Art. 15 
 
 
                 Sostegno al reddito dei lavoratori 
 
  1. Ai lavoratori subordinati del settore privato impossibilitati  a
prestare attivita' lavorativa a seguito  degli  eventi  sismici,  nei
confronti dei quali non trovino applicazione le vigenti  disposizioni
in  materia  di  interventi  a  sostegno  del  reddito,  puo'  essere
concessa, con le modalita' stabilite con il decreto di cui  al  comma
3,  fino  al  31  dicembre  2012,  una   indennita',   con   relativa
contribuzione figurativa, di misura non superiore a  quella  prevista
dalle citate disposizioni da determinarsi con il predetto decreto  di
cui al comma 3 e nel limite di spesa indicato al medesimo comma 3. 
  2. In  favore  dei  collaboratori  coordinati  e  continuativi,  in
possesso  dei  requisiti  di  cui  all'articolo  19,  comma  2,   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  dei  titolari  di
rapporti agenzia e  di  rappresentanza  commerciale,  dei  lavoratori
autonomi,  ivi  compresi  i  titolari  di  attivita'  di  impresa   e
professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di  previdenza
e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attivita' a causa degli
eventi sismici, e' riconosciuta, con le modalita'  stabilite  con  il
decreto di cui al comma 3, una indennita' una tantum nella misura  da
determinarsi con il predetto decreto di cui al comma 3 e  nel  limite
di spesa indicato al medesimo comma 3. 
  3. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi  1
e 2 del presente articolo sono definite con decreto del Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  da  emanarsi  entro  trenta  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto. Ai fini  dell'attuazione
delle predette disposizioni il Ministro del lavoro e delle  politiche
sociali stipula apposita convenzione con i Presidenti  delle  Regioni
interessate dagli eventi sismici. I benefici di cui dai citati  commi
1 e 2, sono concessi nel limite  di  spesa  di  70  milioni  di  euro
complessivi per l'anno 2012, dei quali 50  milioni  di  euro  per  le
provvidenze di cui al comma 1 e 20 milioni di euro per quelle di  cui
al  comma  2.  L'onere  derivante  dal  riconoscimento  dei  predetti
benefici pari a 70 milioni di euro per l'anno 2012 e' posto a  carico
del Fondo sociale per occupazione e formazione, di  cui  all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
come rifinanziato dalla legge 12 novembre 2011, n. 183. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta di seguito il testo dell'articolo 19,  comma
          2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito,
          con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: 
              "2. In via sperimentale per gli anni 2009, 2010, 2011 e
          2012 nel limite di  spesa  per  il  2012  pari  a  euro  13
          milioni, a valere  sulle  risorse  di  cui  al  comma  1  e
          comunque nei limiti di 200 milioni  di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2010 e 2011, e nei soli  casi  di  fine  lavoro,
          fermo  restando  quanto  previsto  dai  commi  8,   secondo
          periodo, e 10,  e'  riconosciuta  una  somma  liquidata  in
          un'unica soluzione,  pari  al  30  per  cento  del  reddito
          percepito l'anno precedente  e  comunque  non  superiore  a
          4.000 euro, ai collaboratori coordinati e  continuativi  di
          cui all' articolo 61, comma 1, del decreto  legislativo  10
          settembre 2003, n. 276,  iscritti  in  via  esclusiva  alla
          Gestione separata presso l'INPS di  cui  all'  articolo  2,
          comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione
          dei soggetti individuati dall' articolo 1, comma 212, della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino  in  via
          congiunta le seguenti condizioni: 
                a) operino in regime di monocommittenza; 
                b) abbiano conseguito l'anno  precedente  un  reddito
          lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore  a  5.000
          euro; 
                c)  con  riguardo   all'anno   di   riferimento   sia
          accreditato, presso la predetta Gestione  separata  di  cui
          all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del  1995,  un
          numero di mensilita' non inferiore a uno; 
                d) risultino senza contratto di lavoro da almeno  due
          mesi; 
                e) risultino accreditate nell'anno precedente  almeno
          tre mensilita' presso la predetta Gestione separata di  cui
          all' articolo 2, comma 26, della legge  n.  335  del  1995.
          Restano fermi i  requisiti  di  accesso  e  la  misura  del
          trattamento vigenti alla data  del  31  dicembre  2009  per
          coloro che hanno maturato il diritto entro tale data.". 
              Si riporta di seguito il testo dell'articolo 18,  comma
          1, lettera a), del citato decreto-legge n. 185 del 2008: 
                "a) al Fondo sociale per  occupazione  e  formazione,
          che e' istituito nello stato di  previsione  del  Ministero
          del lavoro, della salute  e  delle  politiche  sociali  nel
          quale  affluiscono  anche  le   risorse   del   Fondo   per
          l'occupazione, nonche' le  risorse  comunque  destinate  al
          finanziamento  degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in
          deroga alla normativa vigente e  quelle  destinate  in  via
          ordinaria dal CIPE alla formazione". 
              La legge 12 novembre 2011, n. 183, e' pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2011, n. 265. S.O.