Art. 12 (Cumulabilita' degli incentivi e dei meccanismi di valorizzazione dell'energia elettrica prodotta) 1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 4, del decreto ministeriale 6 agosto 2010 e quanto previsto al comma 4 del presente articolo, le tariffe incentivanti di cui al presente decreto sono cumulabili esclusivamente con i seguenti benefici e contributi pubblici finalizzati alla realizzazione dell'impianto: a) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su edifici aventi potenza nominale non superiore a 20 kW; b) contributi in conto capitale fino al 60% del costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado ed il cui il soggetto responsabile sia la scuola ovvero il soggetto proprietario dell'edificio scolastico, nonche' su strutture sanitarie pubbliche e su superfici ed immobili di strutture militari e penitenziarie, ovvero su superfici e immobili o loro pertinenze di proprieta' di enti locali o di regioni e province autonome; c) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su edifici pubblici diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), ovvero su edifici di proprieta' di organizzazioni non lucrative di utilita' sociale che provvedono alla prestazione di servizi sociali affidati da enti locali, ed il cui soggetto responsabile sia l'ente pubblico o l'organizzazione non lucrativa di utilita' sociale; d) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su aree oggetto di interventi di bonifica, ubicate all'interno di siti contaminati come definiti dall'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, purche' il soggetto responsabile dell'impianto assuma la diretta responsabilita' delle preventive operazioni di bonifica; e) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative; f) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici a concentrazione; g) finanziamenti a tasso agevolato erogati in attuazione dell'art. 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; h) benefici conseguenti all'accesso a fondi di garanzia e di rotazione istituiti da enti locali o regioni e province autonome. 2. Fermo restando il diritto al beneficio della riduzione dell'imposta sul valore aggiunto per gli impianti facenti uso di energia solare per la produzione di calore o energia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, le tariffe incentivanti di cui al presente decreto non sono applicabili qualora, in relazione all'impianto fotovoltaico, siano state riconosciute o richieste detrazioni fiscali. 3. Non possono accedere alle tariffe di cui al presente decreto gli impianti che hanno beneficiato delle tariffe incentivanti introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006, 19 febbraio 2007 e 6 agosto 2010 e 5 maggio 2011. 4. Dal 1 ° gennaio 2013, si applicano le condizioni di cumulabilita' degli incentivi secondo le modalita' di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 28 del 2011, come definite con i decreti attuativi di cui all'articolo 24, comma 5, dello stesso decreto. 5. Le tariffe incentivanti di cui al presente decreto sono alternative ai seguenti benefici: a) il meccanismo dello scambio sul posto per gli impianti ammessi, ferma restando la deroga di cui all'art. 355, comma 7, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e le modalita' e condizioni di cui alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 186/09 del 9 dicembre 2009. Tale disciplina trova applicazione, su richiesta del produttore, in alternativa alle tariffe incentivanti, prima del termine del periodo di diritto alle medesime tariffe incentivanti, e dopo il termine del periodo di diritto alle tariffe incentivanti; b) il ritiro con le modalita' e alle condizioni fissate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ovvero la cessione al mercato per i soli impianti di potenza fino a 1 MW.