Art. 6 Disposizioni particolari per i catasti gestiti dalle Province autonome di Trento e Bolzano 1. Nei territori in cui il catasto e' gestito dalle Province autonome di Trento e Bolzano, le attribuzioni demandate dall'art. 13, commi 14-bis e 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'Agenzia del territorio, sono svolte dalle medesime province. 2. Ai fini dell'uniforme applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, l'Agenzia del territorio, attraverso la pubblicazione sul sito internet www.agenziaterritorio.gov.it, provvede a rendere note le indicazioni diramate alle Province autonome di Trento e Bolzano, che le osservano per quanto applicabili.