Art. 2 1. Il mantenimento dell'idoneita' di cui all'articolo precedente e' subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo 194/95, che viene certificata da questo Ministero. 2. Il Centro "Agrea S.r.l." e' tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andra' ad eseguire, nonche' la loro localizzazione territoriale. 3. Il citato Centro e' altresi' tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverra' rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonche' a quanto previsto dal presente decreto. 4. Il Centro "Agrea S.r.l.", deve richiedere la verifica ispettiva di cui al comma 1, almeno sei mesi prima della data di scadenza, al fine della convalida della persistenza dei requisiti richiesti. 5. I costi sono a carico del Centro richiedente. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 giugno 2012 L'ex direttore generale: Blasi