Art. 11 
 
 
                 Sostegno delle imprese danneggiate 
                dagli eventi sismici del maggio 2012 
 
  1. E' autorizzata la spesa di 100 milioni di  euro  ((  per  l'anno
2012  )),  da  trasferire,  su  ciascuna  contabilita'  speciale,  in
apposita sezione, in  favore  della  Regione  Emilia  Romagna,  della
regione Lombardia e della  regione  Veneto,  per  la  concessione  di
agevolazioni, nella forma del contributo  in  conto  interessi,  alle
imprese, (( con sede o unita' locali )) ubicate nei territori di  cui
all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, che hanno subito danni
per effetto degli eventi sismici verificatisi  nei  giorni  20  e  29
maggio 2012. (( Sono comprese tra  i  beneficiari  anche  le  imprese
agricole la cui sede principale non e' ubicata nei territori  di  cui
all'articolo 1, comma 1,  ma  i  cui  fondi  siano  situati  in  tali
territori )). I criteri, anche per la ripartizione,  e  le  modalita'
per la concessione dei contributi in conto interessi  sono  stabiliti
con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo  economico,
su proposta delle Regioni interessate. Ai relativi oneri si  provvede
mediante corrispondente riduzione per l'anno 2012 dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della  legge  30  dicembre
2004,  n.  311.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'
autorizzato ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  variazioni  di
bilancio occorrenti per l'applicazione del presente articolo. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  361,  della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311: 
              "361. Per le finalita' previste dai commi da 354 a  360
          e' autorizzata la spesa di 80 milioni di  euro  per  l'anno
          2005 e di 150 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno
          2006. Una quota dei predetti oneri, pari a  55  milioni  di
          euro per l'anno 2005 e a 100 milioni di euro  per  ciascuno
          degli anni 2006, 2007 e 2008, e' posta a carico  del  Fondo
          per le aree sottoutilizzate per gli  interventi  finanziati
          dallo stesso. La restante quota relativa agli anni  2005  e
          2006, pari rispettivamente a 25 milioni  di  euro  e  a  50
          milioni di euro, e' posta a carico della  parte  del  Fondo
          unico per gli incentivi alle imprese  non  riguardante  gli
          interventi nelle aree sottoutilizzate; alla quota  relativa
          agli anni 2007 e 2008,  pari  a  50  milioni  di  euro  per
          ciascun anno, ed all'onere decorrente dal 2009, pari a  150
          milioni di euro annui, si provvede con le maggiori  entrate
          derivanti dal comma 300".