Art. 8 
 
 
                       Fonti di finanziamento 
 
  1. Le fonti di finanziamento dell'Universita'  sono  costituite  da
trasferimenti dello Stato, di altri soggetti pubblici e privati e  da
entrate proprie. 
  2. Le entrate proprie sono costituite  da  tasse  e  da  contributi
universitari, dai corrispettivi delle prestazioni di  servizi,  dello
sfruttamento di beni patrimoniali, di brevetti ed opere  dell'ingegno
nonche' dell'eventuale loro dismissione e dai proventi conseguenti  a
lasciti e donazioni. 
  3. Per le spese di investimento, nei limiti consentiti dalla legge,
l'Universita' puo' ricorrere a mutui o altre forme  di  finanziamento
in modo da garantire le condizioni di equilibrio di bilancio su scala
pluriennale. 
  4. L'Universita' promuove modalita' di reperimento di  fondi  anche
attraverso il ricorso a prestazioni per conto di committenti esterni.