Art. 6 Diritto alla comunicazione e all'informazione 1. In attuazione dei principi di trasparenza e di efficacia dell'azione amministrativa l'Universita' promuove sia la comunicazione esterna, rivolta ai cittadini, alla collettivita' e agli altri enti, sia la comunicazione interna rivolta agli studenti, al personale tecnico amministrativo, docente e ai collaboratori di ricerca dell'Ateneo. 2. L'Universita' persegue tali finalita' con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione delle informazioni, anche tramite l'individuazione di un'apposita funzione di coordinamento. 3. Le attivita' di comunicazione e informazione dell'Ateneo mirano a: a) valorizzare l'identita' dell'Ateneo; b) promuovere le conoscenze sulle attivita', le iniziative e i progetti di ricerca; c) favorire la conoscenza effettiva degli atti amministrativi dell'Ateneo e dei risultati e delle attivita' ed assicurare tempestiva risposta alle richieste degli interessati; d) favorire e promuovere l'accesso agli atti anche attraverso la pubblicazione nell'albo ufficiale di Ateneo; e) favorire i processi interni di semplificazione delle procedure amministrative; f) garantire, a tutela della rappresentanza studentesca, il diritto di accesso ai dati necessari per l'esplicazione dei compiti ad essa attribuiti.