Art. 5 Aggiornamento degli atti del catasto 1. Viene fatta menzione negli atti del catasto, mediante specifica annotazione, con riferimento ad ogni unita' immobiliare interessata, dell'avvenuta presentazione delle domande di cui all'art. 2 del presente decreto ai fini del riconoscimento del requisito di ruralita'. 2. Il mancato riconoscimento del requisito di ruralita', anche a seguito di segnalazione motivata del comune o dell'Agenzia delle entrate, e' accertato con provvedimento motivato del direttore dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, registrato negli atti catastali mediante specifica annotazione e notificato agli interessati. Il provvedimento e' impugnabile dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali, secondo le modalita' e i termini previsti dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 3. Per le dichiarazioni di cui all'art. 2, comma 5, l'Agenzia del territorio procede ad effettuare l'accertamento, anche a campione, con le modalita' previste dal decreto ministeriale n. 701 del 1994 e dal presente decreto, apponendo specifica annotazione.