Art. 5 
 
 
                Aggiornamento degli atti del catasto 
 
  1. Viene fatta menzione negli atti del catasto, mediante  specifica
annotazione, con riferimento ad ogni unita' immobiliare  interessata,
dell'avvenuta presentazione delle  domande  di  cui  all'art.  2  del
presente  decreto  ai  fini  del  riconoscimento  del  requisito   di
ruralita'. 
  2. Il mancato riconoscimento del requisito di  ruralita',  anche  a
seguito di segnalazione motivata  del  comune  o  dell'Agenzia  delle
entrate,  e'  accertato  con  provvedimento  motivato  del  direttore
dell'Ufficio  provinciale  dell'Agenzia  del  territorio,  registrato
negli atti catastali mediante specifica annotazione e notificato agli
interessati. Il provvedimento e' impugnabile dinanzi alle Commissioni
tributarie provinciali, secondo le modalita' e i termini previsti dal
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 
  3. Per le dichiarazioni di cui all'art. 2, comma 5,  l'Agenzia  del
territorio procede ad effettuare l'accertamento,  anche  a  campione,
con le modalita' previste dal decreto ministeriale n. 701 del 1994  e
dal presente decreto, apponendo specifica annotazione.