Art. 7 
 
 
                        Attivita' di gestione 
                   e organizzazione amministrativa 
 
  1. L'attivita' amministrativa dell'Ateneo e'  ispirata  a  principi
di: 
    a)  autonomia  e  responsabilita'  individuale,  organizzativa  e
sociale; 
    b) partecipazione all'interno e collaborazione con l'esterno; 
    c) efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti; 
    d) efficienza nell'impiego delle risorse; 
    e) semplificazione delle procedure; 
    f) equilibrio patrimoniale, economico e finanziario; 
    g) controllo dei comportamenti organizzativi  e  degli  andamenti
gestionali; 
    h) pubblicita' degli atti e accesso a documenti e informazioni. 
  2. Le reciproche compatibilita' ed  i  criteri  di  attuazione  dei
principi di  cui  al  comma  1  sono  espressamente  specificati  nei
documenti integrati di programmazione e di bilancio di breve, medio e
lungo termine e sono sottoposti a monitoraggio ed  aggiornamento  nel
tempo. 
  3. Lo svolgimento delle attivita' amministrative e'  sottoposto  ad
avanzati sistemi e metodi di controllo di gestione, i cui esiti  sono
oggetto  di  specifica  valutazione,   per   quanto   di   rispettiva
competenza, da parte dei dirigenti responsabili  e  degli  Organi  di
governo dell'Ateneo. 
  4. Le funzioni amministrative  non  espressamente  riservate  dalla
normativa vigente e dallo Statuto agli  Organi  di  governo  ed  alle
strutture didattiche  e  di  ricerca  dell'Universita',  comprese  le
funzioni relative agli atti che impegnano l'Ateneo  verso  l'esterno,
sono demandate ai Dirigenti e, ove previsto,  ad  altri  responsabili
organizzativi. 
  5. Apposito  Regolamento  di  Ateneo  disciplina  le  funzioni  dei
responsabili dei procedimenti amministrativi, l'accesso  ai  relativi
documenti e i tempi di adozione degli atti, prevedendo  le  possibili
sanzioni in caso di mancato rispetto delle modalita'  e  dei  termini
fissati per  lo  svolgimento  e  il  completamento  dei  procedimenti
stessi.