IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153; Visto il regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, come modificato dal decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514, concernente l'accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del nuovo catasto edilizio urbano; Visto il regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante norme in materia di riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche ed integrazioni, concernente disposizioni sul processo tributario; Visto l'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, che disciplina la costituzione del catasto dei fabbricati e stabilisce i requisiti per il riconoscimento della ruralita' degli stessi fabbricati; Visto il decreto 19 aprile 1994, n. 701, del Ministro delle finanze, che disciplina l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, recante il regolamento in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalita' di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, recante norme per la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 196 e dal decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83, recante disposizioni in materia di delega delle funzioni catastali, nell'ambito della Regione autonoma Trentino-Alto Adige; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale; Visto l'art. 13, comma 14, lettera d-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, concernenti disposizioni in materia di riconoscimento della ruralita' degli immobili; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 settembre 2011, concernente le modalita' applicative e la documentazione necessaria per la presentazione della certificazione per il riconoscimento della ruralita' dei fabbricati; Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recanti norme in materia di imposta municipale propria; Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante l'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria ed in particolare i commi 14-bis e 14-ter, introdotti dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, concernenti disposizioni in materia di riconoscimento della ruralita' degli immobili; Visto l'art. 29, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente proroghe di termini in materia fiscale; Considerato che l'art. 3 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, prevede la determinazione della rendita catastale delle unita' immobiliari urbane, in applicazione degli articoli 8 e 10 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652; Considerata l'esigenza di emanare il provvedimento previsto dall'art. 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per stabilire le modalita' per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralita'; Visto l'art. 3, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che ha modificato il comma 8, dell'art. 29 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sostituendo il termine del 30 giugno 2012 con quello del 30 settembre 2012; Decreta: Art. 1 Attribuzione del classamento agli immobili per i quali sussistono i requisiti di ruralita' 1. Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati strumentali all'esercizio dell'attivita' agricola e' attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione. 2. Ai fini dell'iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralita' in capo ai fabbricati rurali di cui al comma 1, diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attivita' agricole), e' apposta una specifica annotazione. 3. Per il riconoscimento del requisito di ruralita', si applicano le disposizioni richiamate all'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.