Art. 3 
 
Modifiche all'art. 6 del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
  Ministri  1°  marzo  2011  concernente  gli   Uffici   di   diretta
  collaborazione dei Ministri e dei Sottosegretari. 
 
  1. All'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 11 e' sostituito dal seguente: 
      "11. Nei limiti delle risorse assegnate in relazione  a  quanto
previsto al comma 13, con decreti  del  Presidente  su  proposta  del
Ministro o del Sottosegretario interessato,  ai  sensi  dell'art.  7,
comma  7,  del  decreto  legislativo,  puo'  essere  individuata  una
composizione degli Uffici di diretta collaborazione diversa da quella
prevista dal  presente  articolo.  Detti  decreti  cessano  di  avere
efficacia con la cessazione dell'incarico di Governo."; 
    b) il comma 13 e' sostituito dal seguente: 
      "13. Con decreto del Presidente sono stabiliti i  parametri  di
riferimento per i trattamenti economici del personale assegnato  agli
Uffici di diretta  collaborazione.  Anche  sulla  base  dei  predetti
parametri, con decreto del Segretario generale sono definiti i limiti
di spesa per gli Uffici di diretta collaborazione.".