Art. 6 
 
 
Disposizioni  particolari  per  i  catasti  gestiti  dalle   Province
                    autonome di Trento e Bolzano 
 
  1. Nei territori in  cui  il  catasto  e'  gestito  dalle  Province
autonome di Trento e Bolzano, le attribuzioni demandate dall'art. 13,
commi 14-bis e 14-ter, del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
all'Agenzia del territorio, sono svolte dalle medesime province. 
  2. Ai fini dell'uniforme applicazione delle disposizioni  contenute
nel  presente  decreto,  l'Agenzia  del  territorio,  attraverso   la
pubblicazione   sul   sito   internet   www.agenziaterritorio.gov.it,
provvede  a  rendere  note  le  indicazioni  diramate  alle  Province
autonome  di  Trento  e  Bolzano,  che  le   osservano   per   quanto
applicabili.