Art. 5 Modifiche all'art. 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011 concernente il Dipartimento per gli affari regionali. 1. All'art. 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Art. 13 (Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport)"; b) al comma 1, primo periodo, dopo le parole "Dipartimento per gli affari regionali" sono aggiunte le seguenti: ", il turismo e lo sport"; c) al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole "in materia di sport" sono aggiunte le seguenti: "e per lo svolgimento delle funzioni in materia di turismo"; d) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Il Dipartimento promuove iniziative di sviluppo e valorizzazione del turismo; attua politiche di sostegno per la realizzazione di progetti strategici per la qualita' e lo sviluppo dell'offerta turistica e per il miglioramento dei livelli dei servizi; cura le attivita' di regolazione delle imprese turistiche e di interazione con il sistema delle autonomie locali e le realta' imprenditoriali; provvede alla programmazione e gestione di fondi strutturali e promuove gli investimenti di competenza all'estero e in Italia; cura, per quanto concerne la materia del turismo, le relazioni istituzionali con l'Unione europea, le Organizzazioni internazionali e gli altri Stati; gestisce il Fondo per il prestito e il risparmio turistico e il Fondo nazionale di garanzia; svolge attivita' di vigilanza su Enit - Agenzia nazionale del turismo, ACI e CAI e ogni altra attivita' non di competenza esclusiva delle regioni; assicura il supporto alla Segreteria permanente del Comitato mondiale di etica del turismo, con funzioni di supporto all'attivita' dello stesso Comitato e all'Osservatorio nazionale del turismo per lo svolgimento dei compiti previsti nell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207, relativi allo studio, analisi e monitoraggio delle dinamiche economico-sociali connesse con il turismo."; e) al comma 4, la parola "cinque" e' sostituita con la parola "sei" e la parola "dodici" e' sostituita dalla parola "sedici".