Art. 4 
 
            Disposizioni transitorie e entrata in vigore 
 
  1.  Al  fine  di  consentire  una  valutazione  approfondita  della
rispondenza delle  previsioni  del  presente  decreto  a  criteri  di
semplicita'  e  certezza  nella  raccolta  e   delle   modalita'   di
trasmissione  delle   informazioni,   e'   individuato   un   periodo
transitorio di mesi 12 a far data dall'entrata in vigore del presente
decreto per la sperimentazione delle disposizioni previste. 
  2. Unicamente con riferimento al periodo di sperimentazione di  cui
al  precedente  comma,  il  termine   per   la   trasmissione   delle
informazioni  di  cui  all'allegato   3B,   cosi'   come   modificato
nell'allegato II del presente decreto, scade il 30 giugno 2013. 
  3. Al termine del periodo  di  sperimentazione  di  cui  precedente
comma, sentite le associazioni  scientifiche  del  settore,  potranno
essere  adottate  con  successivi  decreti  modifiche   relative   ai
contenuti degli allegati 3A e 3B e alle modalita' di trasmissione dei
dati di cui al comma I dell'art. 40, comma 1. 
  4. Per la durata del periodo transitorio  di  sperimentazione,  con
riferimento  a  possibili  difficolta'  di  raccolta  e  trasmissione
telematica delle informazioni di cui al  comma  1  dell'art.  40,  la
sanzione di cui all'art. 58, comma 1, lettera e), e' sospesa sino  al
termine della sperimentazione di cui al comma che precede. 
  5.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  30  giorni  dopo   la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 
    Roma, 9 luglio 2012 
 
                                             Il Ministro della salute 
                                                     Balduzzi         
 Il Ministro del lavoro 
e delle politiche sociali 
         Fornero