Art. 9 Rapporti e convenzioni con enti esterni 1. L'Universita', nell'ambito dell'autonomia universitaria e delle proprie finalita' istituzionali, nel rispetto della legislazione nazionale e comunitaria vigente, e nei limiti del presente Statuto e dei propri regolamenti, e nel rispetto del metodo contabile economico-patrimoniale e delle disposizioni relative al bilancio unico di Ateneo e al bilancio consolidato: a) promuove, favorisce e sviluppa ogni forma di scambio culturale e di esperienze didattiche e scientifiche con altri enti e istituzioni universitarie e non, pubbliche e private, siano esse italiane o estere; b) pone in essere rapporti, anche per disciplinare attivita' di interesse comune, con soggetti pubblici e privati, in Italia e all'estero, utili al perseguimento delle finalita' pubbliche della didattica e della ricerca; c) svolge attivita' di formazione, ricerca, collaborazione, consulenza e servizio, anche di assistenza sanitaria per il tramite dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico, per conto o a favore di soggetti pubblici o privati. 2. Le azioni di cui al precedente comma sono svolte mediante: a) convenzioni, contratti, accordi e protocolli; b) la costituzione, la partecipazione e l'adesione a Centri di Ricerca e Centri di Servizi Interuniversitari; c) la costituzione, la partecipazione e l'adesione a Consorzi Interuniversitari; d) la costituzione, la partecipazione e l'adesione a Consorzi e Societa' di Capitali, fondazioni e associazioni, e ad altri organismi associativi non commerciali, di diritto privato e pubblico, per assicurare l'efficace ed utile svolgimento delle attivita' strumentali e di servizio finalizzate all'esclusivo perseguimento dei fini istituzionali dell'Universita'. 3. L'Universita', rilevata la motivata esigenza di avvalersi di attivita' di produzione di beni e servizi strettamente necessari e strumentali al perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, puo' costituire organismi in house sotto forma di Societa' a responsabilita' limitata secondo le modalita' di cui al comma 7 del presente articolo e nel rispetto delle norme civilistiche, speciali e comunitarie di riferimento. Tali organismi sono costituiti per il perseguimento delle finalita' che l'Ateneo non puo' realizzare mediante la propria articolazione organizzativa, scientifica e didattica interna. 4. Quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo e' svolto, di norma, con apporto di prestazione di opera scientifica e/o di personale, con l'uso di beni, attrezzature e strutture. Inoltre, la partecipazione agli organismi di cui al comma 2, lettere b), c), d) e comma 3 del presente articolo, prevede che l'Universita' possa esercitare il recesso libero e senza oneri, fatto salvo, eventualmente, l'impegno ad assolvere obbligazioni il cui adempimento e' convenuto come necessario al fine di non pregiudicare l'esito delle attivita' pendenti al momento del recesso. 5. Quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, per motivate esigenze di interesse pubblico o di rilievo normativo, puo' essere svolto anche mediante apporto finanziario. 6. La partecipazione a Societa' di Capitali e' comunque subordinata alle seguenti condizioni: partecipazione ad una quota di capitale nei limiti predeterminati da apposito regolamento; stipula di patti parasociali che salvaguardino l'Universita' nei casi di variazione del capitale sociale o di ripiano di eventuali perdite. 7. La partecipazione a Societa' di Capitali e' deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Universita', previo parere dei Revisori dei Conti e del Senato Accademico ex art. 18, comma 3 lettera u) dello Statuto. 8. La stipula di rapporti di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, e' comunque subordinata all'individuazione di una o piu' strutture universitarie interessate all'oggetto del rapporto. 9. I rapporti di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, possono essere stipulati, nelle ipotesi previste dai regolamenti di Ateneo, anche dai Presidenti delle Strutture di raccordo, dai Direttori di Dipartimento, dal Direttore Generale, dai Dirigenti e da altri soggetti appositamente individuati. 10. Le proposte di stipula degli atti relativi ai rapporti di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, sono approvate, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 2 lettera e), dello Statuto, dal Consiglio di Amministrazione, e previo parere del Senato Accademico solo quando tali rapporti hanno ad oggetto materie concernenti la didattica, la ricerca, l'orientamento ed i servizi agli studenti. 11. La definizione delle modalita', dei criteri e delle procedure per lo svolgimento di quanto previsto dal presente articolo e' demandata alla potesta' regolamentare dell'Ateneo.