Art. 1 Nuovi requisiti di accesso ai contributi all'editoria 1. In attesa della ridefinizione delle forme di sostegno all'editoria, le disposizioni del presente decreto sono volte a razionalizzare l'utilizzo delle risorse, attraverso meccanismi che correlino il contributo per le imprese editoriali agli effettivi livelli di vendita e di occupazione professionale, in conformita' con le finalita' di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 2. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2013, le imprese editrici di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, con esclusione di quelle editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, (( nonche' )) le imprese di cui all'articolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fermi restando tutti gli altri requisiti di legge, possono richiedere i relativi contributi a condizione (( che la testata edita sia venduta, per le testate nazionali, nella misura di almeno il 25 per cento delle copie distribuite e, per le testate locali, nella misura di almeno il 35 per cento delle copie distribuite.)) Si considera testata nazionale quella distribuita in almeno (( tre regioni )) e con una percentuale di distribuzione in ciascuna regione non inferiore al 5 per cento della propria distribuzione totale. Nella domanda di contributo sono evidenziate le modalita' e le condizioni contrattuali che regolano l'eventuale affitto o acquisto della testata. 3. Ai fini del comma 2, per copie distribuite si intendono quelle poste in vendita in edicola o presso punti di vendita non esclusivi, tramite contratti con societa' di distribuzione esterne, non controllate ne' collegate all'impresa editrice richiedente il contributo e quelle distribuite in abbonamento a titolo oneroso. Sono escluse le copie diffuse e vendute tramite strillonaggio, quelle oggetto di vendita in blocco, da intendersi quale vendita di una pluralita' di copie ad un unico soggetto, nonche' quelle per le quali non sia individuabile il prezzo di vendita. Sono ammesse al calcolo le copie vendute mediante abbonamento sottoscritto da un unico soggetto per una pluralita' di copie, qualora tale abbonamento individui specificamente i singoli beneficiari e qualora il prezzo di vendita della singola copia venduta in abbonamento non sia inferiore al 20 per cento del prezzo di copertina. Sono altresi' ammesse le copie cedute in connessione con il versamento di quote associative destinate alla sottoscrizione di abbonamenti a prodotti editoriali mediante espressa doppia opzione. 4. Per accedere ai contributi e' necessario altresi' che: a) le cooperative editrici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 460, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, siano composte, esclusivamente, da giornalisti, poligrafici, grafici editoriali, con prevalenza di giornalisti e abbiano la maggioranza dei soci dipendenti della cooperativa con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mantenendo il requisito della prevalenza dei giornalisti.(( Le cooperative devono comunque essere in possesso del requisito della mutualita' prevalente per l'esercizio di riferimento dei contributi; )) b) le imprese editrici di cui al comma 2, nonche' le imprese di cui all'articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e le imprese di cui all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, se editrici di quotidiani, abbiano impiegato, nell'intero anno di riferimento del contributo, almeno 5 dipendenti, con prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; se editrici di periodici, abbiano impiegato, nell'intero anno di riferimento del contributo, almeno 3 dipendenti, con prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; c) i dati relativi alla tiratura, alla distribuzione e alla vendita, nelle loro differenti modalita', siano attestati da dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rese dal legale rappresentante dell'impresa, e siano comprovati da apposita certificazione analitica rilasciata da una societa' di revisione iscritta nell'apposito albo tenuto dalla CONSOB. 5. L'obbligo della relazione di certificazione dei bilanci, previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525, per le imprese che editano giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, si estende ai dati relativi alle copie distribuite e vendute, con specificazione delle diverse tipologie di vendita. Le autorita' diplomatiche o consolari competenti ai sensi del medesimo articolo 6 acquisiscono l'intera documentazione istruttoria richiesta per la concessione del contributo, ai fini dell'inoltro al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 6. Il divieto di distribuzione degli utili, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applica a tutte le imprese editrici che percepiscono i contributi diretti. 7. Le domande relative al credito di imposta sulla carta, per l'anno 2011, di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, si intendono regolarmente pervenute, purche' inviate mediante raccomandata postale o tramite posta certificata entro la data di scadenza prevista dal relativo bando. (( 7-bis. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, il requisito temporale previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 250, non e' richiesto alle cooperative di giornalisti che si costituiscono ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, qualora dette cooperative subentrino al contratto di cessione in uso ovvero acquistino la testata che ha avuto accesso entro il 31 dicembre 2011 ai contributi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223. Le cooperative di giornalisti sono esentate dalla condizione prevista dall'articolo 1, comma 460, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel caso di subentro al contratto di cessione in uso della testata. 7-ter. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo le parole: «imprese strumentali» sono inserite le seguenti: «, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero». ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo il comma 3 dell'art. 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2011, n. 284: «3. Allo scopo di contribuire all'obiettivo del pareggio di bilancio entro la fine dell'anno 2013, il sistema di contribuzione diretta di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, cessa alla data del 31 dicembre 2014, con riferimento alla gestione 2013. Il Governo provvede, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, a rivedere il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, al fine di conseguire il risanamento della contribuzione pubblica, una piu' rigorosa selezione dell'accesso alle risorse, nonche' risparmi nella spesa pubblica. Detti risparmi, compatibilmente con le esigenze di pareggio di bilancio, sono destinati alla ristrutturazione delle aziende gia' destinatarie della contribuzione diretta, all'innovazione tecnologica del settore, a contenere l'aumento del costo delle materie prime, all'informatizzazione della rete distributiva.». - Si riporta il testo dei commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater: dell'art. 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250 (Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 1990, n. 199: «2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i contributi di cui al comma 8 e al comma 11 del presente articolo, sono concessi, limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici di giornali quotidiani che, con esclusione di quanto previsto dalle lettere a) e b) per le cooperative editrici costituite ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i seguenti requisiti: a) siano costituite come cooperative giornalistiche da almeno tre anni; b) editino la testata stessa da almeno tre anni; c) abbiano acquisito, nell'anno di riferimento dei contributi, entrate pubblicitarie che non superino il 30 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio dell'anno medesimo; d) abbiano adottato con norma statutaria il divieto di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei contributi e nei dieci esercizi successivi; e) (abrogato); f) (abrogato); g) abbiano sottoposto l'intero bilancio di esercizio cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una societa' di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco apposito previsto dalla CONSOB; h) (abrogato). 2-bis. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi anche alle imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro che possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente articolo. 2-ter. I contributi previsti dalla presente legge, sono concessi alle imprese editrici e alle emittenti radiotelevisive, comunque costituite, che editino giornali quotidiani o trasmettano programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese beneficiarie non editino altri giornali quotidiani o che non possiedano altre emittenti radiotelevisive e possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente articolo. Alle emittenti radiotelevisive di cui al periodo precedente i contributi sono concessi nel limite complessivo di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8, sono concessi ai giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero a condizione che le imprese editrici beneficiarie possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d) e g) del comma 2 del presente articolo. Tali imprese devono allegare alla domanda i bilanci corredati da una relazione di certificazione da parte di societa' abilitate secondo la normativa dello Stato in cui ha sede l'impresa.». 2-quater. Le norme previste dal presente art. per i quotidiani per quanto attiene ai requisiti e ai contributi si applicano anche ai periodici editi da cooperative giornalistiche ivi comprese quelle di cui all'art. 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416.». - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 153 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2000, n. 302: «4. Entro e non oltre il 1° dicembre 2001 le imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, possono costituirsi in societa' cooperative, il cui oggetto sociale sia costituito esclusivamente dalla edizione di quotidiani o periodici organi di movimenti politici. A tali cooperative sono attribuiti i contributi di cui all'art. 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni.». - Si riporta il testo del comma 460 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), pubblicata nella Gazzetta. Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302: «460. A decorrere dal 1° gennaio 2006, i contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono percepiti a condizione che: a) l'impresa editrice sia proprietaria della testata per la quale richiede i contributi; b) l'impresa editrice sia una societa' cooperativa i cui soci non partecipino ad altre cooperative editrici che abbiano chiesto di ottenere i medesimi contributi. In caso contrario tutte le imprese editrici interessate decadono dalla possibilita' di accedere ai contributi; c) i requisiti di cui alle lettere a) e b) non si applicano alle imprese editrici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano gia' maturato il diritto ai contributi. In tal caso nel calcolo del contributo non e' ammesso l'affitto della testata.». - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 153 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2000, n. 302: «2. La normativa di cui all'art. 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si applica esclusivamente alle imprese editrici di quotidiani e periodici, anche telematici, che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o rappresentanze nel Parlamento europeo o siano espressione di minoranze linguistiche riconosciute, avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano nell'anno di riferimento dei contributi.». - Si riporta il testo del comma 3-ter dell'art. 20 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, con legge 4 agosto 2006, n. 248, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153: «3-ter. Il requisito della rappresentanza parlamentare indicato dall'art. 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non e' richiesto per le imprese e per le testate di quotidiani o periodici che risultano essere giornali od organi di partiti o movimenti politici, che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano gia' maturato il diritto ai contributi di cui all'art. 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni.». - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997 n. 525, recante «Regolamento recante norme per la concessione dei contributi e delle provvidenze all'editoria, in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 febbraio 1999, n. 34: «3. I bilanci devono essere corredati da una relazione di certificazione da parte di societa' abilitate secondo la normativa dello Stato in cui ha sede l'impresa.». - La legge 7 agosto 1990, n. 250, recante «Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 1990, n. 199. - Si riporta il testo del comma 40 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010 n. 220, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2011)» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2010, n. 297: «40. La dotazione del fondo di cui all'art. 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' incrementata di 924 milioni di euro per l'anno 2011. Una quota delle risorse di cui al primo periodo, pari a 874 milioni di euro per l'anno 2011, e' ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le finalita' indicate nell'elenco 1 allegato alla presente legge. Le risorse, pari a 250 milioni di euro, di cui all'ultima voce del suddetto elenco 1 sono contestualmente ripartite con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, previo conforme parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, alle attivita' di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e alla promozione di attivita' sportive, culturali e sociali, e' destinata una quota del fondo di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2011. Alla ripartizione della predetta quota e all'individuazione dei beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per l'effettuazione di interventi in favore del settore dell'autotrasporto di merci.». - Si riporta il testo degli articoli 5 e 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 1981, n. 215: «Art. 5 (Cessazione di testata giornalistica). - Quando un editore cessa o sospende la pubblicazione di un giornale quotidiano o settimanale deve darne immediata comunicazione al servizio dell'editoria, e alle rappresentanze sindacali aziendali. Nel caso di cessazione della pubblicazione di un giornale quotidiano o settimanale la cui testata sia di proprieta' dell'editore, la cooperativa o il consorzio costituiti a norma del primo o del secondo comma del successivo art. 6, se intendono acquistare la testata stessa, devono comunicare l'offerta all'editore e al servizio dell'editoria entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente. Qualora entro il medesimo termine all'editore pervengano altre offerte di acquisto a condizioni piu' vantaggiose, esse sono comunicate dall'editore, entro cinque giorni dalla scadenza del termine stesso, ai rappresentanti legali della cooperativa o del consorzio di cui al comma precedente. Qualora la cooperativa o il consorzio non adeguino entro quindici giorni la propria offerta, su questa prevalgono quelle piu' vantaggiose, purche' il contratto definitivo sia stipulato entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma. Al di fuori della ipotesi di cui al comma precedente, la testata e' ceduta alla cooperativa o al consorzio. In difetto di accordo, il prezzo di vendita e' determinato da un collegio arbitrale composto da due membri designati dalle parti e da un presidente scelto di comune accordo o, in difetto, nominato dal presidente del tribunale competente per territorio. Nel caso in cui la cessazione della pubblicazione riguardi un giornale quotidiano o settimanale la cui testata sia di proprieta' di un soggetto diverso dall'editore, la cooperativa o il consorzio di cui al secondo comma, hanno facolta' di subentrare nel contratto di cessione in uso della testata alle stesse condizioni gia' praticate con il precedente editore. Nel caso di sospensione della pubblicazione del giornale protratta per oltre un mese, e salvo il caso in cui tale sospensione sia motivata dall'attuazione di piani di ristrutturazione, il Garante, su istanza della cooperativa o del consorzio di cui al precedente secondo comma, provvede a diffidare l'editore assegnando un congruo termine per la ripresa della pubblicazione. Ove l'editore non ottemperi alla diffida nel termine stabilito, la cooperativa o il consorzio possono acquistare la testata secondo le procedure di cui ai precedenti commi nel caso in cui l'editore sia proprietario della testata stessa. Nel caso in cui l'editore non sia proprietario della testata, la cooperativa o il consorzio hanno facolta' di subentrare nel contratto di cessione in uso della testata medesima, alle stesse condizioni gia' praticate con l'editore che ha sospeso le pubblicazioni. Nei casi di acquisto della testata, ai sensi dei precedenti commi, la cooperativa o il consorzio di cui all'art. 6 hanno facolta' di avvalersi degli immobili e degli impianti adibiti alla testata alle medesime condizioni contrattuali gia' praticate con il precedente editore. Se l'uso dei suddetti immobili ed impianti non e' regolato da contratto o se questo scade prima di un anno dalla data dell'acquisto, deve essere consentita alla cooperativa o al consorzio la loro utilizzazione per la durata di un anno. Il relativo corrispettivo, in difetto di accordo tra le parti, e' determinato da un collegio arbitrale composto nei modi di cui al quarto comma.». «Art. 6 (Cooperative giornalistiche). - Ai fini della presente legge, per cooperative giornalistiche si intendono le societa' cooperative composte di giornalisti costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, iscritte nel registro prefettizio di cui all'art. 13 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, modificato dall'art. 6 della legge 17 febbraio 1971, n. 127. Ai fini della presente legge si intendono altresi' per cooperative giornalistiche i consorzi costituiti, ai sensi dell'art. 27 del predetto decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dall'art. 5 della predetta legge 17 febbraio 1971, n. 127, tra una societa' cooperativa composta da giornalisti e una societa' cooperativa composta da lavoratori del settore non giornalisti che intendono partecipare alla gestione dell'impresa. Gli statuti debbono contenere espressamente le clausole indicate nell'art. 26 del medesimo decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e possono prevedere la partecipazione di altri lavoratori del settore, nonche' limiti delle quote sociali in misura maggiore di quella prevista dalle vigenti disposizioni. Ai fini della presente legge le cooperative di giornalisti devono associare almeno il cinquanta per cento dei giornalisti dipendenti aventi rapporto di lavoro regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico e clausola di esclusiva con le cooperative medesime, ovvero, nel caso di cui all'art. precedente, con l'impresa cessata ovvero che abbia cessato la pubblicazione della testata. Gli statuti debbono consentire la partecipazione alle rispettive cooperative degli altri giornalisti dell'impresa aventi analogo rapporto di lavoro e clausola di esclusiva, che ne facciano richiesta. Negli altri casi, per l'ammissione a socio della cooperativa, valgono le norme generali del codice civile, nonche' i particolari requisiti e le procedure ordinarie in materie stabilite dagli statuti stessi. Le cooperative dei lavoratori devono associare almeno il cinquanta per cento dei lavoratori aventi contratto a tempo pieno con la cooperativa o, nel caso di cui al precedente art. 5, con l'impresa cessata ovvero che abbia cessato la pubblicazione della testata e i relativi statuti devono consentire la partecipazione degli altri lavoratori a tempo pieno che ne facciano richiesta. Tutte le designazioni di organi collegiali delle cooperative avvengono per voto personale, uguale e segreto e limitato ad una parte degli eligendi. Per l'adozione delle decisioni di cui all'articolo precedente, i rappresentanti sindacali aziendali ovvero un terzo dei giornalisti convocano l'assemblea dei giornalisti stessi nelle forme e con le modalita' fissate dalle disposizioni di attuazione della presente legge. L'assemblea dei giornalisti decide sull'acquisto della testata, per appello nominale, a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Se la decisione e' favorevole all'acquisto, l'assemblea nomina, con voto limitato, uguale e segreto i propri rappresentanti, i quali curano tutte le attivita' necessarie per la costituzione della cooperativa e per l'acquisto della testata. Nel caso in cui l'assemblea dei giornalisti decida l'acquisto della testata, i dipendenti non giornalisti sono convocati in assemblea dai loro rappresentanti sindacali aziendali ovvero da un terzo dei dipendenti stessi per deliberare, con appello nominale e a maggioranza assoluta degli aventi diritto, la costituzione di una societa' cooperativa per partecipare alla gestione dell'impresa giornalistica. Ove tale decisione venga adottata, l'assemblea nomina, con voto limitato, uguale e segreto, i propri rappresentanti, i quali curano tutte le attivita' necessarie per la costituzione della cooperativa e provvedono, di intesa con i rappresentanti della cooperativa fra giornalisti, alla costituzione del consorzio di cui al secondo comma.». - Si riporta il testo dell'art. 3 decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, recante il «Regolamento recante semplificazione e riordino dell'erogazione dei contributi all'editoria, a norma dell'art. 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2010, n. 299: «Art. 3 (Disposizioni relative alle modalita' di calcolo dei contributi di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250). - 1. I contributi alle imprese editrici di cui all'art. 3, commi 2 e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonche' alle imprese editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all'estero di cui al comma 2-ter del medesimo art. 3, sono calcolati sulla base di un importo fisso annuo pari al 50 per cento dei costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa, nonche' di un importo variabile nella misura di euro 0,09 per ogni copia distribuita ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, fino ad un massimo di 50 milioni di copie annue; l'ammontare complessivo di tali contributi non puo' comunque superare il 60 per cento dei costi come sopra indicati. 2. I contributi alle imprese editrici di giornali quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca, di cui all'art. 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonche' alle imprese editrici di periodici di cui al comma 2-quater del medesimo art. 3, sono calcolati sulla base di un importo fisso annuo pari al 30 per cento dei costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a 1 milione di euro per ciascuna impresa editrice di quotidiani ed a 300.000 euro per ciascuna impresa editrice di periodici, nonche' di un importo variabile, nella misura di euro 0,09 per i quotidiani e di euro 0,20 per i periodici, per ogni copia distribuita ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del presente decreto, fino ad un massimo di 50 milioni di copie annue. L'ammontare complessivo di tali contributi non puo' comunque superare il 50 per cento dei costi come sopra indicati. 3. Alle imprese editrici di quotidiani o periodici di cui all'art. 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed all'art. 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, continua ad applicarsi il disposto dell'art. 1, comma 460, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. I relativi contributi sono cosi' calcolati: a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40 per cento dei costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a 1.290.000 euro per i quotidiani e a 310.000 euro per i periodici; b) contributi variabili secondo i seguenti scaglioni: 1) per i giornali quotidiani: 258.000 euro all'anno da 10.000 a 30.000 copie di tiratura media giornaliera; 154.000 euro all'anno ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera dalle 30.000 alle 150.000 copie; 103.000 euro all'anno ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera oltre le 150.000 copie e fino alle 250.000 copie; 2) per i giornali periodici un contributo di 207.000 euro nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie; c) un ulteriore contributo pari alla somma dei contributi di cui alle lettere a) e b); d) la somma dei contributi previsti alle lettere a), b) e c) non puo' comunque superare il 70 per cento dei costi ammissibili. 4. Le agenzie di stampa di cui all'art. 2, comma 30, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e le agenzie di informazione radiofonica di cui all'art. 53, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono accedere a un contributo fisso annuo pari al 30 per cento dei costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a 1 milione di euro per ciascuna impresa. 5. I costi sostenuti dalle imprese editrici per l'acquisto di servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine del giornale, continuano ad essere considerati, ai fini del calcolo dei contributi di cui al presente articolo, unicamente nel limite del 10 per cento di tutti gli altri costi ammissibili, purche' in presenza di certificazione di regolarita' contributiva delle imprese fornitrici dei medesimi servizi editoriali. 6. Ai fini del presente art. per costi ammissibili si intendono i costi direttamente connessi all'esercizio dell'attivita' editoriale per la produzione della testata per la quale si richiedono i contributi. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura non regolamentare, da adottarsi entro il 31 dicembre 2010, sono specificate le tipologie dei costi ammissibili. 7. In caso di insufficienza delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale.». - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante «Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1999, n.125, come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Modalita' di perseguimento degli scopi statutari). - 1. Le fondazioni perseguono i propri scopi con tutte le modalita' consentite dalla loro natura giuridica, come definita dall'art. 2, comma 1. Operano nel rispetto di principi di economicita' della gestione. Possono esercitare imprese solo se direttamente strumentali ai fini statutari ed esclusivamente nei settori rilevanti. 2. Non sono consentiti alle fondazioni l'esercizio di funzioni creditizie; e' esclusa altresi' qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni. 3. Gli statuti delle fondazioni assicurano il rispetto della disposizione di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266. 4. Le fondazioni determinano in via generale, nelle forme stabilite dagli statuti, le modalita' e i criteri che presiedono allo svolgimento dell'attivita' istituzionale, con particolare riferimento alle modalita' di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attivita', la motivazione delle scelte e la piu' ampia possibilita' di tutela degli interessi contemplati dagli statuti, nonche' la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.».