Art. 12 
 
Modifiche all'art. 36 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
  Ministri  1°  marzo  2011  concernente  l'Ufficio  del   Segretario
  generale. 
 
  1. All'art.  36  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      "2. In particolare l'Ufficio: assiste  il  Segretario  generale
nella definizione della normativa e degli atti organizzativi inerenti
alla Presidenza e  nell'esercizio  delle  funzioni  istituzionali  di
coordinamento e  di  supporto  al  Presidente  nei  rapporti  con  le
Autorita' amministrative indipendenti, ivi  comprese  quelle  di  cui
all'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1,  convertito  con
modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con il sistema  delle
autonomie e con le altre amministrazioni ed enti; cura  le  attivita'
redazionali  del  sito  intranet  e  promuove   iniziative   per   il
miglioramento della comunicazione interna;  cura  la  gestione  della
Biblioteca Chigiana;  provvede,  in  collaborazione  con  gli  Uffici
interessati, alla gestione  del  sistema  di  protocollo  informatico
integrato  della  Presidenza  e  alla  riorganizzazione  dei  sistemi
archivistici  del  Segretariato  generale;  cura  le   attivita'   di
accettazione e di smistamento della corrispondenza e  del  centro  di
fotoriproduzione; assicura i servizi  di  anticamera  nella  sede  di
Palazzo Chigi."; 
    b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      "6. Presso l'Ufficio opera altresi', con autonomia funzionale e
gestionale, il servizio per i voli di Stato, di Governo  e  umanitari
che riferisce direttamente al Segretario generale. Il servizio e'  la
struttura  di  supporto  al  Presidente   per   la   disciplina,   il
coordinamento, l'autorizzazione, l'effettuazione e il  controllo  del
trasporto aereo di Stato o comunque di  interesse  dello  Stato,  ivi
compresi il  trasporto  aereo  per  ragioni  sanitarie  d'urgenza  ed
umanitarie e per finalita' di sicurezza."; 
    c) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente comma: 
      "6-bis. Oltre a quanto previsto dai commi 5 e 6,  l'Ufficio  si
articola in non piu' di cinque servizi e si avvale  di  un  dirigente
con compiti di consulenza, studio e ricerca, con incarico di  livello
dirigenziale generale, nell'ambito del contingente di cui all'art. 5,
comma 5, nonche' di esperti  ai  sensi  dell'art.  9,  comma  2,  del
decreto legislativo.".