Art. 9 
 
 
               Rapporti e convenzioni con enti esterni 
 
  1. L'Universita', nell'ambito dell'autonomia universitaria e  delle
proprie finalita'  istituzionali,  nel  rispetto  della  legislazione
nazionale e comunitaria vigente, e nei limiti del presente Statuto  e
dei  propri  regolamenti,  e  nel  rispetto  del   metodo   contabile
economico-patrimoniale e  delle  disposizioni  relative  al  bilancio
unico di Ateneo e al bilancio consolidato: 
    a) promuove, favorisce e sviluppa ogni forma di scambio culturale
e  di  esperienze  didattiche  e  scientifiche  con  altri   enti   e
istituzioni universitarie e non,  pubbliche  e  private,  siano  esse
italiane o estere; 
    b) pone in essere rapporti, anche per disciplinare  attivita'  di
interesse comune, con  soggetti  pubblici  e  privati,  in  Italia  e
all'estero, utili al perseguimento delle  finalita'  pubbliche  della
didattica e della ricerca; 
    c)  svolge  attivita'  di  formazione,  ricerca,  collaborazione,
consulenza e servizio, anche di assistenza sanitaria per  il  tramite
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico,  per  conto  o  a
favore di soggetti pubblici o privati. 
  2. Le azioni di cui al precedente comma sono svolte mediante: 
    a) convenzioni, contratti, accordi e protocolli; 
    b) la costituzione, la partecipazione e l'adesione  a  Centri  di
Ricerca e Centri di Servizi Interuniversitari; 
    c) la costituzione, la partecipazione  e  l'adesione  a  Consorzi
Interuniversitari; 
    d) la costituzione, la partecipazione e l'adesione a  Consorzi  e
Societa' di Capitali, fondazioni e associazioni, e ad altri organismi
associativi non commerciali,  di  diritto  privato  e  pubblico,  per
assicurare  l'efficace   ed   utile   svolgimento   delle   attivita'
strumentali e di servizio finalizzate all'esclusivo perseguimento dei
fini istituzionali dell'Universita'. 
  3. L'Universita', rilevata la motivata  esigenza  di  avvalersi  di
attivita' di produzione di beni e servizi  strettamente  necessari  e
strumentali al perseguimento delle proprie  finalita'  istituzionali,
puo'  costituire  organismi  in  house  sotto  forma  di  Societa'  a
responsabilita' limitata secondo le modalita' di cui al comma  7  del
presente articolo e nel rispetto delle norme civilistiche, speciali e
comunitarie di riferimento. Tali organismi  sono  costituiti  per  il
perseguimento  delle  finalita'  che  l'Ateneo  non  puo'  realizzare
mediante  la  propria  articolazione  organizzativa,  scientifica   e
didattica interna. 
  4. Quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo e'  svolto,
di norma, con apporto di prestazione  di  opera  scientifica  e/o  di
personale, con l'uso di beni, attrezzature e strutture.  Inoltre,  la
partecipazione agli organismi di cui al comma 2, lettere b), c), d) e
comma 3  del  presente  articolo,  prevede  che  l'Universita'  possa
esercitare  il  recesso  libero   e   senza   oneri,   fatto   salvo,
eventualmente, l'impegno ad assolvere obbligazioni il cui adempimento
e' convenuto come necessario al  fine  di  non  pregiudicare  l'esito
delle attivita' pendenti al momento del recesso. 
  5. Quanto previsto dai commi 1  e  2  del  presente  articolo,  per
motivate esigenze di interesse pubblico o di rilievo normativo,  puo'
essere svolto anche mediante apporto finanziario. 
  6. La partecipazione a Societa' di Capitali e' comunque subordinata
alle seguenti condizioni: partecipazione ad una quota di capitale nei
limiti predeterminati  da  apposito  regolamento;  stipula  di  patti
parasociali che salvaguardino l'Universita' nei  casi  di  variazione
del capitale sociale o di ripiano di eventuali perdite. 
  7. La partecipazione a  Societa'  di  Capitali  e'  deliberata  dal
Consiglio di  Amministrazione  dell'Universita',  previo  parere  dei
Revisori dei Conti e del  Senato  Accademico  ex  art.  18,  comma  3
lettera u) dello Statuto. 
  8. La stipula di rapporti  di  cui  al  comma  2,  lettera  a)  del
presente articolo, e' comunque subordinata all'individuazione di  una
o piu' strutture universitarie interessate all'oggetto del rapporto. 
  9. I rapporti di cui al comma 2 lettera a) del  presente  articolo,
possono essere stipulati, nelle ipotesi previste dai  regolamenti  di
Ateneo,  anche  dai  Presidenti  delle  Strutture  di  raccordo,  dai
Direttori di Dipartimento, dal Direttore Generale, dai Dirigenti e da
altri soggetti appositamente individuati. 
  10. Le proposte di stipula degli atti relativi ai rapporti  di  cui
al comma 2 lettera a) del presente articolo,  sono  approvate,  fatto
salvo quanto  previsto  dall'art.  28,  comma  2  lettera  e),  dello
Statuto, dal Consiglio di Amministrazione, e previo parere del Senato
Accademico  solo  quando  tali  rapporti  hanno  ad  oggetto  materie
concernenti la didattica, la ricerca,  l'orientamento  ed  i  servizi
agli studenti. 
  11. La definizione delle modalita', dei criteri e  delle  procedure
per lo svolgimento  di  quanto  previsto  dal  presente  articolo  e'
demandata alla potesta' regolamentare dell'Ateneo.