(( Art. 12 bis 
 
 
          Detassazione dei rimborsi per danni alle imprese 
 
  1. Per le imprese con sede o unita' locali ubicate nei territori di
cui all'articolo 1, comma 1, e per  le  imprese  con  sede  o  unita'
locali ubicate al di fuori dell'area delimitata  che  abbiano  subito
danni, verificati con perizia giurata ai sensi del presente  decreto,
per effetto degli eventi sismici del maggio 2012, non concorrono alla
formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive le plusvalenze e le
sopravvenienze derivanti  da  indennizzi  o  risarcimenti  per  danni
connessi agli eventi sismici di cui al presente decreto. 
  2.   L'agevolazione   di   cui   al   comma   1   e'    subordinata
all'autorizzazione  della  Commissione  europea,  con  le   procedure
previste  dall'articolo  108,   paragrafo   3,   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta  di  seguito  il  testo  dell'articolo  108,
          paragrafo 3, del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea: 
              "3. Alla Commissione sono comunicati,  in  tempo  utile
          perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti  a
          istituire o modificare aiuti. Se ritiene  che  un  progetto
          non  sia  compatibile  con  il  mercato  interno  a   norma
          dell'articolo 107, la Commissione inizia senza  indugio  la
          procedura  prevista  dal  paragrafo  precedente.  Lo  Stato
          membro interessato non puo'  dare  esecuzione  alle  misure
          progettate prima che tale procedura abbia  condotto  a  una
          decisione finale.".