Art. 15 
 
Modifiche all'art. 41 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
  Ministri  1°  marzo  2011  concernente  l'Ufficio  onorificenze   e
  araldica. 
 
  1. L'art. 41 del decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
e' sostituito dal seguente: 
    "Art.  41  (Ufficio  del  cerimoniale   di   Stato   e   per   le
onorificenze). - 1. L'Ufficio del  cerimoniale  di  Stato  e  per  le
onorificenze cura il cerimoniale di  Stato  nazionale  e  assiste  il
Presidente nell'attivita' di  rappresentanza  ufficiale,  provvedendo
anche all'organizzazione delle sue visite in  Italia  ed  all'estero.
Comunica le  opportune  disposizioni  alle  prefetture  ai  fini  del
coordinamento delle attivita' di cerimoniale. Cura le  rappresentanze
e le adesioni governative. Coordina il  cerimoniale  nazionale  delle
visite pastorali del Pontefice ed assiste i Presidenti emeriti  della
Repubblica nell'attivita' di rappresentanza ufficiale. 
  L'Ufficio  altresi'  ha  il  compito  di  assistere  il  Segretario
generale nello svolgimento delle funzioni istituzionali  di  supporto
al Presidente in  attuazione  della  legge  3  marzo  1951,  n.  178,
istitutiva  dell'Ordine  "Al  merito  della   Repubblica   Italiana";
inoltre, a  norma  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri   28   gennaio   2011,   cura   gli   adempimenti   connessi
all'autorizzazione  a  fregiarsi   in   Italia   delle   onorificenze
cavalleresche  pontificie,  nonche'  alla  concessione   di   emblemi
araldici. L'Ufficio provvede, altresi', alla conduzione dell'alloggio
del  Presidente  e  gestisce  le  visite  guidate  nelle  sedi  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
  2. L'Ufficio si articola in 4 servizi e si avvale di un  dirigente,
con incarico di livello dirigenziale  generale,  per  lo  svolgimento
delle funzioni vicarie del responsabile dell'Ufficio."