Art. 12 Modifiche all'art. 36 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011 concernente l'Ufficio del Segretario generale. 1. All'art. 36 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. In particolare l'Ufficio: assiste il Segretario generale nella definizione della normativa e degli atti organizzativi inerenti alla Presidenza e nell'esercizio delle funzioni istituzionali di coordinamento e di supporto al Presidente nei rapporti con le Autorita' amministrative indipendenti, ivi comprese quelle di cui all'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con il sistema delle autonomie e con le altre amministrazioni ed enti; cura le attivita' redazionali del sito intranet e promuove iniziative per il miglioramento della comunicazione interna; cura la gestione della Biblioteca Chigiana; provvede, in collaborazione con gli Uffici interessati, alla gestione del sistema di protocollo informatico integrato della Presidenza e alla riorganizzazione dei sistemi archivistici del Segretariato generale; cura le attivita' di accettazione e di smistamento della corrispondenza e del centro di fotoriproduzione; assicura i servizi di anticamera nella sede di Palazzo Chigi."; b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Presso l'Ufficio opera altresi', con autonomia funzionale e gestionale, il servizio per i voli di Stato, di Governo e umanitari che riferisce direttamente al Segretario generale. Il servizio e' la struttura di supporto al Presidente per la disciplina, il coordinamento, l'autorizzazione, l'effettuazione e il controllo del trasporto aereo di Stato o comunque di interesse dello Stato, ivi compresi il trasporto aereo per ragioni sanitarie d'urgenza ed umanitarie e per finalita' di sicurezza."; c) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente comma: "6-bis. Oltre a quanto previsto dai commi 5 e 6, l'Ufficio si articola in non piu' di cinque servizi e si avvale di un dirigente con compiti di consulenza, studio e ricerca, con incarico di livello dirigenziale generale, nell'ambito del contingente di cui all'art. 5, comma 5, nonche' di esperti ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo.".