(( Art. 11 bis 
 
Attivazione di una misura per le grandi imprese danneggiate dal sisma
  nel Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli  investimenti
  in ricerca 
  1. Nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 354,  358,  359,
360 e 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  e
successive modificazioni, a partire dall'esercizio finanziario  2013,
una quota fino a 25 milioni di euro dell'autorizzazione di  spesa  di
cui al comma 361 del medesimo articolo 1 della legge n. 311 del 2004,
e successive modificazioni, e' destinata alla copertura  degli  oneri
derivanti dai finanziamenti agevolati concessi, entro il 31  dicembre
2016, alle grandi imprese che abbiano sedi operative danneggiate  dal
sisma nei territori di cui all'articolo 1 del  presente  decreto,  in
relazione a spese di  investimento  connesse,  tra  l'altro,  con  la
ricostruzione, la ristrutturazione e il  ripristino  degli  immobili,
con il trasferimento anche temporaneo dell'attivita'  in  altro  sito
idoneo, con l'acquisizione e il ripristino di impianti, attrezzature,
beni strumentali e altri beni mobili. 
  2. Le grandi imprese di cui al  comma  1  possono  accedere  ad  un
finanziamento con capitale di  credito  di  importo  massimo  pari  a
quello delle spese ammesse alle agevolazioni, composto per il 70  per
cento da un finanziamento agevolato e per  il  30  per  cento  da  un
finanziamento  bancario   concesso   da   un   soggetto   autorizzato
all'esercizio del credito. Il tasso fisso di interesse applicabile ai
finanziamenti agevolati di cui al comma 1 e' pari allo 0,50 per cento
nominale annuo. La durata  massima  dei  finanziamenti  agevolati  e'
fissata  in   quindici   anni,   comprensivi   di   un   periodo   di
preammortamento non superiore a tre anni dalla data  di  stipulazione
del contratto di finanziamento. 
  3. I criteri, le condizioni e le modalita' per la  concessione  dei
finanziamenti agevolati di cui al presente  articolo  sono  stabiliti
con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo  economico,
d'intesa con le regioni interessate. Con  il  medesimo  decreto  sono
disciplinate la misura e le  modalita'  del  concorso  delle  regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto agli oneri connessi alla quota  di
autorizzazione di spesa di cui al comma 1. 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta di seguito il testo dell'articolo  1,  commi
          354, 358, 359, 360 e 361 della  citata  legge  n.  311  del
          2004: 
              "354. E' istituito, presso la gestione  separata  della
          Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo  rotativo,
          denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle  imprese  e
          gli investimenti in ricerca». Il Fondo e' finalizzato  alla
          concessione  alle  imprese,  anche  associate  in  appositi
          organismi, anche cooperativi, costituiti o  promossi  dalle
          associazioni imprenditoriali e dalle Camere  di  commercio,
          industria,  artigianato  e  agricoltura,  di  finanziamenti
          agevolati  che  assumono   la   forma   dell'anticipazione,
          rimborsabile  con  un  piano  di  rientro  pluriennale.  La
          dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del
          risparmio postale, e' stabilita in 6.000 milioni  di  euro.
          Le successive  variazioni  della  dotazione  sono  disposte
          dalla Cassa depositi e  prestiti  Spa,  in  relazione  alle
          dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse,
          e comunque nel rispetto dei limiti  annuali  di  spesa  sul
          bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma 361 n. 311" 
              "358. Il tasso di  interesse  sulle  somme  erogate  in
          anticipazione e' determinato con  decreto,  di  natura  non
          regolamentare, del Ministro dell'economia e delle  finanze.
          La differenza tra il tasso cosi' stabilito e il  tasso  del
          finanziamento agevolato, nonche' gli  oneri  derivanti  dal
          comma 360, sono posti, in favore  della  Cassa  depositi  e
          prestiti Spa, a carico del bilancio dello Stato,  a  valere
          sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 361." 
              "359. Sull'obbligo di rimborso  al  Fondo  delle  somme
          ricevute  in  virtu'  del  finanziamento  agevolato  e  dei
          relativi interessi puo' essere prevista,  secondo  criteri,
          condizioni e modalita' da stabilire con decreto  di  natura
          non  regolamentare  del  Ministro  dell'economia  e   delle
          finanze, la garanzia dello Stato. Tale garanzia e' elencata
          nell'allegato  allo  stato  di  previsione  del   Ministero
          dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13  della
          legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si
          provvede ai sensi dell'articolo 7,  secondo  comma,  numero
          2), della legge 5 agosto  1978,  n.  468,  con  imputazione
          nell'ambito dell'unita' previsionale di base 3.2.4.2  dello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze per l'anno 2005 e corrispondenti per  gli  esercizi
          successivi." 
              "360. Alla Cassa depositi e prestiti Spa,  sulle  somme
          erogate in anticipazione, e'  riconosciuto,  a  valere  sui
          finanziamenti stabiliti ai sensi del comma 356, lettera a),
          il rimborso delle spese di gestione  del  Fondo  in  misura
          pari allo 0,40 per cento complessivo  delle  somme  erogate
          annualmente." 
              "361. Per le finalita' previste dai commi da 354 a  360
          e' autorizzata la spesa di 80 milioni di  euro  per  l'anno
          2005 e di 150 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno
          2006. Una quota dei predetti oneri, pari a  55  milioni  di
          euro per l'anno 2005 e a 100 milioni di euro  per  ciascuno
          degli anni 2006, 2007 e 2008, e' posta a carico  del  Fondo
          per le aree sottoutilizzate per gli  interventi  finanziati
          dallo stesso. La restante quota relativa agli anni  2005  e
          2006, pari rispettivamente a 25 milioni  di  euro  e  a  50
          milioni di euro, e' posta a carico della  parte  del  Fondo
          unico per gli incentivi alle imprese  non  riguardante  gli
          interventi nelle aree sottoutilizzate; alla quota  relativa
          agli anni 2007 e 2008,  pari  a  50  milioni  di  euro  per
          ciascun anno, ed all'onere decorrente dal 2009, pari a  150
          milioni di euro annui, si provvede con le maggiori  entrate
          derivanti dal comma 300.".