Art. 5 
 
Modifiche all'art. 13 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
  Ministri 1° marzo 2011 concernente il Dipartimento per  gli  affari
  regionali. 
 
  1. All'art.  13  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: 
      "Art. 13 (Dipartimento per gli affari regionali, il  turismo  e
lo sport)"; 
  b) al comma 1, primo periodo, dopo le parole "Dipartimento per  gli
affari regionali" sono aggiunte le  seguenti:  ",  il  turismo  e  lo
sport"; 
  c) al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole "in materia di sport"
sono aggiunte le seguenti: "e per lo svolgimento  delle  funzioni  in
materia di turismo"; 
  d) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  "2-bis.  Il  Dipartimento  promuove  iniziative   di   sviluppo   e
valorizzazione del  turismo;  attua  politiche  di  sostegno  per  la
realizzazione di progetti strategici per la qualita'  e  lo  sviluppo
dell'offerta  turistica  e  per  il  miglioramento  dei  livelli  dei
servizi; cura le attivita' di regolazione delle imprese turistiche  e
di interazione con il sistema delle autonomie  locali  e  le  realta'
imprenditoriali; provvede alla programmazione  e  gestione  di  fondi
strutturali e promuove gli investimenti di competenza all'estero e in
Italia;  cura,  per  quanto  concerne  la  materia  del  turismo,  le
relazioni  istituzionali  con  l'Unione  europea,  le  Organizzazioni
internazionali e gli altri Stati; gestisce il Fondo per il prestito e
il risparmio turistico e  il  Fondo  nazionale  di  garanzia;  svolge
attivita' di vigilanza su Enit - Agenzia nazionale del turismo, ACI e
CAI e ogni altra attivita' non di competenza esclusiva delle regioni;
assicura il supporto alla Segreteria permanente del Comitato mondiale
di etica del turismo, con funzioni di  supporto  all'attivita'  dello
stesso Comitato e  all'Osservatorio  nazionale  del  turismo  per  lo
svolgimento dei compiti previsti nell'art. 9, comma  1,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207, relativi  allo
studio, analisi  e  monitoraggio  delle  dinamiche  economico-sociali
connesse con il turismo."; 
    e) al comma 4, la parola "cinque" e'  sostituita  con  la  parola
"sei" e la parola "dodici" e' sostituita dalla parola "sedici".