IL DIRETTORE 
                     dell'Agenzia del territorio 
 
                           di concerto con 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       DELLA GIUSTIZIA CIVILE 
            del Dipartimento per gli affari di giustizia 
                    del Ministero della giustizia 
 
  Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante  norme
per la sistemazione di talune  situazioni  dipendenti  da  mancato  o
irregolare funzionamento degli Uffici finanziari; 
  Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al  libro
sesto  del  codice  civile  e  norme  di  servizio   ipotecario,   in
riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica
nelle conservatorie dei registri immobiliari; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  30  novembre   1993,   n.   591,   concernente   la
determinazione dei campioni nazionali di talune unita' di misura  del
Sistema internazionale; 
  Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15  marzo  1997,  n.  59,  il
quale prevede, tra l'altro, che gli atti, dati  e  documenti  formati
dalla  pubblica  amministrazione  e   dai   privati   con   strumenti
informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme,
nonche'  la  loro  archiviazione   e   trasmissione   con   strumenti
informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  concernente
«Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art.  11  della
legge 15  marzo  1997,  n.  59»  e  successive  modificazioni  e,  in
particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio; 
  Visto l'art. 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n.  9,  che
ha aggiunto, tra l'altro, gli articoli 3-bis, 3-ter  e  3-sexies  del
decreto  legislativo  18   dicembre   1997,   n.   463,   riguardanti
l'utilizzazione di  procedure  telematiche  per  gli  adempimenti  in
materia  di  registrazione,  di  trascrizione,  di   iscrizione,   di
annotazione  e  di  voltura  degli  atti  relativi  a  diritti  sugli
immobili; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n.
308,  recante  il  regolamento  per  l'utilizzazione   di   procedure
telematiche  per  gli  adempimenti  tributari  in  materia  di   atti
immobiliari; 
  Visto il decreto 13 dicembre 2000, emanato dal  Direttore  generale
del  Dipartimento  delle  entrate  e  dal  Direttore   generale   del
Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, di  concerto
con il Direttore generale del  Dipartimento  degli  affari  civili  e
delle libere professioni del Ministero  della  giustizia,  pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale  29  dicembre  2000,  n.  302,  concernente
l'utilizzazione delle procedure telematiche per  gli  adempimenti  in
materia di  atti  immobiliari  e  l'approvazione  del  modello  unico
informatico e delle modalita' tecniche necessarie per la trasmissione
dei dati; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
codice in materia di protezione dei dati personali; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, concernente il codice dell'amministrazione digitale; 
  Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006,  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.  81,  il
quale prevede che, con provvedimento interdirigenziale dei  Direttori
delle Agenzie delle entrate e del  territorio,  di  concerto  con  il
Ministero della giustizia, sono stabiliti i termini  e  le  modalita'
della progressiva  estensione  delle  procedure  telematiche  di  cui
all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.  463,  a
tutti i soggetti, nonche' a tutti gli atti, incluse la  registrazione
di atti e denunce, la presentazione di dichiarazioni di  successione,
le trascrizioni, iscrizioni e annotazioni nei registri immobiliari  e
alle volture catastali, da qualunque titolo derivanti, ed inoltre  le
modalita' tecniche della trasmissione del titolo per via  telematica,
relative sia alla prima fase di  sperimentazione,  che  a  quella  di
regime; 
  Visto  il  provvedimento   interdirigenziale   6   dicembre   2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  288  del  12  dicembre  2006,
emanato dal Direttore dell'Agenzia del  territorio  e  dal  Direttore
dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Capo del  Dipartimento
per  gli  Affari  di  giustizia  del   Ministero   della   giustizia,
riguardante  l'estensione  delle  procedure   telematiche   per   gli
adempimenti in materia di  registrazione,  trascrizione,  iscrizione,
annotazione e voltura ad ulteriori tipologie di atti e di soggetti; 
  Visto il provvedimento interdirigenziale 30 aprile 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 109  del  10  maggio  2008,  emanato  dal
Direttore dell'Agenzia delle Entrate e dal Direttore dell'Agenzia del
territorio di concerto con il capo del Dipartimento per gli Affari di
giustizia del Ministero della giustizia,  con  il  quale  sono  state
approvate le specifiche tecniche per gli adempimenti  in  materia  di
registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6  giugno  2009,
che  definisce  le  regole  tecniche  in  materia   di   generazione,
apposizione e verifica delle firme digitali e  validazione  temporale
dei documenti informatici; 
  Visto il  decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  110,  recante
disposizioni in materia di  atto  pubblico  informatico  redatto  dal
notaio; 
  Visto  il  provvedimento  interdirigenziale   21   dicembre   2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  302  del  28  dicembre  2010,
emanato dal Direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con  il
capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della
giustizia, con il quale e' stato attivato, a titolo sperimentale,  il
regime transitorio  di  facoltativita'  della  trasmissione  per  via
telematica del titolo da  presentare  al  Conservatore  dei  registri
immobiliari nell'ambito delle procedure telematiche di  cui  all'art.
3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463; 
  Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 10
maggio 2011, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia del territorio
in data 10 maggio 2011, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della  legge
24 dicembre 2007, n. 244, concernente l'attribuzione  delle  funzioni
di Conservatore dei registri immobiliari; 
  Visto  il  provvedimento  interdirigenziale   8   settembre   2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213  del  13  settembre  2011,
emanato dal Direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con  il
Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della
giustizia, con il quale e' stato esteso ad ulteriori uffici il regime
transitorio di facoltativita' della trasmissione per  via  telematica
del titolo da presentare al conservatore dei registri immobiliari; 
  Considerata  l'esigenza  di  estendere,  in  via   sperimentale   e
facoltativa,  la  trasmissione  telematica  del  titolo  a  tutto  il
territorio nazionale; 
 
                             Dispongono: 
 
                               Art. 1 
 
              Estensione della trasmissione telematica 
             del titolo a tutto il territorio nazionale 
 
  1. A decorrere dal 19 settembre 2012, i notai  possono  trasmettere
per  via  telematica  il  titolo  per  gli  atti  da  presentare   ai
conservatori dei  registri  immobiliari  operanti  presso  tutti  gli
Uffici provinciali,  utilizzando  le  procedure  telematiche  di  cui
all'art. 3-bis del decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.  463,
secondo le modalita' di cui  al  Provvedimento  interdirigenziale  21
dicembre 2010.