(Allegato A)
                             Allegato A 
 
 
Il presente allegato risulta strutturato secondo il seguente schema: 
 
1. Le nuove regole per l'individuazione dell'obiettivo 
2. Definizione del saldo finanziario 
3. Metodo di calcolo degli obiettivi sulla base delle nuove regole 
3.1 Fase 1: determinazione del saldo obiettivo come percentuale  data
dalla spesa media 
3.2 Fase  2:  determinazione  del  saldo  obiettivo  al  netto  della
riduzione dei trasferimenti 
3.3  Fase  3:  determinazione  del  saldo   obiettivo   in   base   a
"virtuosita'" e "sperimentazione" 
3.4 Fase 4: determinazione del  saldo  obiettivo  2012  rideterminato
(patto regionalizzato) 
4. Riduzione degli obiettivi annuali 
5. Comunicazione dell'obiettivo 
6. Enti commissariati ai sensi dell'art. 143 del TUEL 
7. Enti di nuova istituzione 
8. Elenco prospetti allegati 
 
   1. Le nuove regole per l'individuazione dell'obiettivo 
 
   Gli articoli 30, 31 e 32 della legge  12  novembre  2011,  n.  183
(legge di stabilita' 2012) disciplinano il nuovo patto di  stabilita'
interno per il triennio 2012-2014. 
   Il comma 90 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010,  n.  220
(legge di stabilita' 2011) ha  introdotto  una  regola  di  carattere
generale per gli enti locali, valida a decorrere dall'anno 2011,  che
prevede il conseguimento da parte di ciascun ente  locale  del  saldo
finanziario espresso in termini di  competenza  mista  pari  a  zero,
nonche' una regola specifica per la determinazione  del  concorso  di
ciascun ente al contenimento dei saldi di finanza pubblica che  opera
quando, per esigenze di finanza pubblica, e' richiesto un  contributo
specifico al comparto degli enti locali. Per gli anni  2012,  2013  e
2014 trova applicazione la regola specifica cosi' come  definita  dai
commi 2, 3 e 4 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.  183
(legge di stabilita' 2012). 
   Come   per   l'anno   scorso,   la   regola   specifica    prevede
l'individuazione dell'obiettivo di ciascun ente in  base  alla  spesa
corrente media sostenuta nel periodo 2006-2008.  In  particolare,  il
saldo finanziario di riferimento, per ciascuno degli anni 2012,  2013
e 2014, e' ottenuto moltiplicando la spesa corrente  media  impegnata
nel periodo 2006-2008, cosi' come desunta dai  certificati  di  conto
consuntivo, per una percentuale fissata per i predetti anni dal comma
2 del richiamato articolo 31 della legge di stabilita' 2012. 
   Ogni ente dovra', quindi, conseguire un saldo calcolato in termini
di competenza  mista  non  inferiore  al  valore  cosi'  determinato,
diminuito dell'importo pari alla riduzione dei trasferimenti  operata
ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010,
n. 78, che, a decorrere dall'anno 2012, e'  complessivamente  pari  a
500 milioni di euro per le province e a 2.500 milioni di euro  per  i
comuni. 
   Le percentuali di cui al menzionato comma 2 dell'articolo 31 della
legge di stabilita' 2012 si applicano nelle  more  dell'adozione  del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal comma
2 dell'articolo 20 del decreto  legge  6  luglio  2011,  n.  98,  che
introduce un meccanismo di riparto dell'ammontare del  concorso  agli
obiettivi di finanza pubblica tra i singoli enti basato su  specifici
criteri di virtuosita' (rispetto del  patto  di  stabilita'  interno;
autonomia finanziaria; equilibrio di  parte  corrente;  rapporto  tra
riscossioni e accertamenti delle entrate di parte corrente). 
   A  partire  dall'anno  2012,  infatti,  ai  sensi  del   comma   5
dell'articolo 31, gli enti che sulla base dei summenzionati parametri
di virtuosita' risultano collocati nella classe degli enti  virtuosi,
conseguono l'obiettivo realizzando un saldo espresso  in  termini  di
competenza mista pari a zero, ovvero pari ad  un  valore  compatibile
con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione della cosiddetta
"clausola di salvaguardia" di cui al successivo comma 6 dell'articolo
31 della legge n. 183 del 2011. Le province ed i comuni  che  non  si
collocano nella suddetta classe dovranno, invece, applicare le  nuove
percentuali determinate dal decreto di cui  al  comma  2  del  citato
articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011 (articolo 31, comma  6);
percentuali che comunque non  potranno  essere  superiori  dello  0,4
rispetto alle percentuali originarie di cui al comma 2 del richiamato
articolo 31 della legge n. 183 del 2011. 
   Per supportare gli enti locali nell'individuazione  dell'obiettivo
programmatico in base alle nuove disposizioni del patto di stabilita'
interno 2012-2014, la Ragioneria Generale dello Stato ha  predisposto
sul   sito   web   dedicato   al   patto   di   stabilita'    interno
"http://pattostabilitaintemo.tesoro.it", un modello di calcolo  degli
obiettivi programmatici in formato  Excel,  in  cui  e'  indicata  la
procedura  da  seguire  per  l'individuazione  dei  saldi   obiettivo
2012-2014. Le amministrazioni interessate potranno, quindi, come  per
gli anni scorsi, calcolare  il  proprio  obiettivo,  inserendo  nelle
caselle attive (non colorate) i dati richiesti dal citato modello  di
calcolo. La procedura per la determinazione dei saldi  obiettivi  per
il triennio 2012-2014 e'  costituita  da  quattro  fasi,  di  seguito
elencate e schematizzate negli Allegati OB/12/P e  OB/12/C  relativi,
rispettivamente, alle province ed ai comuni con popolazione superiore
a 5.000 abitanti. 
 
   2. Definizione del saldo finanziario 
 
   Ai   fini   della   determinazione   dello   specifico   obiettivo
programmatico, il comma 3 dell'articolo 31 della legge di  stabilita'
2012  ripropone,  quale  parametro  di  riferimento  del   patto   di
stabilita' interno, 
   il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali  (al  netto
delle riscossioni e concessioni di crediti), calcolato in termini  di
competenza mista  (assumendo,  cioe',  per  la  parte  corrente,  gli
accertamenti e gli impegni e, per la parte  in  conto  capitale,  gli
incassi e i pagamenti). 
   I dati da considerare per il calcolo del  saldo  finanziario  sono
solo ed esclusivamente quelli  riportati  nei  certificati  di  conto
consuntivo. 
   Si ribadisce che tra le operazioni finali non sono da  considerare
ne' l'avanzo  (o  disavanzo)  di  amministrazione  ne'  il  fondo  (o
deficit)   di   cassa.    Infatti,    l'utilizzo    dell'avanzo    di
amministrazione,  nell'ambito  del  saldo  del  patto  di  stabilita'
interno, non rileva ai fini del patto in quanto, in base alle  regole
europee della competenza economica, gli avanzi di amministrazione che
si sono realizzati negli esercizi precedenti non sono conteggiati  ai
fini dell'indebitamento netto  delle  Amministrazioni  pubbliche,  al
contrario delle correlate spese effettuate nell'anno di riferimento. 
 
   3. Metodo di calcolo degli obiettivi sulla base delle nuove regole 
   3.1 Fase 1: determinazione del saldo  obiettivo  come  percentuale
data dalla spesa media 
 
   Il comma 2, lettere a) e  b),  dell'articolo  31  della  legge  di
stabilita' 2012 prevede che, per gli anni 2012,  2013  e  successivi,
gli enti soggetti al patto di stabilita' interno applicano alla media
degli impegni della propria spesa corrente  registrata  nel  triennio
2006-2008, cosi' come desunta dai certificati di conto consuntivo, le
percentuali summenzionate e schematicamente riportate  nella  tabella
sottostante: 
    

                             |=============|========================|
                             |  Anno 2012  |  Anno 2013 e seguenti  |
|============================|=============|========================|
|          Province          |     16,5%   |          19,7%         |
|============================|=============|========================|
|Comuni con pop. superiore a |     15,6%   |          15,4%         |
|       5.000 abitanti       |             |                        |
|============================|=============|========================|

    
   Come per l'anno scorso, nelle celle indicate con le  lettere  (a),
(b) e (c)  dei  richiamati  allegati,  e'  inserito  l'importo  degli
impegni di spesa corrente  registrato,  rispettivamente,  negli  anni
2006, 2007 e 2008. 
   Sulla base degli impegni annuali di spesa corrente l'applicazione,
automaticamente, determinera'  i  saldi  obiettivi  "provvisori"  per
ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014,  effettuando  il  calcolo  del
valore medio della spesa corrente  e  applicando  a  quest'ultimo  le
percentuali di cui sopra. 
   Si ribadisce che, ai fini della determinazione dell'obiettivo  per
l'anno  2012  e  seguenti,  la  normativa  vigente  prevede  che  sia
considerata la spesa registrata nei  conti  consuntivi  senza  alcuna
esclusione (ad esempio, dalle spese sostenute dall'ente capofila  non
e' esclusa la quota di spesa  gestita  per  conto  degli  altri  enti
locali, etc.). Inoltre, poiche' le percentuali indicate sono tali  da
garantire il concorso alla manovra degli enti locali per il  triennio
2012-2014 nella misura quantificata dai decreti legge n. 78 del 2010,
n. 98 del 2011 e n. 138 del 2011, al fine di  salvaguardare  i  saldi
obiettivo  di  finanza  pubblica,  non  possono   essere   prese   in
considerazione  richieste  di  rettifica  di  eventuali   errori   di
contabilizzazione  effettuati  nei  documenti  di  bilancio  di  anni
passati (2006, 2007, 2008) e, quindi, anche nei relativi  certificati
di conto consuntivo,  che  abbiano  effetti  sul  calcolo  del  saldo
obiettivo. E', altresi', da escludere la possibilita' di modificare i
dati riportati nei certificati di bilancio gia' presentati che devono
restare conformi ai dati di cui ai relativi atti di bilancio. 
 
   3.2 Fase 2: determinazione del  saldo  obiettivo  al  netto  della
riduzione dei trasferimenti 
 
   Il successivo comma 4  dell'articolo  31  dispone  che  il  valore
annuale, determinato secondo la procedura descritta nella Fase 1,  e'
ridotto, per ogni anno  di  riferimento,  di  un  importo  pari  alla
riduzione  dei  trasferimenti   erariali   disposta   dal   comma   2
dell'articolo 14 del decreto legge n.78 del 2010. 
   Il  calcolo  dell'obiettivo,  sterilizzato  dagli  effetti   della
riduzione dei  trasferimenti,  e'  effettuato  automaticamente  dalla
procedura e visualizzato nelle celle (p), (q) e (r). Si ottiene cosi'
il saldo obiettivo al netto della riduzione dei trasferimenti. 
   Per l'anno 2011 la riduzione dei trasferimenti  e'  stata  attuata
con il decreto del Ministro dell'interno 9 dicembre 2010,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre  2010.  Le  riduzioni
previste a decorrere  dal  2012  sono  attuate  con  il  decreto  del
Ministro dell'interno 13 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. n  66  del
19 marzo 2012, e con il decreto del Ministro  dell'interno  22  marzo
2012, pubblicato sulla G.U. n. 72 del 26 marzo 2012. 
 
   3.3 Fase 3:  determinazione  del  saldo  obiettivo  in  base  alla
"virtuosita'" e alla "sperimentazione" 
 
   Gli obiettivi definiti con le Fasi 1 e 2  sono  validi  sino  alla
data   di   emanazione   del   piu'    volte    richiamato    decreto
interministeriale, di cui al comma 2  dell'articolo  20  del  decreto
legge  n.  98  del  2011,  in  base  al  quale  saranno   annualmente
individuati gli enti "virtuosi" e gli enti non "virtuosi". 
   In particolare, gli enti locali sono ripartiti in  due  classi  di
virtuosita' sulla base dei predetti 4 parametri. Ai sensi del comma 5
dell'articolo 31 della legge di stabilita' 2012, agli enti locali che
risultano collocati nella classe  dei  virtuosi  e'  attribuito,  per
l'anno 2012, un saldo obiettivo, espresso in  termini  di  competenza
mista, pari a zero, ovvero pari ad  un  valore  compatibile  con  gli
spazi finanziari connessi all'applicazione della cosiddetta "clausola
di salvaguardia". I maggiori  spazi  finanziari  concessi  agli  enti
virtuosi sono compensati dal maggior concorso richiesto agli enti non
virtuosi. Per evitare che a questi ultimi siano attribuiti  obiettivi
di difficile realizzazione, il comma 6 dell'articolo 31 introduce una
clausola di salvaguardia in base alla quale il contributo  aggiuntivo
richiesto agli enti locali non virtuosi  non  puo'  essere  superiore
allo 0,4% della spesa media registrata nel triennio 2006-2008. 
   La definizione dei richiamati parametri di virtuosita', nonche' il
riparto degli enti nelle  due  classi  di  virtuosita'  e  i  criteri
adottati  verranno  individuati,  ai  sensi  del   citato   comma   2
dell'articolo 20 del decreto  legge  n.  98  del  2011,  con  decreto
annuale del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e
per la coesione territoriale, d'intesa con la  Conferenza  unificata.
Tale decreto  ripartisce  gli  enti  nelle  summenzionate  classi  di
virtuosita' per il solo anno  di  riferimento  e  non  per  tutto  il
triennio 2012-2014. Pertanto, relativamente agli anni 2013 e 2014, si
ritiene opportuno, in via prudenziale, che tutti  gli  enti  assumano
l'obiettivo individuato per gli enti non virtuosi e  che  l'eventuale
riduzione dell'obiettivo prevista per gli enti virtuosi  sia  operata
solo successivamente all'emanazione del citato decreto annuale. 
   Sono state, quindi, previste due sottofasi. Con la prima, la  fase
3-A, sono  individuati  gli  obiettivi  da  attribuire  nel  triennio
2012-2014 agli enti locali non virtuosi. Con la successiva fase  3-B,
relativa agli enti locali virtuosi, viene  rideterminato  l'obiettivo
2012, mentre quelli del biennio successivo sono posti pari  a  quelli
degli enti non virtuosi. 
   Per l'anno 2012, come disposto dall'ultimo  periodo  del  comma  2
dell'articolo 31, nelle more dell'adozione del suddetto  decreto,  il
concorso di  ciascun  ente  al  contenimento  dei  saldi  di  finanza
pubblica e' determinato individuando l'obiettivo di ciascun  ente  in
base alla spesa  corrente  media  sostenuta  nel  periodo  2006-2008,
secondo le modalita' indicate alle  Fasi  1  e  2.  Al  riguardo,  si
richiama l'attenzione sulla circostanza che tale obiettivo risultera'
inferiore a quello che sara'  successivamente  attribuito  agli  enti
locali che risulteranno, sulla base del piu'  volte  citato  decreto,
non virtuosi. Cio' premesso, si ritiene opportuno che, ai fini  della
redazione del bilancio di previsione  (che  ai  sensi  del  comma  18
dell'articolo 31 deve essere approvato garantendo il  rispetto  delle
regole  che  disciplinano  il  patto)   sia   considerato,   in   via
prudenziale,  come  obiettivo  del  patto,  il  saldo   programmatico
previsto per gli enti non virtuosi e cioe'  calcolato  applicando  le
percentuali di cui al comma 6 del citato articolo 31 e cioe'  pari  a
quelle indicate nella tabella riportata nella Fase 1 incrementate  di
0,4. Ovviamente, una volta emanato il decreto sulla virtuosita' sara'
operata la riduzione dell'obiettivo prevista per gli  enti  virtuosi.
Pertanto, sino alla data di emanazione del decreto sulla virtuosita',
tutti  gli  enti  calcoleranno  il  proprio  obiettivo  seguendo   la
metodologia di calcolo  descritta  nella  fase  3-A,  successivamente
all'emanazione, gli enti che risulteranno virtuosi  accederanno  alla
fase 3-B. 
   Per l'anno 2012 e', inoltre, prevista, dal penultimo  periodo  del
comma 3 dell'articolo 20, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,  la
riduzione, per complessivi 20 milioni di euro,  dell'obiettivo  delle
regioni,  delle  province  e  dei   comuni   che   partecipano   alla
sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili  e
degli  schemi  di  bilancio  di  cui  all'articolo  36  del   decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118. A tal fine e'  stata  predisposta
la fase 3-C mediante cui e' operata la citata riduzione. 
 
   3.4 Fase 4: determinazione del saldo obiettivo 2012  rideterminato
(patto regionalizzato) 
 
   L'obiettivo individuato  con  le  prime  tre  fasi  e'  definitivo
soltanto nel caso in cui l'ente non sia  coinvolto  dalle  variazioni
previste  dalle  norme  afferenti  al  Patto   regionalizzato.   Come
anticipato nella premessa, il comma 17 dell'articolo 32  della  legge
di stabilita' 2012 ripropone, per l'anno  2012,  le  disposizioni  in
materia di "Patto regionalizzato verticale ed orizzontale" di cui  ai
commi da 138 a 143 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010. 
   In base a tali disposizioni,  le  regioni  possono  intervenire  a
favore  degli  enti  locali  del  proprio  territorio,  secondo   due
modalita': 
 
   a)  la  prima  modalita'  (c.d.  Patto  regionale  "verticale")  -
   disciplinata dai commi 138, 138-bis, 139, 140 e 143  dell'articolo
   I della legge 13 dicembre 2010, n. 220 - prevede  che  la  regione
   possa riconoscere maggiori spazi di spesa ai  propri  enti  locali
   compensandoli  con  un  peggioramento  del  proprio  obiettivo  in
   termini di competenza o di cassa. I maggiori  spazi  di  spesa  si
   concretizzano, per gli enti locali, in un aumento dei pagamenti in
   conto  capitale;  contestualmente  le  regioni  rideterminano   il
   proprio obiettivo attraverso una riduzione dei pagamenti  eio  una
   riduzione degli impegni soggetti ai limiti del patto. A tal  fine,
   ai sensi del comma 138-bis1 , le regioni definiscono i criteri  di
   virtuosita' e modalita' operative  previo  confronto  in  sede  di
   Consiglio delle autonomie locali  e,  ove  non  istituito,  con  i
   rappresentanti regionali delle  autonomie  locali.  Ai  sensi  del
   comma 140, come sostituito dall'articolo 2, comma  33,  lett.  e),
   del decreto legge n. 225  del  2010,  gli  enti  locali  dovranno,
   quindi, comunicare all'ANCI, all'UPI e  alle  regioni  e  province
   autonome, entro il 15 settembre di  ciascun  anno,  l'entita'  dei
   pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Le regioni e
   le province autonome, entro il termine perentorio del 31  ottobre,
   comunicano  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   con
   riguardo a ciascun ente  beneficiario,  gli  elementi  informativi
   occorrenti per la verifica del  mantenimento  dell'equilibrio  dei
   saldi di finanza pubblica. Entro  lo  stesso  termine  la  regione
   comunica i nuovi obiettivi  agli  enti  locali  interessati  dalla
   compensazione verticale. 
   b) la seconda modalita' (c.d.  "Patto  regionale  orizzontale")  -
   disciplinata dai commi 141 e 142 dell'articolo 1  della  legge  13
   dicembre 2010, n. 220  -  prevede,  invece,  che  sulla  base  dei
   criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e  delle
   finanze, di intesa con la. Conferenza unificata, le regioni  e  le
   province autonome di Trento e di Bolzano possano, a  favore  degli
   enti  locali  del  proprio  territorio,  integrare  le  regole   e
   modificare gli  obiettivi  posti  dal  legislatore  nazionale,  in
   relazione alle diverse  situazioni  finanziarie  esistenti,  ferme
   restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio  e  di
   sanzioni e l'importo dell'obiettivo  complessivamente  determinato
   per gli enti locali  della  regione.  A  tal  fine,  ogni  regione
   definisce e comunica ai propri  enti  locali  il  nuovo  obiettivo
   annuale del patto di stabilita' interno, determinato  anche  sulla
   base dei criteri stabiliti in sede di  Consiglio  delle  autonomie
   locali. La regione comunica altresi' al Ministero dell'economia  e
   delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi
   informativi  occorrenti   per   la   verifica   del   mantenimento
   dell'equilibrio  dei  saldi  di  finanza  pubblica.  La   regione,
   inoltre, comunica i nuovi obiettivi agli enti  locali  interessati
   dalla compensazione orizzontale. I criteri di attuazione del patto
   orizzontale  sono  stati  stabiliti  dal  decreto  del   Ministero
   dell'economia e delle finanze 6 ottobre 2011, n. 0104309. 
   Infine,  agli  enti  che  hanno  ceduto   spazi   finanziari,   e'
   riconosciuta, nel biennio successivo,  una  modifica  migliorativa
   del loro obiettivo, commisurata al valore degli  spazi  finanziari
   ceduti,  fermo  restando   l'obiettivo   complessivo   a   livello
   regionale, mentre agli enti che hanno acquisito spazi  finanziari,
   nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati
   per un importo complessivamente pari alla quota acquisita. 
   Pertanto, agli enti locali che nel 2011 hanno partecipato al patto
   regionalizzato "orizzontale" sono attribuiti  negli  anni  2012  e
   2013 contributi a compensazione degli spazi  finanziari  ceduti  o
   acquisiti nel 2011  (come  previsto  dall'articolo  3  del  citato
   decreto  ministeriale  6  ottobre  2011,  n.  0104309).   A   tali
   contributi  saranno  aggiunti  gli  eventuali  ulteriori   importi
   conseguenti  alla  partecipazione  degli  stessi  enti  al   patto
   regionalizzato orizzontale del  2012.  Per  il  2012,  quindi,  le
   regioni e le  province  autonome  comunicheranno  le  informazioni
   relative alle quote di obiettivo cedute  e  acquisite  da  ciascun
   ente  senza  tener  conto  dei  crediti  e  dei  debiti  di  spazi
   finanziari  derivanti  dall'adozione  del   patto   regionalizzato
   orizzontale del 2011. 
   Il saldo obiettivo  2012  da  considerare  sara',  dunque,  quello
   risultante dalla somma fra il saldo obiettivo  calcolato  in  base
   alle prime tre fasi e la variazione dell'obiettivo determinata  in
   base  al  Patto  regionalizzato  "verticale"  e/o   "orizzontale".
   L'applicazione calcolera' automaticamente il valore obiettivo  per
   il 2012, rideterminato in virtu' del citato Patto  regionalizzato,
   sulla base dei dati comunicati da ciascuna  regione  al  Ministero
   dell'economia  e   delle   finanze,   inerenti   alle   variazioni
   dell'obiettivo definite ai sensi dei commi 138 e 141 (cella  (an))
   dell'Allegato OB/12/P, per le province, e  dell'Allegato  OB/12/C,
   per  i  comuni).   Il   saldo   obiettivo   finale   2012,   cosi'
   rideterminato, verra'  indicato  nella  cella  (aq)  dell'allegato
   OB/12/P, per le province, e dell'allegato OB/12/C, per i comuni. 
 
 -------- 
  1 Introdotto dall'articolo 2, comma 33, lett. d) del decreto  legge
 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, dalla  legge
 26 febbraio 2011, n.10 
 
   4. Riduzione degli obiettivi annuali 
 
   Anche per il 2012 continua  ad  operare  la  disposizione  di  cui
all'articolo 1,  comma  122,  della  legge  n.  220  del  2010,  come
sostituito dal comma 5 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 149
del 2011, che autorizza la riduzione degli  obiettivi  annuali  degli
enti locali, in base ai criteri definiti  con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di'  concerto  con   il   Ministro
dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie
locali,  nella  misura  pari  agli   effetti   finanziari   derivanti
dall'applicazione  della  sanzione  di  cui  al  comma  2,  lett.  a)
dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 149 del  2011,  operata  a
valere  sul  fondo  sperimentale  di  riequilibrio   per   gli   enti
inadempienti  al  patto  di  stabilita'  interno  e  a   valere   sui
trasferimenti erariali per gli enti delle Regioni Sardegna e Sicilia.
Il  decreto  sara'  predisposto  in  corso   d'anno   successivamente
all'individuazione degli enti soggetti a tale sanzione. 
   Inoltre, per il solo anno 2012, il comma 2 dell'articolo 30  della
citata legge n. 183 del 2011 dispone un'ulteriore riduzione,  per  un
importo complessivo di 20 milioni di euro, degli obiettivi degli enti
che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili di cui all'articolo 36 del decreto  legislativo  23
giugno 2011, n.  118.  L'importo  della  riduzione  da  attribuire  a
ciascun ente e' definito con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sentita la Conferenza unificata. 
 
   5. Comunicazione dell'obiettivo 
 
   Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000  abitanti
soggetti al patto di stabilita' interno  e,  a  decorrere  dal  2013,
anche i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e  5.000  abitanti,
trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze,  Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato,  le  informazioni  concernenti
gli obiettivi programmatici del patto di stabilita'  interno  per  il
triennio 2012-2014 con le  modalita'  ed  i  prospetti  definiti  dal
decreto di cui al comma 19 del richiamato  articolo  31.  La  mancata
trasmissione   via   web   degli   obiettivi   programmatici    entro
quarantacinque giorni dalla pubblicazione del  predetto  decreto  del
Ministero dell'economia e  delle  finanze  sulla  Gazzetta  Ufficiale
costituisce inadempimento al  patto  di  stabilita'  interno  (ultimo
periodo del comma 19). 
   Si rappresenta che, terminato l'anno di riferimento, non  e'  piu'
consentito variare le  voci  determinanti  l'obiettivo  del  medesimo
anno. Per l'anno 2012,  quindi,  eventuali  rettifiche  o  variazioni
possono essere apportate,  esclusivamente  tramite  il  sistema  web,
entro e non oltre il 31 dicembre 2012. Ne consegue, tra l'altro, che,
terminato l'anno di riferimento, l'obiettivo non potra'  piu'  essere
comunicato. 
   L'obiettivo e' comunicato utilizzando il sistema web appositamente
previsto per il  patto  di  stabilita'  interno  al  nuovo  indirizzo
"http://pattostabilitainterno.tesoro.it". 
   Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  Dipartimento  della
Ragioneria Generale dello  Stato,  provvede  all'aggiornamento  degli
allegati al citato decreto a seguito di nuove  disposizioni  volte  a
prevedere  esclusioni  e/o  modifiche  del   saldo   utile   per   la
determinazione dell'obiettivo o  modifiche  alle  regole  del  patto,
dandone  comunicazione  alla  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali, all'ANCI e all'UPI. 
 
   6. Enti commissariati ai sensi dell'art. 143 del TUEL 
 
   Come per l'anno precedente, le  regole  del  patto  di  stabilita'
interno  per  gli  enti  locali   commissariati   per   fenomeni   di
infiltrazione e di condizionamento di tipo  mafioso  o  similare,  ai
sensi dell'articolo 143 del citato decreto  legislativo  n.  267  del
2000 (TUEL), si applicano a partire  dall'anno  successivo  a  quello
della rielezione degli organi istituzionali (comma 24,  articolo  31,
della legge n. 183 del 2011). 
   Ai fini della determinazione dell'obiettivo  programmatico,  anche
tali enti assumono, come base di riferimento, la spesa corrente media
sostenuta nel periodo 2006-2008. 
   Si segnala che la mancata comunicazione alla  Ragioneria  Generale
dello Stato, tramite il sistema web  appositamente  previsto  per  il
patto   di   stabilita'    interno    al    nuovo    indirizzo    web
"http://pattostabilitainterno.tesoro.it",   della    situazione    di
commissariamento ai sensi del summenzionato  articolo  143  del  TUEL
determina, per l'ente inadempiente, l'assoggettamento alle regole del
patto. 
 
   7. Enti di nuova istituzione 
 
   Il comma 23  dell'articolo  31  della  legge  di  stabilita'  2012
stabilisce che gli enti locali istituiti a decorrere  dall'anno  2009
sono soggetti alla disciplina del patto  di  stabilita'  interno  dal
terzo anno successivo a quello della loro istituzione.  Pertanto,  se
l'ente e' stato istituito nel 2009, sara' soggetto  alle  regole  del
patto di stabilita' interno a decorrere dall'anno 2012. 
   Ai fini della determinazione  dell'obiettivo  programmatico,  tali
enti assumono, come base  di  riferimento,  le  risultanze  dell'anno
successivo a quello dell'istituzione. Quindi,  l'ente  istituito  nel
2009 assumera' come base di riferimento le spese correnti  registrate
nell'anno 2010. 
   Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 adottano  come  base  di
riferimento su cui applicare le regole per  la  determinazione  degli
obiettivi, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2008-2009
e le risultanze dell'anno 2009. 
 
   8. Elenco prospetti allegati 
 
   Nei prospetti allegati, OB/12/P (per le province) e OB/12/C (per i
comuni),  sono  evidenziate  le   modalita'   di   calcolo   per   la
determinazione del concorso alla manovra per le  province  e  per  i'
comuni con popolazione superiore a 5.000  abitanti  per  il  triennio
2012-2014. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico