Art. 7 Attivita' di gestione e organizzazione amministrativa 1. L'attivita' amministrativa dell'Ateneo e' ispirata a principi di: a) autonomia e responsabilita' individuale, organizzativa e sociale; b) partecipazione all'interno e collaborazione con l'esterno; c) efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti; d) efficienza nell'impiego delle risorse; e) semplificazione delle procedure; f) equilibrio patrimoniale, economico e finanziario; g) controllo dei comportamenti organizzativi e degli andamenti gestionali; h) pubblicita' degli atti e accesso a documenti e informazioni. 2. Le reciproche compatibilita' ed i criteri di attuazione dei principi di cui al comma 1 sono espressamente specificati nei documenti integrati di programmazione e di bilancio di breve, medio e lungo termine e sono sottoposti a monitoraggio ed aggiornamento nel tempo. 3. Lo svolgimento delle attivita' amministrative e' sottoposto ad avanzati sistemi e metodi di controllo di gestione, i cui esiti sono oggetto di specifica valutazione, per quanto di rispettiva competenza, da parte dei dirigenti responsabili e degli Organi di governo dell'Ateneo. 4. Le funzioni amministrative non espressamente riservate dalla normativa vigente e dallo Statuto agli Organi di governo ed alle strutture didattiche e di ricerca dell'Universita', comprese le funzioni relative agli atti che impegnano l'Ateneo verso l'esterno, sono demandate ai Dirigenti e, ove previsto, ad altri responsabili organizzativi. 5. Apposito Regolamento di Ateneo disciplina le funzioni dei responsabili dei procedimenti amministrativi, l'accesso ai relativi documenti e i tempi di adozione degli atti, prevedendo le possibili sanzioni in caso di mancato rispetto delle modalita' e dei termini fissati per lo svolgimento e il completamento dei procedimenti stessi.