Art. 8 Fonti di finanziamento 1. Le fonti di finanziamento dell'Universita' sono costituite da trasferimenti dello Stato, di altri soggetti pubblici e privati e da entrate proprie. 2. Le entrate proprie sono costituite da tasse e da contributi universitari, dai corrispettivi delle prestazioni di servizi, dello sfruttamento di beni patrimoniali, di brevetti ed opere dell'ingegno nonche' dell'eventuale loro dismissione e dai proventi conseguenti a lasciti e donazioni. 3. Per le spese di investimento, nei limiti consentiti dalla legge, l'Universita' puo' ricorrere a mutui o altre forme di finanziamento in modo da garantire le condizioni di equilibrio di bilancio su scala pluriennale. 4. L'Universita' promuove modalita' di reperimento di fondi anche attraverso il ricorso a prestazioni per conto di committenti esterni.