Art. 14 
 
 
          Rilancio del settore agricolo ed agroindustriale 
 
  1. Al fine di consentire (( alle regioni di cui al presente decreto
)) di disporre di risorse aggiuntive da  destinare  al  rilancio  del
settore agricolo ed agroindustriale nelle  zone  colpite  dal  sisma,
l'intera quota di cofinanziamento nazionale del Programma di sviluppo
rurale 2007-2013 (( delle medesime regioni  ))  e'  assicurata  dallo
Stato, limitatamente alle  annualita'  2012  e  2013,  attraverso  le
disponibilita' del Fondo di rotazione ex lege 16 aprile 1987, n. 183. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              La legge 16 aprile 1987, n. 183,  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1987, n. 109, S.O.