Art. 6 Copertura finanziaria 1. Le attivita' di cui al presente decreto sono effettuate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, pertanto, dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa trasmissione agli organi di controllo per la registrazione. Roma, 23 maggio 2012 Il vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Ciaccia Il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport Gnudi Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2012 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 7, foglio n. 146