberate a  maggioranza
assoluta  dei  componenti  del  Senato  Accademico,   previo   parere
favorevole del Consiglio di  Amministrazione  approvato  anch,esso  a
maggioranza assoluta, sentiti i  Consigli  di  Dipartimento  e  delle
Strutture di raccordo. 
  2. Il Consiglio di Amministrazione e  i  Consigli  di  Dipartimento
possono sottoporre al Senato Accademico proposte  di  modifica  dello
Statuto. Su tali proposte, il Senato Accademico si  deve  pronunciare
entro il termine di novanta giorni. 
  3. Lo Statuto e' emanato dal Rettore secondo le procedure  previste
dalle leggi vigenti. 
  4. Il presente Statuto e le successive modifiche entrano in  vigore
il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  del  decreto   rettorale   di
emanazione.