Art. 10 
 
 
Fondo di garanzia per le PMI  in  favore  delle  zone  colpite  dagli
                   eventi sismici del maggio 2012 
 
  1. Per la durata di tre anni dall'entrata in  vigore  del  presente
decreto-legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese, (( ivi
comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unita'  locali
)) ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012
e  che  abbiano  subito  danni  in  conseguenza   di   tali   eventi,
l'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma  100,
lettera a), della legge 23 dicembre  1996,  n.  662  e'  concesso,  a
titolo gratuito e  con  priorita'  sugli  altri  interventi,  per  un
importo  massimo  garantito  per  singola  impresa  di  2  milioni  e
cinquecentomila euro. Per  gli  interventi  di  garanzia  diretta  la
percentuale  massima  di  copertura  e'   pari   all'80   per   cento
dell'ammontare di  ciascuna  operazione  di  finanziamento.  Per  gli
interventi di controgaranzia la percentuale massima di  copertura  e'
pari al 90 percento dell'importo garantito dal  confidi  o  da  altro
fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi  rilasciate
non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta di seguito il testo dell'articolo  2,  comma
          100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662: 
              " 100. Nell'ambito delle risorse di cui  al  comma  99,
          escluse  quelle  derivanti  dalla  riprogrammazione   delle
          risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare: 
                "a) una somma fino ad un massimo di 400  miliardi  di
          lire  per  il  finanziamento  di  un  fondo   di   garanzia
          costituito presso il Mediocredito Centrale Spa  allo  scopo
          di  assicurare  una  parziale  assicurazione   ai   crediti
          concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e
          medie imprese;".