Art. 3 Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011 concernente gli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri e dei Sottosegretari. 1. All'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 11 e' sostituito dal seguente: "11. Nei limiti delle risorse assegnate in relazione a quanto previsto al comma 13, con decreti del Presidente su proposta del Ministro o del Sottosegretario interessato, ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto legislativo, puo' essere individuata una composizione degli Uffici di diretta collaborazione diversa da quella prevista dal presente articolo. Detti decreti cessano di avere efficacia con la cessazione dell'incarico di Governo."; b) il comma 13 e' sostituito dal seguente: "13. Con decreto del Presidente sono stabiliti i parametri di riferimento per i trattamenti economici del personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione. Anche sulla base dei predetti parametri, con decreto del Segretario generale sono definiti i limiti di spesa per gli Uffici di diretta collaborazione.".