Art. 50 Modifiche di statuto 1. Le modifiche del presente Statuto sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione approvato anch,esso a maggioranza assoluta, sentiti i Consigli di Dipartimento e delle Strutture di raccordo. 2. Il Consiglio di Amministrazione e i Consigli di Dipartimento possono sottoporre al Senato Accademico proposte di modifica dello Statuto. Su tali proposte, il Senato Accademico si deve pronunciare entro il termine di novanta giorni. 3. Lo Statuto e' emanato dal Rettore secondo le procedure previste dalle leggi vigenti. 4. Il presente Statuto e le successive modifiche entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto rettorale di emanazione.