IL DIRETTORE GENERALE della ex direzione generale della competitivita' per lo sviluppo rurale Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari; Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo 194/95; Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo 194/95; Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneita' a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari; Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale e' stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico "prove sperimentali di campo" con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra; Visto il decreto di riconoscimento al Centro "Agrea S.r.l.", con sede legale in Via Garibaldi n. 5 - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR), dell'idoneita' a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 26199 del 23 novembre 2010; Visto l'esito favorevole della verifica della conformita' ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entita' dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 2-3 febbraio 2012 presso il Centro "Agrea S.r.l."; Visto il parere favorevole del Comitato consultivo tecnico-scientifico "prove sperimentali di campo" del 23 marzo 2012; Decreta: Art. 1 1. Il Centro "Agrea S.r.l.", con sede legale in Via Garibaldi n. 5 - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR), e' riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni: - Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo 194/95); - Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo 194/95); - Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo 194/95); - Fitotossicita' nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo 194/95); - Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo 194/95); - Prove di campo riguardanti l'efficacia e gli effetti collaterali nei confronti degli organismi utili dei biostimolanti, degli attivatori, nonche' i trattamenti in post-raccolta e conservazione; - Individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati ( di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo 194/95); - Valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo 194/95); - Definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo 194/95); - Prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entita' dei residui (di cui all'allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo 194/95); - Prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'allegato II, punti 7.1 e 7.2 del decreto legislativo 194/95); - Studi ecotossicologici relativi agli effetti sugli artropodi (di cui all'allegato II parte A cosi' come modificato dal decreto ministeriale 15 aprile 1996, punto 8.3); - Studi ecotossicologici (di cui all'allegato II, parte B punti 8.5-8.10); - Studi ecotossicologici relativamente all'ottenimento dei dati sull'esposizione (di cui all'Allegato III, punto 7.2 del decreto legislativo 194/95); - Determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'Allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo 194/95); - Prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entita' dei residui (Allegato III, Punto 8.2 del decreto legislativo 194/95); - Valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'Allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo 194/95); - Individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'Allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo 194/95); - Prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'Allegato III, punti 9.1, 9.2 e 9.3 del decreto legislativo 194/95 e successive modifiche); - Studi ecotossicologici relativi agli effetti su altri organismi non bersaglio (di cui all'Allegato III, punti 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 del decreto legislativo 194/95). Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entita' dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attivita': Aree acquatiche; Aree non agricole; Colture arboree; Colture erbacee; Colture forestali; Colture medicinali ed aromatiche; Colture ornamentali; Colture orticole; Colture tropicali; Concia sementi; Conservazione post-raccolta; Diserbo; Entomologia; Microbiologia agraria; Nematologia; Patologia vegetale; Zoologia agraria; Produzione sementi; Vertebrati dannosi. Inoltre il riconoscimento delle prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entita' dei residui riguarda anche il settore di attivita' "fitoregolatori, attivatori e coadiuvanti".