Art. 2 
 
  1. Il mantenimento dell'idoneita' di cui all'articolo precedente e'
subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti
prescritti, da parte degli  ispettori  iscritti  nell'apposita  lista
nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto  legislativo
194/95, che viene certificata da questo Ministero. 
  2. Il Centro "Agrea S.r.l." e' tenuto a comunicare, in tempo utile,
a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle  prove
che andra' ad eseguire, nonche' la loro localizzazione territoriale. 
  3. Il citato Centro e' altresi' tenuto a comunicare ogni  eventuale
variazione che interverra' rispetto a quanto dallo stesso  dichiarato
nell'istanza  di  riconoscimento,  nonche'  a  quanto  previsto   dal
presente decreto. 
  4. Il Centro "Agrea S.r.l.", deve richiedere la verifica  ispettiva
di cui al comma 1, almeno sei mesi prima della data di  scadenza,  al
fine della convalida della persistenza dei requisiti richiesti. 
  5. I costi sono a carico del Centro richiedente. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 21 giugno 2012 
 
                                       L'ex direttore generale: Blasi