Art. 6 
 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono abrogati: 
  a) l'articolo 2, commi 1 e 2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, a decorrere dal 1° gennaio 2013; 
  b) gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente  della  Repubblica
25 novembre 2010, n. 223; 
  c) l'articolo 3, commi 2, lettera c), e 3, lettera a), della  legge
7 agosto 1990, n. 250; 
  d) l'articolo 1, comma 458, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
  d-bis)(( gli articoli 26 e 45 della legge 5 agosto 1981, n. 416; )) 
  d-ter)(( l'articolo 3, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62; )) 
  d-quater)(( il decreto del Presidente della Repubblica 15  febbraio
1983, n. 48. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 2 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 25 novembre 2010, n.  223  (Regolamento  recante
          semplificazione e riordino dell'erogazione  dei  contributi
          all'editoria, a norma dell'art.  44  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n.  133),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 23 dicembre 2010, n. 299, come  modificato  dalla
          presente legge, a decorrere dal 1° gennaio 2013: 
              «Art.  2  (Disposizioni  relative  ai   requisiti   per
          l'accesso ai contributi di cui all'art.  3  della  legge  7
          agosto 1990, n. 250). - 1. (abrogato). 
              2. (abrogato). 
              3. Le cooperative editrici costituite ai  sensi  e  per
          gli effetti dell'art. 153, comma 4, della legge 23 dicembre
          2000, n. 388, fermo restando il possesso di tutti gli altri
          requisiti  previsti  dalla   normativa   vigente,   possono
          continuare ad accedere ai contributi  di  cui  all'art.  3,
          commi 2 e 2-quater, della legge 7 agosto 1990,  n.  250,  a
          condizione che  si  costituiscano,  entro  il  31  dicembre
          dell'anno di entrata in vigore del presente regolamento, in
          cooperative giornalistiche che posseggano  i  requisiti  di
          cui all'art. 6 della legge 5  agosto  1981,  n.  416,  come
          modificati dall'art. 1, commi 458 e  460,  della  legge  23
          dicembre  2005,  n.  266,  e  dal  comma  2  del   presente
          articolo.». 
              - Gli articoli 3 e 4 del citato decreto del  Presidente
          della Repubblica n. 223 del 2010, abrogati  dalla  presente
          legge, recavano, rispettivamente: 
              «Art.  3  (Disposizioni  relative  alle  modalita'   di
          calcolo dei contributi di cui  all'art.  3  della  legge  7
          agosto 1990, n. 250)» e «Art. 4 (Disposizioni per  favorire
          lo sviluppo dell'occupazione nel settore editoriale)». 
              - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 7  agosto
          1990, n. 250 (Provvidenze per l'editoria e  riapertura  dei
          termini,  a  favore  delle  imprese  radiofoniche,  per  la
          dichiarazione di rinuncia agli utili  di  cui  all'art.  9,
          comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso
          ai  benefici  di  cui  all'art.  11  della  legge  stessa),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 1990,  n.
          199, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 3. - 1. Per l'anno 1990 alle imprese editrici  di
          quotidiani o periodici di cui al comma 6 dell'art. 9  della
          legge 25 febbraio 1987, n. 67, e alle imprese  radiofoniche
          di cui al comma 2 dell'art. 11 della medesima  legge,  sono
          concessi ulteriori contributi  integrativi  pari  a  quelli
          risultanti dai predetti commi degli  artt.  9  e  11  della
          citata legge n. 67 del 1987, sempre che  tutte  le  entrate
          pubblicitarie non raggiungano il 40  per  cento  dei  costi
          complessivi dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi
          gli ammortamenti risultanti a bilancio. 
              2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i contributi di cui
          al comma 8 e  al  comma  11  del  presente  articolo,  sono
          concessi, limitatamente ad una sola testata,  alle  imprese
          editrici di giornali  quotidiani  che,  con  esclusione  di
          quanto previsto dalle lettere a) e b)  per  le  cooperative
          editrici costituite ai sensi e per  gli  effetti  dell'art.
          153, comma  4,  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,
          possiedano i seguenti requisiti: 
              a) siano costituite come cooperative giornalistiche  da
          almeno tre anni; 
              b) editino la testata stessa da almeno tre anni; 
              c) (abrogato); 
              d) abbiano adottato con norma statutaria il divieto  di
          distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei
          contributi e nei dieci esercizi successivi; 
              e); 
              f); 
              g) abbiano sottoposto l'intero  bilancio  di  esercizio
          cui si riferiscono i contributi alla certificazione di  una
          societa' di revisione scelta tra quelle di  cui  all'elenco
          apposito previsto dalla CONSOB; 
              h). 
              2-bis. I contributi previsti dalla presente legge  sono
          concessi anche alle imprese editrici di giornali quotidiani
          la  cui  maggioranza   del   capitale   sia   detenuta   da
          cooperative, fondazioni o enti morali non aventi  scopo  di
          lucro che possiedano i requisiti di cui  alle  lettere  b),
          c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente articolo. 
              2-ter. I contributi previsti dalla presente legge, sono
          concessi   alle   imprese   editrici   e   alle   emittenti
          radiotelevisive, comunque costituite, che editino  giornali
          quotidiani o  trasmettano  programmi  in  lingua  francese,
          ladina, slovena e  tedesca  nelle  regioni  autonome  Valle
          d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia  e  Trentino-Alto  Adige,  a
          condizione che le imprese beneficiarie  non  editino  altri
          giornali quotidiani o che non  possiedano  altre  emittenti
          radiotelevisive  e  possiedano  i  requisiti  di  cui  alle
          lettere b), c), d), e), f) e g) del comma  2  del  presente
          articolo. Alle emittenti radiotelevisive di cui al  periodo
          precedente  i   contributi   sono   concessi   nel   limite
          complessivo di due milioni di euro per ciascuno degli  anni
          2007, 2008 e 2009.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2002  i
          contributi di cui ai commi  8  sono  concessi  ai  giornali
          quotidiani italiani editi e diffusi all'estero a condizione
          che le imprese editrici beneficiarie possiedano i requisiti
          di cui alle lettere b),  c),  d)  e  g)  del  comma  2  del
          presente  articolo.  Tali  imprese  devono  allegare   alla
          domanda  i  bilanci   corredati   da   una   relazione   di
          certificazione da parte di societa'  abilitate  secondo  la
          normativa dello Stato in cui ha sede l'impresa. 
              2-quater. Le norme previste dal  presente  art.  per  i
          quotidiani per quanto attiene ai requisiti e ai  contributi
          si  applicano  anche  ai  periodici  editi  da  cooperative
          giornalistiche. 
              2-quinquies. Per la  concessione  dei  contributi  alle
          emittenti radiotelevisive, di cui al comma 2-ter, si  tiene
          conto soltanto dei seguenti  criteri,  e  cio'  in  via  di
          interpretazione autentica del medesimo comma 2-ter: 
              a) devono trasmettere giornalmente tra le ore 6.00 e le
          ore 22.00 e per oltre la meta' del  tempo  di  trasmissione
          programmi in lingua francese,  ladina,  slovena  e  tedesca
          nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia
          e Trentino-Alto  Adige,  almeno  in  parte  prodotti  dalle
          stesse emittenti radiotelevisive o da terzi per loro conto; 
              b) devono possedere i requisiti previsti  dall'art.  1,
          commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 23 gennaio
          2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla  legge  20
          marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni; 
              c) l'importo complessivo  di  2  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009  e'  ripartito,  anno
          per anno, in base al numero delle domande inoltrate, tra le
          emittenti radiofoniche e le emittenti televisive. 
              3. A  decorrere  dal  1°  gennaio  1991,  alle  imprese
          editrici  di  periodici   che   risultino   esercitate   da
          cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero  da  societa'
          la  maggioranza  del  capitale  sociale  delle  quali   sia
          detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali  che  non
          abbiano scopo di lucro, sono  corrisposte  annualmente  0,2
          euro per copia stampata fino a  30.000  copie  di  tiratura
          media,  indipendentemente  dal  numero  delle  testate.  Le
          imprese di cui al presente comma devono  essere  costituite
          da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno
          cinque anni. I contributi di cui  al  presente  comma  sono
          corrisposti a condizione che le imprese editrici: 
              a) (abrogato); 
              b)  editino  periodici  a   contenuto   prevalentemente
          informativo; 
              c)  abbiano  pubblicato  nei   due   anni   antecedenti
          l'entrata in vigore della presente  legge  e  nell'anno  di
          riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno
          per ciascuna testata per i plurisettimanali e  settimanali,
          18 per i quindicinali e 9 per i mensili. 
              3-bis. Qualora le societa' di  cui  al  comma  3  siano
          costituite da persone fisiche e giuridiche, ciascuna  delle
          quali possieda quote di capitale inferiori al 3 per  cento,
          e' sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale
          detenga la maggioranza relativa del capitale sociale. 
              4. La commissione di cui  all'art.  54  della  legge  5
          agosto 1981, n. 416, come  modificato  dall'art.  11  della
          legge   30   aprile   1983,   n.   137,   esprime    parere
          sull'accertamento della tiratura  e  sull'accertamento  dei
          requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3. 
              5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui
          ai commi 2 e  3  devono  trasmettere  alla  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione  e
          l'editoria,  lo  statuto   della   societa'   che   escluda
          esplicitamente  la  distribuzione  degli  utili  fino  allo
          scioglimento della societa' stessa. Le disposizioni di  cui
          all'art. 2 della presente legge  si  applicano  anche  alle
          imprese editrici di giornali  quotidiani  e  periodici  che
          gia' abbiano presentato domanda per accedere ai  contributi
          di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge  n.  67  del
          1987. Non possono percepire i contributi di cui al comma  8
          le  imprese  editrici  che  siano  collegate  con   imprese
          editrici di altri giornali quotidiani  o  periodici  ovvero
          con imprese  che  raccolgono  pubblicita'  per  la  testata
          stessa o per altri giornali  quotidiani  o  periodici.  Non
          possono  percepire  i  suddetti   contributi   le   imprese
          editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti
          contrattuali  con  l'impresa  editoriale  stessa,  il   cui
          importo ecceda  il  10  per  cento  dei  costi  complessivi
          dell'impresa editrice, compresi  gli  ammortamenti,  ovvero
          nel  caso  in  cui  tra  i  soci   e   gli   amministratori
          dell'impresa  editoriale  figurino  persone  fisiche  nella
          medesima condizione contrattuale. 
              6. Ove nei dieci  anni  dalla  riscossione  dell'ultimo
          contributo la societa' proceda ad operazioni  di  riduzione
          del capitale per esuberanza, ovvero la societa' deliberi la
          fusione o comunque operi  il  conferimento  di  azienda  in
          societa' il cui statuto non contempli l'esclusione  di  cui
          al comma 5, la societa' dovra' versare in conto entrate  al
          Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti,
          aumentati degli interessi calcolati  al  tasso  doppio  del
          tasso di riferimento di cui all'art.  20  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 9  novembre  1976,  n.  902,  e
          successive modificazioni, a  partire  dalla  data  di  ogni
          riscossione, e capitalizzati annualmente; ove nello  stesso
          periodo la  societa'  sia  posta  in  liquidazione,  dovra'
          versare in conto entrate al Ministero del tesoro una  somma
          parimenti calcolata nei limiti del  risultato  netto  della
          liquidazione,   prima   di   qualunque   distribuzione   od
          assegnazione. Una somma parimenti calcolata  dovra'  essere
          versata  dalla  societa'  quando,  nei  dieci  anni   dalla
          riscossione dell'ultimo contributo, dai bilanci  annuali  o
          da   altra   documentazione   idonea,    risulti    violata
          l'esclusione della distribuzione degli utili. 
              7. 
              8. 
              9. 
              10.  [Fatta  salva  l'applicazione   a   regime   della
          normativa in vigore al 31  dicembre  1997  a  favore  delle
          imprese editrici di quotidiani o periodici  a  quella  data
          organi di  movimenti  politici  i  quali  organi  siano  in
          possesso  dei  requisiti  per   l'accesso   ai   contributi
          previsti,  nonche'  a  favore  delle  imprese  editrici  di
          quotidiani e periodici pubblicati per  la  prima  volta  in
          data successiva al 31 dicembre 1997 e  fino  al  30  giugno
          1998  quali  organi  di  partiti  o  movimenti  ammessi  al
          finanziamento pubblico, a decorrere  dal  1°  gennaio  1998
          alle imprese editrici di quotidiani o periodici che,  oltre
          che attraverso esplicita  menzione  riportata  in  testata,
          risultino essere organi o giornali di forze  politiche  che
          abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle  Camere
          o nel Parlamento europeo avendo almeno un rappresentante in
          un ramo del Parlamento italiano, nell'anno  di  riferimento
          dei  contributi  nei  limiti  delle  disponibilita'   dello
          stanziamento di bilancio, e' corrisposto: 
              a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40  per
          cento  dei  costi  risultanti  dal  bilancio,  inclusi  gli
          ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi  e
          500 milioni per i quotidiani  e  lire  600  milioni  per  i
          periodici; 
              b)  un  contributo  variabile,  calcolato   secondo   i
          parametri previsti dal comma 8, per i  quotidiani,  ridotto
          ad  un  sesto,  un  dodicesimo   od   un   ventiquattresimo
          rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o
          mensili;  per   i   suddetti   periodici   viene   comunque
          corrisposto un contributo fisso di  lire  400  milioni  nel
          caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie]. 
              11. 
              11-bis. 
              11-ter. A decorrere dall'anno 1991  sono  abrogati  gli
          ultimi due  periodi  del  comma  5.  Dal  medesimo  anno  i
          contributi previsti dal comma 2 sono concessi a  condizione
          che non fruiscono  dei  contributi  previsti  dal  predetto
          comma  imprese  collegate  con  l'impresa  richiedente,   o
          controllate da essa, o che  la  controllano,  o  che  siano
          controllate dalle stesse imprese, o dagli  stessi  soggetti
          che la controllano. 
              12. 
              13. I contributi di cui ai commi  10  e  11  e  di  cui
          all'art. 4 sono concessi a condizione che  le  imprese  non
          fruiscano, ne' direttamente ne' indirettamente,  di  quelli
          di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e  8,  ed  a  condizione  che  i
          contributi di cui ai commi stessi non  siano  percepiti  da
          imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che
          siano controllate  dalle  stesse  imprese  o  dagli  stessi
          soggetti che le controllano. 
              14. I contributi di cui ai commi  10  e  11  e  di  cui
          all'art.  4  sono  corrisposti  alternativamente   per   un
          quotidiano  o  un  periodico  o  una  impresa  radiofonica,
          qualora siano espressione dello stesso partito politico. 
              15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad
          eccezione di quelle previste dal  comma  3,  sono  comunque
          soggette agli obblighi di cui al quinto comma dell'art.  7,
          legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato  dall'art.  4,
          legge 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere  dall'ammontare
          dei ricavi  delle  vendite.  Sono  soggette  agli  obblighi
          medesimi, a prescindere dall'ammontare dei  ricavati  delle
          vendite, anche le imprese di cui al comma 2  dell'art.  11,
          legge 25 febbraio 1987, n. 67. 
              15-bis.». 
              -  La  legge  23  dicembre  2005,   n.   266,   recante
          «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale  dello  Stato»  (legge  finanziaria  2006)   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29  dicembre  2005,  n.
          302. 
              - Gli articoli 26 e 45 della legge 5 agosto 1981 n. 416
          (Disciplina  delle  imprese  editrici  e  provvidenze   per
          l'editoria), pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  6
          agosto  1981,  n.  215,  abrogati  dalla  presente   legge,
          recavano, rispettivamente: 
              «Art.   26   (Contributi   per   la   stampa   italiana
          all'estero)» e «Art. 45 (Proroga delle provvidenze)». 
              - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge  7  marzo
          2001, n. 62  (Nuove  norme  sull'editoria  e  sui  prodotti
          editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981,  n.  416),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo  2001,  n.
          67, come modificato dalla presente legge. 
              «Art. 3 (Modalita' di erogazione delle  provvidenze  in
          favore dell'editoria). - 1. (abrogato). 
              2. Alle imprese editrici  di  giornali  quotidiani  che
          abbiano attivato sistemi di teletrasmissione  in  facsimile
          delle testate edite  in  Paesi  diversi  da  quelli  membri
          dell'Unione europea e' concesso un contributo  pari  al  50
          per cento dei costi annui documentati  di  acquisto  carta,
          stampa  e  distribuzione  relativi  alla   diffusione   nei
          suddetti Paesi delle  copie  delle  testate  teletrasmesse.
          Sono esclusi dal calcolo del contributo i costi relativi  a
          tirature inferiori a  10.000  copie  medie  giornaliere,  o
          effettuate per meno di un anno,  in  un  singolo  Paese  di
          destinazione.  Sono  altresi'  esclusi  dal   calcolo   del
          contributo i costi relativi  a  testate  il  cui  contenuto
          redazionale  sia  inferiore  al  50  per  cento  di  quello
          dell'edizione diffusa nella citta' italiana presso  il  cui
          tribunale  sono  registrate.  L'ammontare  complessivo  del
          contributo di cui al presente comma non puo' superare  lire
          4 miliardi annue. Nel caso in cui il contributo complessivo
          in base alle domande presentate superi tale  ammontare,  lo
          stanziamento sara' ripartito  tra  gli  aventi  diritto  in
          proporzione al numero delle copie stampate  e  diffuse  nei
          suddetti Paesi.». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   15
          febbraio 1983 n. 48, recante «Norme di attuazione dell'art.
          26  della  legge  5  agosto  1981,  n.   416,   concernente
          disciplina  delle  imprese  editrici  e   provvidenze   per
          l'editoria, in materia di contributi per la stampa italiana
          all'estero», abrogato dalla presente legge,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 1983, n. 55.