Art. 2 
 
 
                      Autorizzazioni in deroga 
 
  Nel periodo di vigenza menzionato all'art. 1 del  presente  decreto
possono affluire sull'isola: 
    a) veicoli per il trasporto pubblico; 
    b)  autoveicoli  che   trasportano   invalidi,   purche'   muniti
dell'apposito contrassegno previsto dall'art.  381  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 495/1992, rilasciato da una competente
autorita' italiana o estera; 
    c) veicoli di enti pubblici addetti a servizi  di  polizia  o  di
pubblico interesse; 
    d) veicoli  appartenenti  a  proprietari  di  abitazioni  ubicate
sull'isola che, pur non essendo  residenti,  risultino  iscritti  nei
ruoli comunali dell'imposta ICI e TARSU del comune di Favignana,  per
l'isola di Favignana; 
    e) autoveicoli con targa estera sempre  che  siano  condotti  dal
proprietario o da componente della famiglia del proprietario stesso; 
    f) autoveicoli con targa  italiana;  noleggiati  negli  aeroporti
intercontinentali da turisti stranieri,  ai  sensi  dell'art.  5  del
decreto legge n. 465/1988, convertito con legge n.  556/1988,  previa
dimostrazione del contratto di noleggio; 
    g) autoveicoli adibiti al trasporto  di  merci,  sempre  che  non
siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle
strade dell'isola; 
    h) autocaravan e caravan al servizio di soggetti  che  dimostrino
di  avere  prenotazioni  nei  campeggi  esistenti  sull'isola  e  li'
stazionino per tutto il periodo del soggiorno; 
    i) veicoli che trasportano carburante, petrolio e gas; 
  autoveicoli, ciclomotori e motocicli  appartenenti  a  persone  che
dimostrino di soggiornare nell'isola di Favignana per un  periodo  di
almeno cinque giorni, mediante biglietto navale di andata  e  ritorno
e/o che dimostrino di essere  in  possesso  di  una  prenotazione  in
strutture alberghiere o extra alberghiere; 
    k) veicoli appartenenti a residenti nell'arcipelago delle Egadi; 
    l) autoambulanze e carri funebri; 
    m) veicoli per  il  trasporto  di  artisti  ed  attrezzature  per
occasionali prestazioni di spettacolo, per  convegni,  manifestazioni
culturali, per servizi televisivi e  cinematografici.  Tale  permesso
verra' concesso, di volta in volta, secondo le necessita'.