Art. 6 
 
 
            Diritto alla comunicazione e all'informazione 
 
  1. In  attuazione  dei  principi  di  trasparenza  e  di  efficacia
dell'azione   amministrativa   l'Universita'    promuove    sia    la
comunicazione esterna, rivolta ai  cittadini,  alla  collettivita'  e
agli altri enti, sia la comunicazione interna rivolta agli  studenti,
al personale tecnico amministrativo, docente e  ai  collaboratori  di
ricerca dell'Ateneo. 
  2.  L'Universita'  persegue  tali  finalita'  con  ogni  mezzo   di
trasmissione idoneo ad  assicurare  la  necessaria  diffusione  delle
informazioni, anche tramite l'individuazione di un'apposita  funzione
di coordinamento. 
  3. Le attivita' di comunicazione e informazione dell'Ateneo  mirano
a: 
    a) valorizzare l'identita' dell'Ateneo; 
    b) promuovere le conoscenze sulle attivita', le  iniziative  e  i
progetti di ricerca; 
    c) favorire la conoscenza  effettiva  degli  atti  amministrativi
dell'Ateneo  e  dei  risultati  e  delle  attivita'   ed   assicurare
tempestiva risposta alle richieste degli interessati; 
    d) favorire e promuovere l'accesso agli atti anche attraverso  la
pubblicazione nell'albo ufficiale di Ateneo; 
    e) favorire i processi interni di semplificazione delle procedure
amministrative; 
    f) garantire,  a  tutela  della  rappresentanza  studentesca,  il
diritto di accesso ai dati necessari per l'esplicazione  dei  compiti
ad essa attribuiti.