IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  regolamento  per  la  conservazione  del  nuovo  catasto
terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153; 
  Visto il regio decreto-legge 13 aprile 1939,  n.  652,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  11  agosto  1939,  n.  1249,  come
modificato dal decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514, concernente
l'accertamento generale dei fabbricati urbani, la  rivalutazione  del
relativo reddito e la formazione del nuovo catasto edilizio urbano; 
  Visto il regolamento per la formazione del nuovo  catasto  edilizio
urbano, approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1°
dicembre 1949, n. 1142; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  504,  recante
norme in materia di riordino della finanza degli enti territoriali, a
norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; 
  Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e  successive
modifiche ed  integrazioni,  concernente  disposizioni  sul  processo
tributario; 
  Visto  l'art.  9  del  decreto-legge  30  dicembre  1993,  n.  557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.  133,
che  disciplina  la  costituzione  del  catasto  dei   fabbricati   e
stabilisce i requisiti per il riconoscimento  della  ruralita'  degli
stessi fabbricati; 
  Visto il decreto  19  aprile  1994,  n.  701,  del  Ministro  delle
finanze,   che   disciplina   l'automazione   delle   procedure    di
aggiornamento degli  archivi  catastali  e  delle  conservatorie  dei
registri immobiliari; 
  Visto il testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n.  28,
recante il regolamento  in  tema  di  costituzione  del  catasto  dei
fabbricati e modalita'  di  produzione  ed  adeguamento  della  nuova
cartografia catastale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998,  n.
139, recante norme per la revisione dei criteri di accatastamento dei
fabbricati rurali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
  Visto  il  decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  280,   come
modificato dal decreto legislativo 18  aprile  2006,  n.  196  e  dal
decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83,  recante  disposizioni  in
materia di delega delle funzioni catastali, nell'ambito della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modifiche ed integrazioni,  recante  il  Codice  dell'amministrazione
digitale; 
  Visto l'art. 13, comma  14,  lettera  d-bis,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, che ha abrogato, a decorrere  dal  1°  gennaio
2012, i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'art. 7  del  decreto-legge
13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12
luglio  2011,  n.  106,  concernenti  disposizioni  in   materia   di
riconoscimento della ruralita' degli immobili; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  14
settembre  2011,  concernente   le   modalita'   applicative   e   la
documentazione necessaria per la presentazione  della  certificazione
per il riconoscimento della ruralita' dei fabbricati; 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.
23, recanti norme in materia di imposta municipale propria; 
  Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  recante
l'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale  propria  ed  in
particolare i commi  14-bis  e  14-ter,  introdotti  dalla  legge  di
conversione 22 dicembre 2011, n.  214,  concernenti  disposizioni  in
materia di riconoscimento della ruralita' degli immobili; 
  Visto l'art. 29, comma 8, del decreto-legge 29  dicembre  2011,  n.
216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.
14, concernente proroghe di termini in materia fiscale; 
  Considerato che l'art. 3 del  regolamento  per  la  formazione  del
nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto  del  Presidente
della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, prevede la determinazione
della  rendita  catastale  delle  unita'   immobiliari   urbane,   in
applicazione degli articoli 8 e 10 del regio decreto-legge 13  aprile
1939, n. 652; 
  Considerata  l'esigenza  di  emanare  il   provvedimento   previsto
dall'art. 13, comma 14-bis, del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214,  per  stabilire  le  modalita'  per  l'inserimento  negli   atti
catastali della sussistenza del requisito di ruralita'; 
  Visto l'art. 3, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,
che ha modificato il comma  8,  dell'art.  29  del  decreto-legge  29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
febbraio 2012, n. 14, sostituendo il termine del 30 giugno  2012  con
quello del 30 settembre 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Attribuzione del classamento agli immobili per i quali  sussistono  i
                       requisiti di ruralita' 
 
  1. Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione  ed  ai  fabbricati
strumentali all'esercizio dell'attivita' agricola  e'  attribuito  il
classamento, in base alle regole ordinarie, in  una  delle  categorie
catastali previste nel quadro generale di qualificazione. 
  2. Ai fini dell'iscrizione negli atti del catasto della sussistenza
del requisito di ruralita' in capo ai fabbricati  rurali  di  cui  al
comma 1, diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (Fabbricati
per funzioni produttive connesse alle attivita' agricole), e' apposta
una specifica annotazione. 
  3. Per il riconoscimento del requisito di ruralita',  si  applicano
le disposizioni richiamate all'art. 9 del decreto-legge  30  dicembre
1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
1994, n. 133.