IL DIRIGENTE 
              dell'ufficio valutazione e autorizzazione 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante la «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto  l'art.  48  del decreto-legge  30  settembre  2003  n.   269
convertito nella legge  24  novembre  2003  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia Italiana del Farmaco; 
  Visto il decreto 20  settembre  2004  n.  245  del  Ministro  della
Salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  Funzione  Pubblica  e
dell'Economia   e   delle   Finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  Italiana  del
Farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012 n. 53 del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri  per
la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione  e  dell'Economia  e
delle Finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visto  il  Regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione  e
dell'ordinamento del  personale  dell'Agenzia  Italiana  del  Farmaco
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana-  Serie
generale n. 254 del 31 ottobre 2009; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Vista la determinazione n.  15  del  01  marzo  2010,  con  cui  il
Direttore Generale dell'Agenzia Italiana  del  Farmaco  ha  conferito
alla Dott.ssa Anna Rosa Marra l'incarico  di  Coordinatore  dell'Area
Registrazione e l'incarico di Dirigente  dell'Ufficio  Valutazione  e
Autorizzazione; 
  Visto l'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006,  n.  219  e
s.m.i., recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e  successive
direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario  concernente
i medicinali per uso umano, nonche' della  direttiva  2003/94/CE»,  e
s.m.i.; 
  Visto il comma 5 dell'art. 38 succitato, il  quale  prevede  che  i
dati relativi alle autorizzazioni alla immissione in commercio  (AIC)
decadute sono pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana a cura dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA); 
  Viste le  "Linee  Guida  "Sunset  Clause"  pubblicate  nel  portale
internet dell'AIFA sezione Front.end/Sunset Clause in data  2  aprile
2009; 
  Visto  il  "Comunicato  ALFA"  pubblicato  nel   portale   internet
dell'AIFA sezione Front.end/Sunset Clause in data 2 luglio 2009; 
  Visto il "Warning di  prossima  decadenza"  del  9  dicembre  2011,
pubblicato nel portale internet  dell'AIFA  sezione  Front.end/Sunset
Clause in data 9 dicembre 2011; 
  Visto il "Warning di prossima  decadenza"  del  16  febbraio  2012,
pubblicato nei portale internet  dell'AIFA  sezione  Front.end/Sunset
Clause in data 16 febbraio 2012; 
  Viste le controdeduzioni inviate da talune societa' titolari  delle
AIC dei medicinali  oggetto  dei  surriferiti  "Warning  di  prossima
decadenza"; 
  Considerato che le controdeduzioni sono state accolte limitatamente
ai casi in cui la documentazione di tipo fiscale presentata  (fatture
di vendita o documenti di accompagnamento di  merce  viaggiante)  era
idonea a dimostrare la commercializzazione del  medicinale  entro  la
data di presunta decadenza; 
  Tenuto conto, altresi', che talune societa' titolari delle AIC  dei
medicinali oggetto dei gia' citati "Warning  di  prossima  decadenza"
non hanno inviato controdeduzioni relativamente a quanto  specificato
nello stesso warning; 
  Tenuto  conto  dei  dati  di  commercializzazione  dei   medicinali
verificati alla data del  31  maggio  2012,  da  cui  risulta  che  i
medicinali  descritti  nell'elenco  di  seguito  riportato  sono   in
decadenza alla data evidenziata per ognuno di essi; 
  Viste le comunicazioni con le quali taluni titolari  delle  AIC  in
decadenza tra il 1º ottobre 2011 e il 9 luglio 2012 hanno  confermato
di accettare la stessa decadenza; 
  Visto che, entro il  termine  previsto  dalle  Linee  Guida  Sunset
Clause, alcune societa' titolari di AIC hanno presentato  domanda  di
esenzione dalla decadenza; 
  Considerato  che  a  talune  delle  richieste  di  esenzione  dalla
decadenza e' stato dato esito negativo; 
  Considerato,  quindi,  che  le  autorizzazioni  all'immissione   in
commercio  dei  medicinali  non   commercializzati   per   tre   anni
consecutivi sono decadute,  secondo  quanto  disposto  dall'art.  38,
commi 5 e 7 del decreto legislativo 219/06 e s.m.i.; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  I  medicinali  di  cui  all'elenco   allegato   alla   presente
determinazione risultano decaduti alla data indicata per ciascuno  di
essi, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24  aprile  2006,
n. 219 e s.m.i., recante «Attuazione della  direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernente i medicinali  per  uso  umano,  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE», e s.m.i.