Art. 11 
 
Modifiche all'art. 35 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
  Ministri 1° marzo  2011  concernente  l'Ufficio  per  il  controllo
  interno. 
 
  1. L'art. 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
e' sostituito dal seguente: 
    "Articolo  35   (Ufficio   controllo   interno,   trasparenza   e
integrita').  -  1.  L'Ufficio  controllo  interno,   trasparenza   e
integrita' e' la struttura  di  supporto  agli  organi  di  indirizzo
politico-amministrativo nelle attivita' di pianificazione strategica,
di misurazione e  valutazione  delle  performance,  di  controllo  di
gestione e di quanto previsto dall'art. 4 del decreto del  Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  25  maggio  2011,  n.   131,   recante
"Regolamento di attuazione della previsione dell'art.  74,  comma  3,
del decreto legislativo 27 ottobre 2009,  n.  150,  in  relazione  ai
Titoli II e III del medesimo decreto legislativo". L'Ufficio  svolge,
altresi', i compiti previsti  dall'art.  5  del  citato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2011, n. 131. 
  2. L'Ufficio  esercita  attivita'  di  coordinamento,  di  supporto
tecnico  e  metodologico  e  di  monitoraggio  nei  confronti   delle
strutture generali  della  Presidenza,  per  il  perseguimento  degli
obiettivi indicati dal decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  286,
per l'attuazione delle diverse  fasi  del  ciclo  di  gestione  della
perfomance, per lo svolgimento del controllo  di  gestione  e  per  i
processi   di   valutazione   delle   prestazioni    individuali    e
organizzative,  garantisce  la  trasparenza  dei   risultati   e   la
correttezza dei processi di misurazione e  di  valutazione,  promuove
sistemi e metodologie finalizzate al miglioramento della performance.
L'Ufficio cura, altresi', il coordinamento degli adempimenti relativi
alla trasparenza  dell'attivita'  amministrativa  ed  all'integrita'.
L'Ufficio concorre alle attivita' di referto  alla  Corte  dei  Conti
sull'azione  svolta  dall'Amministrazione  e  coordina  le  attivita'
conseguenti  al  controllo  sulla  gestione  esercitato  dalla  Corte
stessa. 
  3. Alla direzione dell'Ufficio e' preposto un collegio che opera in
piena autonomia e con  indipendenza  di  giudizio,  composto  da  tre
membri, scelti dal Presidente con proprio decreto tra  i  consiglieri
della  Presidenza,  su  proposta  del  Segretario  generale.  Con  il
medesimo decreto e' nominato il presidente del collegio,  che  e'  il
capo  dell'Ufficio.  L'Ufficio  opera  in  posizione   di   autonomia
funzionale e riferisce al Segretario generale per quanto  attiene  al
funzionamento delle strutture che compongono il Segretariato generale
e ai  Ministri  e  Sottosegretari  per  le  strutture  affidate  alla
responsabilita' dei medesimi. 
  4. L'Ufficio si articola in non piu' di tre servizi.".