Art. 51 Natura dei pareri 1. La natura dei pareri, quando non altrimenti specificato, e' da intendersi obbligatoria e non vincolante. Quando non altrimenti specificato, i pareri devono essere emessi entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, trascorsi i quali l'organo richiedente puo' deliberare anche in assenza del parere richiesto. DISPOSIZIONI TRANSITORIE I. Tutti gli organi dell'Ateneo, collegiali e monocratici elettivi, restano in carica fino alla costituzione dei nuovi organi previsti dal presente Statuto. La fase transitoria deve essere completata entro il quindicesimo mese dall'entrata in vigore del presente Statuto. Il Rettore nomina una commissione incaricata di coordinare la fase transitoria e di fornire le direttive necessarie per il rispetto del termine finale. II. Nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione nominano, in prima applicazione, il Direttore Generale secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1 lettera n) della legge n. 240/2010. III. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto, i Dipartimenti che non possiedano i requisiti di cui all'art. 27, commi 1, 2 e 3 devono formulare al Senato Accademico, che delibera in merito, una proposta di modifica o di disattivazione. IV. Anche a seguito di quanto previsto dall'art. III, i Decani di tutti i Dipartimenti indicono le elezioni dei Direttori di Dipartimento e dei componenti delle Giunte di Dipartimento. V. Al termine delle elezioni di cui all'art. IV i Consigli di Dipartimento formulano preliminari proposte di aggregazione con il Dipartimento o i Dipartimenti con i quali intendono concorrere alla successiva costituzione di Strutture di raccordo e indirizzano le stesse alla commissione istruttoria di cui all'art. I per la relativa istruttoria preliminare. VI. Al termine del procedimento di cui all'art. IV il Rettore indice le elezioni del Senato Accademico e avvia le procedure per la costituzione del Consiglio di Amministrazione, emanando l'avviso pubblico per la proposizione delle candidature ai ruoli di componente previsti dall'art. 15, comma 2, lettere b), c) d), e) ed f). VII. Le candidature per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. VI devono essere presentate al Senato Accademico ancora in carica entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso. Il Senato Accademico effettua la verifica dei requisiti delle candidature di cui all'art. 15, comma 2, lettere b) ed e) del presente Statuto entro trenta giorni. VIII. L'elezione dei componenti di cui all'art. 15, comma 2 lettera f), avviene contestualmente all'elezione dei rappresentanti degli studenti di cui all'art. 17 comma 1 lettera h). IX. A seguito di tutte le procedure previste dal presente Statuto, per la costituzione del Consiglio di Amministrazione, il Senato Accademico eletto ai sensi dell'art. VI si insedia e nella prima seduta procede alla designazione dei componenti di cui all'art.15, comma 2, lettere b), c), ed e), nel rispetto delle procedure di cui al medesimo articolo. XI. Dipartimenti, a seguito dell'istruzione prevista al precedente art. V, formulano le definitive proposte di istituzione delle Strutture di raccordo nel rispetto dell'art. 32, comma 7, e le indirizzano al Senato Accademico entro quarantacinque giorni dall'insediamento di quest'ultimo. XI. Entro trenta giorni dall'insediamento, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, delibera sulle proposte di istituzione delle Strutture di raccordo. Le attuali Facolta' continuano a svolgere le proprie funzioni fino alla formale attivazione delle Strutture di raccordo. Contestualmente i Dipartimenti acquisiscono le competenze di cui all'art. 28, commi 1 e 2, del presente Statuto. XII. I Presidenti di corso di studio in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto assumono la denominazione e le funzioni di coordinatori di cui all'art. 38 e decadono all'atto della formale attivazione delle Strutture di raccordo con contestuale indizione delle procedure elettorali di rinnovo. XIII. Entro 60 giorni dall'insediamento del Consiglio di Amministrazione, si procede alla costituzione del Collegio dei revisori e del Nucleo di valutazione secondo le modalita' previste nel presente Statuto. Il presente decreto viene inviato al Ministero della giustizia per la prescritta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Palermo, 19 giugno 2012 Il rettore: Lagalla