Art. 51 
 
 
                          Natura dei pareri 
 
  1. La natura dei pareri, quando non altrimenti specificato,  e'  da
intendersi obbligatoria  e  non  vincolante.  Quando  non  altrimenti
specificato, i pareri devono essere emessi entro il termine di trenta
giorni  dalla  data  della  richiesta,  trascorsi  i  quali  l'organo
richiedente puo' deliberare anche in assenza del parere richiesto. 
 
                      DISPOSIZIONI TRANSITORIE 
 
  I. Tutti gli organi dell'Ateneo, collegiali e monocratici elettivi,
restano in carica fino alla costituzione dei  nuovi  organi  previsti
dal presente Statuto. La  fase  transitoria  deve  essere  completata
entro il  quindicesimo  mese  dall'entrata  in  vigore  del  presente
Statuto. Il Rettore nomina una commissione incaricata  di  coordinare
la fase transitoria e di  fornire  le  direttive  necessarie  per  il
rispetto del termine finale. 
  II. Nel  termine  di  trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
presente Statuto, il Rettore, il Senato Accademico, il  Consiglio  di
Amministrazione  nominano,  in  prima  applicazione,   il   Direttore
Generale secondo quanto previsto dall'art.  2,  comma  1  lettera  n)
della legge n. 240/2010. 
  III. Entro sessanta giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
Statuto, i  Dipartimenti  che  non  possiedano  i  requisiti  di  cui
all'art. 27, commi 1, 2 e 3 devono formulare  al  Senato  Accademico,
che delibera in merito, una proposta di modifica o di disattivazione. 
  IV. Anche a seguito di quanto previsto dall'art. III, i  Decani  di
tutti  i  Dipartimenti  indicono  le  elezioni   dei   Direttori   di
Dipartimento e dei componenti delle Giunte di Dipartimento. 
  V. Al termine delle elezioni di  cui  all'art.  IV  i  Consigli  di
Dipartimento formulano preliminari proposte di  aggregazione  con  il
Dipartimento o i Dipartimenti con i quali intendono  concorrere  alla
successiva costituzione di Strutture di  raccordo  e  indirizzano  le
stesse alla commissione istruttoria di cui all'art. I per la relativa
istruttoria preliminare. 
  VI. Al termine del procedimento  di  cui  all'art.  IV  il  Rettore
indice le elezioni del Senato Accademico e avvia le procedure per  la
costituzione del  Consiglio  di  Amministrazione,  emanando  l'avviso
pubblico per la proposizione delle candidature ai ruoli di componente
previsti dall'art. 15, comma 2, lettere b), c) d), e) ed f). 
  VII. Le candidature per la nomina dei componenti del  Consiglio  di
Amministrazione di cui all'art. VI devono essere presentate al Senato
Accademico ancora in carica entro i  trenta  giorni  successivi  alla
pubblicazione dell'avviso. Il Senato Accademico effettua la  verifica
dei requisiti delle candidature di cui all'art. 15, comma 2,  lettere
b) ed e) del presente Statuto entro trenta giorni. 
  VIII. L'elezione dei componenti di cui all'art. 15, comma 2 lettera
f), avviene contestualmente  all'elezione  dei  rappresentanti  degli
studenti di cui all'art. 17 comma 1 lettera h). 
  IX. A seguito di tutte le procedure previste dal presente  Statuto,
per la costituzione  del  Consiglio  di  Amministrazione,  il  Senato
Accademico eletto ai sensi dell'art. VI  si  insedia  e  nella  prima
seduta procede alla designazione dei componenti  di  cui  all'art.15,
comma 2, lettere b), c), ed e), nel rispetto delle procedure  di  cui
al medesimo articolo. 
  XI. Dipartimenti, a seguito dell'istruzione prevista al  precedente
art.  V,  formulano  le  definitive  proposte  di  istituzione  delle
Strutture di raccordo nel  rispetto  dell'art.  32,  comma  7,  e  le
indirizzano  al  Senato  Accademico   entro   quarantacinque   giorni
dall'insediamento di quest'ultimo. 
  XI.  Entro  trenta  giorni  dall'insediamento,  il   Consiglio   di
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, delibera  sulle
proposte di istituzione  delle  Strutture  di  raccordo.  Le  attuali
Facolta' continuano a svolgere le proprie funzioni fino alla  formale
attivazione  delle   Strutture   di   raccordo.   Contestualmente   i
Dipartimenti acquisiscono le competenze di cui all'art. 28, commi 1 e
2, del presente Statuto. 
  XII. I Presidenti di corso di studio in carica alla data di entrata
in vigore  del  presente  Statuto  assumono  la  denominazione  e  le
funzioni di coordinatori di cui all'art. 38 e decadono all'atto della
formale attivazione  delle  Strutture  di  raccordo  con  contestuale
indizione delle procedure elettorali di rinnovo. 
  XIII.  Entro  60  giorni   dall'insediamento   del   Consiglio   di
Amministrazione,  si  procede  alla  costituzione  del  Collegio  dei
revisori e del Nucleo di valutazione secondo  le  modalita'  previste
nel presente Statuto. 
  Il presente decreto viene inviato al Ministero della giustizia  per
la prescritta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. 
    Palermo, 19 giugno 2012 
 
                                                  Il rettore: Lagalla