Art. 17 
 
Disposizioni in materia di  trattamento  e  trasporto  del  materiale
  derivante dal crollo parziale o totale degli edifici 
  1. I materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici
pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 20 maggio 2012  e
dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attivita' di  demolizione
e  abbattimento  degli  edifici  pericolanti,  disposti  dai   Comuni
interessati dagli eventi sismici nonche' da altri soggetti competenti
o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti
urbani con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e
trasporto da effettuarsi verso gli impianti di stoccaggio provvisorio
individuati al (( comma 4 )), in deroga all'articolo 184 del  decreto
legislativo n. 152 del 2006 fatte  salve  le  situazioni  in  cui  e'
possibile  effettuare,  in  condizioni  di  sicurezza,  le   raccolte
selettive. Non rientrano nei rifiuti (( di cui al presente  comma  ))
quelli costituiti da lastre o materiale da  coibentazione  contenenti
amianto (eternit) individuabili  che  devono  essere  preventivamente
rimossi (( secondo le modalita' previste dal comma 2 )). 
  2. Nelle aziende in cui sono presenti manufatti contenenti  amianto
occorre  procedere,  secondo  le  procedure  previste   dal   decreto
ministeriale 6 settembre 1994, nel modo seguente: 
    In caso anche di solo sospetto di lesione alle strutture,  queste
devono essere delimitate e confinate,  e  l'accessibilita'  deve  poi
essere valutata dai vigili del fuoco per verificarne  l'agibilita'  e
provvedere all'eventuale messa in sicurezza. 
    In caso di capannoni lesionati con presenza di amianto  compatto,
occorre evitare di movimentare le coperture crollate nelle  aree  non
interessate da attrezzature da recuperare e mettere in atto tutti gli
accorgimenti per evitare la dispersione di fibre. 
    In capannoni con presenza di amianto compatto, per procedere allo
spostamento di attrezzature gli  operatori  che  intervengono  devono
adottare fin dall'avvio dei lavori  le  precauzioni  standard  (ossia
tute  integrali  monouso,  facciale  filtrante,  guanti,  scarpe   di
protezione con suole antiscivolo). 
    I dispositivi di protezione individuale,  una  volta  usati,  non
devono essere portati  all'esterno  ma  depositati  nell'azienda,  in
attesa del successivo intervento di bonifica. 
    Per  quanto  riguarda  gli  interventi  di  bonifica,  le   ditte
autorizzate, prima di asportare e  smaltire  correttamente  tutto  il
materiale, devono presentare all'Organo di Vigilanza  competente  per
territorio idoneo piano di lavoro  ai  sensi  dell'articolo  256  del
decreto  legislativo  n.  81/2008.  Il  piano  viene  presentato   al
Dipartimento  di  Sanita'  pubblica  dell'Azienda  sanitaria   locale
competente, che entro 24 ore lo valuta.  I  dipartimenti  di  Sanita'
pubblica individuano  un  nucleo  di  operatori  esperti  che  svolge
attivita' di assistenza alle aziende e ai cittadini per  il  supporto
sugli aspetti di competenza. 
  3.  Non  costituiscono  rifiuto  i  resti  dei  beni  di  interesse
architettonico, artistico e storico, dei beni ed  effetti  di  valore
anche simbolico, i coppi, i mattoni,  le  ceramiche,  le  pietre  con
valenza di cultura locale, il legno  lavorato,  i  metalli  lavorati.
Tali materiali sono selezionati e separati  all'origine,  secondo  le
disposizioni delle competenti Autorita', che ne individuano anche  il
luogo di destinazione. 
  4. I rifiuti (( di  cui  al  comma  1  ove  occorra  )),  ancorche'
insistenti in ambiti provinciali diversi rispetto a quelli in  cui  i
rifiuti  sono  stati  prodotti,  senza  necessita'  di  preventivo  e
specifico  Accordo  fra  le  Province  interessate  anche  in  deroga
all'autorizzazione vigente per le operazioni oggetto (( del  presente
decreto )), possono essere conferiti presso gli impianti indicati  di
seguito: 
    Comune di  Finale  Emilia  (MO)  -  Via  Canaletto  Quattrina  di
titolarita' di FERONIA Srl; 
    Comune di Galliera (BO) - Via San  Francesco  di  titolarita'  di
HERAmbiente S.p.A.; 
    Comune di Modena -  Via  Caruso  di  titolarita'  di  HERAmbiente
S.p.A.; 
    Comune di Medolla - Via Campana di titolarita' di AIMAG S.p.A.; 
    Comune di Mirandola -  Via  Belvedere  di  titolarita'  di  AIMAG
S.p.A.; 
    Comune di Carpi - Loc. Fossoli -  Via  Valle  di  titolarita'  di
AIMAG S.p.A.; 
    Comune di Comune di  Sant'Agostino  (Ferrara),  localita'  Molino
Boschetti, via Ponte Trevisani, 1, di CMV Servizi S.r.l.; 
    Comune di Novellara (Reggio Emilia) - Via Levata,  64,  di  SABAR
S.p.A. 
  (( In caso di ulteriori necessita', i presidenti delle regioni  dei
territori di cui all'articolo 1, con proprio decreto, individuano gli
ulteriori impianti in cui e' possibile conferire i rifiuti di cui  al
comma 1 )). 
  5. Ai rifiuti provenienti dalla selezione e cernita  delle  macerie
derivanti dai crolli e dalle demolizioni, nonche' dalle operazioni di
demolizione selettiva, sono attribuiti, tra gli altri,  i  codici  di
seguito elencati: al ferro e  acciaio  il  codice  CER  17.04.05;  ai
metalli misti  il  codice  CER  17.04.07,  al  legno  il  codice  CER
17.02.01, ai materiali da costruzione il codice CER 17.01.07,  codice
CER 17.08.01* materiali da costruzione a base di gesso contaminati da
sostanze pericolose, oppure  il  codice  CER  17.08.02  materiali  da
costruzione a base di gesso  diversi  da  quelli  di  cui  alle  voci
17.09.01*, 17.09.02*, 17.09.03*, ai rifiuti ingombranti il codice CER
20.03.07, ai rifiuti da apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche
(Raee) i codici CER 20.01.23*, CER 20.01.35* e codice  CER  20.01.36,
ai materiali isolanti il codice CER 17.06.03*, oppure  CER  17.06.04,
ai cavi  elettrici  il  codice  CER  17.04.11,  agli  accumulatori  e
batterie il codice CER 20.01.33*, CER 20.01.34,  ((  ai  rifiuti  che
contengono amianto  il  codice  CER  17.06.05*  )).  Ai  rifiuti  non
altrimenti riciclabili e' attribuito il codice  CER  20.03.99  ovvero
quelli derivanti da selezione meccanica il codice CER 19.12.12. 
  6. I rifiuti (( di cui al comma 1 )) sono raccolti  oltre  che  dai
gestori dei servizi pubblici  anche  dai  soggetti  incaricati  dalle
pubbliche Amministrazioni. Qualora i gestori  del  servizio  pubblico
non siano in  possesso  dei  mezzi  idonei  alla  raccolta  di  detta
tipologia di rifiuto, stipulano appositi accordi con i privati per la
messa  a   disposizione   dei   mezzi   ovvero   per   l'espletamento
dell'attivita' di carico dei mezzi di trasporto. 
  7. Il trasporto dei materiali di  cui  al  comma  1  da  avviare  a
recupero o smaltimento e' operato a cura delle aziende che gestiscono
il servizio  di  gestione  integrata  dei  rifiuti  urbani  presso  i
territori interessati o  dai  Comuni  territorialmente  competenti  o
dalle Pubbliche Amministrazioni a diverso  titolo  coinvolti  (Vigili
del Fuoco,  Protezione  Civile,  ecc.),  direttamente,  o  attraverso
imprese di trasporto da essi incaricati  previa  comunicazione  della
targa del trasportatore ai gestori degli impianti individuati ((  dal
comma 4 )) e pubblicazione all'albo pretorio dell'elenco delle targhe
dei trasportatori individuati.  Tali  soggetti  sono  autorizzati  in
deroga agli articoli 212 (iscrizione Albo nazionale), 190 (registro),
193 (FIR) e 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile  2006
e successive modifiche  e  integrazioni.  Le  predette  attivita'  di
trasporto,  sono  effettuate  senza   lo   svolgimento   di   analisi
preventive. Il  Centro  di  Coordinamento  (CdC)  Raee  e'  tenuto  a
prendere in consegna i Raee nelle condizioni in cui si  trovano,  con
oneri a proprio carico. 
  8. I rifiuti (( di cui al  comma  1  ))  sono  pesati  all'ingresso
all'impianto e viene redatto un registro sul quantitativo di  rifiuti
conferiti. 
  9. I rispettivi gestori degli impianti individuati (( dal  comma  4
)) possono effettuare,  sulla  base  di  preventive  comunicazioni  a
Provincia ed ARPA territorialmente competenti, operazioni di deposito
preliminare (D15) e messa in riserva (R13) dei rifiuti (( di  cui  al
comma 1 )), nonche' operazioni di selezione meccanica e cernita (D13)
e (R12) mediante l'utilizzo di impianti mobili a titolarita'  propria
o di imprese terze con essi convenzionate. I  rifiuti  devono  essere
gestiti  senza  pericolo  per  la  salute  dell'uomo  e  senza  usare
procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio  all'ambiente
secondo le finalita' della parte quarta del  decreto  legislativo  n.
152/2006 (articolo 177, comma 4). In  particolare  i  titolari  delle
attivita' che detengono sostanze classificate come pericolose per  la
salute e la sicurezza che potrebbero essere  frammiste  alle  macerie
sono tenuti a darne specifica  evidenza  ai  fini  della  raccolta  e
gestione in sicurezza. Le  suddette  operazioni  sono  effettuate  in
deroga alle disposizioni contenute nella Parte  Seconda  del  decreto
legislativo n. 152/2006 e alla pertinente legislazione  regionale  in
materia, nonche' all'articolo 208 del citato decreto  legislativo  n.
152/2006. Le attivita' di gestione dei  rifiuti  svolte  presso  siti
gia' soggetti ad A.I.A., ai sensi  del  titolo  III-bis  della  parte
seconda del  decreto  legislativo  n.  152/2006,  non  comportano  la
modifica dei  provvedimenti  di  autorizzazione  in  essere.  Per  le
suddette attivita' il gestore  e'  tenuto  a  predisporre  specifiche
registrazioni dei flussi  di  rifiuti  in  ingresso  e  uscita  dagli
impianti  gestiti  ((  sulla  base  del  presente  decreto  ));  tali
registrazioni sono tenute in deroga agli articoli 190 e  188-ter  del
decreto legislativo n. 152/2006. 
  10. I rispettivi gestori degli impianti individuati (( dal comma  4
)) assicurano il personale di servizio per eseguire negli impianti di
cui sopra la separazione  e  cernita  dal  rifiuto  tal  quale  delle
matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei Raee,  nonche'  il
loro avvio a smaltimento/recupero presso impianti nel rispetto  della
normativa vigente; i rispettivi gestori degli impianti assicurano  la
gestione dei rifiuti pericolosi, compresi quelli contenenti amianto e
dei rifiuti da apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche  (Raee),
secondo la normativa tecnica vigente provvedendo al  loro  successivo
recupero o smaltimento. 
  11. I rispettivi gestori degli impianti individuati (( dal comma  4
)) ricevono nei rispettivi siti i mezzi di trasporto  ((  di  cui  al
comma 7 )) senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo
scarico   presso   le   piazzole   attrezzate   per    il    deposito
preliminare/messa in  riserva  e  assicurano  la  gestione  dei  siti
provvedendo, con urgenza,  alla  rimozione  dei  rifiuti  selezionati
presenti nelle piazzole medesime e nelle loro adiacenze. 
  12. I rifiuti urbani indifferenziati prodotti  nei  luoghi  adibiti
all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento sismico  potranno
essere smaltiti anche negli impianti (( di cui al comma 4 ))  secondo
il principio di prossimita' al fine di agevolare i flussi  e  ridurre
al minimo ulteriori impatti  dovuti  ai  trasporti,  senza  apportare
modifiche alle  autorizzazioni  vigenti  (in  deroga  alla  eventuale
definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti  urbani  medesimi).
In  tal  caso  il  gestore  del  servizio  di  raccolta  si   accorda
preventivamente  con  quello  che  gestisce  gli   impianti   dandone
comunicazione alla Provincia e all'ARPA  territorialmente  competenti
che entro 24 ore comunicano il loro nulla osta. (( Il  trasporto  dei
rifiuti sanitari prodotti  nei  luoghi  adibiti  all'assistenza  alla
popolazione  colpita  dall'evento  sismico  avviene  in  deroga  agli
articoli 188-ter e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni )). 
  13. Le Province  interessate  dall'evento  sismico,  l'ARPA  Emilia
Romagna e le AUSL  territorialmente  competenti  assicurano  adeguata
informazione e supporto tecnico ai gestori  degli  impianti  preposti
alla gestione dell'emergenza. 
  14. L'ARPA Emilia Romagna e  le  AUSL  territorialmente  competenti
nell'ambito delle proprie competenze assicurano la vigilanza  per  il
rispetto del presente articolo. 
  15. Le soprintendenze per i  beni  architettonici  e  paesaggistici
competenti assicurano la vigilanza in fase di rimozione  al  fine  di
evitare il caricamento indifferenziato nei  mezzi  di  trasporto  dei
beni di interesse architettonico, artistico e storico. 
  16. Le aziende unita' sanitarie locali assicurano la vigilanza  per
gli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori. 
  17. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente  articolo  ed
in particolare quelli relativi  alla  raccolta,  al  trasporto,  allo
smaltimento e all'avvio al recupero dei  rifiuti,  si  provvede,  nel
limite di 1,5 milioni di euro ((  per  l'anno  2012  )),  nell'ambito
delle risorse del Fondo della Protezione Civile gia' finalizzate agli
interventi  conseguenti  al  sisma  del   20-29   maggio   2012.   Le
amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane e  strumentali
disponibili a legislazione vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.   184   del   decreto
          legislativo del 3 marzo 2006,  n.  152  (Norme  in  materia
          ambientale), pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n.
          88, S.O.: 
              "Art. 184.  1.  Ai  fini  dell'attuazione  della  parte
          quarta del presente decreto i  rifiuti  sono  classificati,
          secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali  e,
          secondo le caratteristiche  di  pericolosita',  in  rifiuti
          pericolosi e rifiuti non pericolosi. 
              2. Sono rifiuti urbani: 
                a)   i   rifiuti   domestici,   anche    ingombranti,
          provenienti da locali e luoghi adibiti  ad  uso  di  civile
          abitazione; 
                b) i rifiuti non pericolosi provenienti da  locali  e
          luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera
          a), assimilati ai rifiuti urbani per qualita' e  quantita',
          ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g); 
                c) i  rifiuti  provenienti  dallo  spazzamento  delle
          strade; 
                d) i  rifiuti  di  qualunque  natura  o  provenienza,
          giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle  strade  ed
          aree private comunque soggette  ad  uso  pubblico  o  sulle
          spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; 
                e) i rifiuti  vegetali  provenienti  da  aree  verdi,
          quali giardini, parchi e aree cimiteriali; 
                f)   i   rifiuti   provenienti   da   esumazioni   ed
          estumulazioni, nonche' gli  altri  rifiuti  provenienti  da
          attivita' cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere
          b), e) ed e). 
              3. Sono rifiuti speciali: 
                a)   i    rifiuti    da    attivita'    agricole    e
          agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135
          c.c.; 
                b)   i   rifiuti   derivanti   dalle   attivita'   di
          demolizione, costruzione, nonche' i  rifiuti  che  derivano
          dalle attivita' di scavo, fermo  restando  quanto  disposto
          dall'articolo 184-bis; 
                c) i rifiuti da lavorazioni industriali; 
                d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; 
                e) i rifiuti da attivita' commerciali; 
                f) i rifiuti da attivita' di servizio; 
                g) i rifiuti derivanti dalla attivita' di recupero  e
          smaltimento   di   rifiuti,   i   fanghi   prodotti   dalla
          potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee  dalla
          depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; 
                h) i rifiuti derivanti da attivita' sanitarie; 
                i); 
                l); 
                m); 
                n). 
              4.  Sono  rifiuti  pericolosi  quelli  che  recano   le
          caratteristiche di cui all'allegato I  della  parte  quarta
          del presente decreto.. 
              5. L'elenco dei rifiuti  di  cui  all'allegato  D  alla
          parte  quarta  del  presente  decreto  include  i   rifiuti
          pericolosi e tiene conto dell'origine e della  composizione
          dei  rifiuti  e,  ove  necessario,  dei  valori  limite  di
          concentrazione   delle   sostanze   pericolose.   Esso   e'
          vincolante  per  quanto  concerne  la  determinazione   dei
          rifiuti da  considerare  pericolosi.  L'inclusione  di  una
          sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso
          sia  un  rifiuto  in  tutti  i  casi,  ferma  restando   la
          definizione  di  cui  all'articolo  183.  Con  decreto  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, da adottare entro centottanta giorni  dalla  data  di
          entrata in  vigore  dalla  presente  disposizione,  possono
          essere  emanate  specifiche  linee  guida   per   agevolare
          l'applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta
          agli allegati D e I . 
              5-bis. I sistemi d'arma, i  mezzi,  i  materiali  e  le
          infrastrutture direttamente destinati alla difesa  militare
          ed alla sicurezza nazionale  individuati  con  decreto  del
          Ministro della difesa, nonche' la gestione dei materiali  e
          dei  rifiuti  e  la   bonifica   dei   siti   ove   vengono
          immagazzinati i citati materiali, sono  disciplinati  dalla
          parte quarta del presente decreto con procedure speciali da
          definirsi  con  decreto  del  Ministro  della  difesa,   di
          concerto con il Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare  ed  il  Ministro  della  salute,  da
          adottarsi  entro  il  31  dicembre  2008.  I  magazzini,  i
          depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi
          i  medesimi  materiali  e  rifiuti   sono   soggetti   alle
          autorizzazioni ed  ai  nulla  osta  previsti  dal  medesimo
          decreto   interministeriale.   Con   lo   stesso    decreto
          interministeriale   sono   determinati   i    criteri    di
          individuazione    delle    concentrazioni     soglia     di
          contaminazione di cui all'Allegato 5 alla parte quarta  del
          Presente  decreto,  applicabili  ai  siti  appartenenti  al
          Demanio Militare e alle aree ad uso  esclusivo  alle  Forze
          Armate,  tenuto  conto   delle   attivita'   effettivamente
          condotte nei siti stessi o nelle diverse porzioni di essi. 
              5-ter. La declassificazione  da  rifiuto  pericoloso  a
          rifiuto non pericoloso non puo' essere ottenuta  attraverso
          una diluizione o una miscelazione del rifiuto che  comporti
          una riduzione delle  concentrazioni  iniziali  di  sostanze
          pericolose sotto le soglie  che  definiscono  il  carattere
          pericoloso del rifiuto. 
              5-quater.  L'obbligo  di  etichettatura   dei   rifiuti
          pericolosi di cui all'articolo 193 e  l'obbligo  di  tenuta
          dei registri di cui all'art.  190  non  si  applicano  alle
          frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da  nuclei
          domestici fino a che siano accettate per  la  raccolta,  lo
          smaltimento o il recupero  da  un  ente  o  un'impresa  che
          abbiano ottenuto l'autorizzazione  o  siano  registrate  in
          conformita' agli articoli 208, 212, 214 e 216.". 
              Il decreto ministeriale del 6 settembre 1994 (Normative
          e metodologie tecniche di applicazione dell'art.  6,  comma
          3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo  1992,  n.
          257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto) e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
          Italiana 20 settembre 1994, n. 220. 
              Si riporta  il  testo  del  articolo  256  del  decreto
          legislativo del 9 marzo 2008, n. 81 (Lavori di  demolizione
          o rimozione dell'amianto): 
              "Art. 256. - 1. I lavori di demolizione o di  rimozione
          dell'amianto possono  essere  effettuati  solo  da  imprese
          rispondenti ai requisiti  di  cui  all'  articolo  212  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
              2. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori  di
          demolizione o di  rimozione  dell'amianto  o  di  materiali
          contenenti amianto  da  edifici,  strutture,  apparecchi  e
          impianti, nonche' dai mezzi  di  trasporto,  predispone  un
          piano di lavoro. 
              3. Il piano  di  cui  al  comma  2  prevede  le  misure
          necessarie per garantire  la  sicurezza  e  la  salute  dei
          lavoratori  sul   luogo   di   lavoro   e   la   protezione
          dell'ambiente esterno. 
              4.  Il  piano,  in  particolare,  prevede  e   contiene
          informazioni sui seguenti punti: 
                a) rimozione dell'amianto o dei materiali  contenenti
          amianto   prima   dell'applicazione   delle   tecniche   di
          demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire
          per  i   lavoratori   un   rischio   maggiore   di   quello
          rappresentato  dal  fatto  che  l'amianto  o  i   materiali
          contenenti amianto vengano lasciati sul posto; 
                b) fornitura ai lavoratori di idonei  dispositivi  di
          protezione individuale; 
                c)   verifica   dell'assenza   di    rischi    dovuti
          all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine
          dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto; 
                d)  adeguate  misure   per   la   protezione   e   la
          decontaminazione del personale incaricato dei lavori; 
                e) adeguate misure per la protezione dei terzi e  per
          la raccolta e lo smaltimento dei materiali; 
                f)  adozione,  nel  caso  in  cui  sia  previsto   il
          superamento dei valori  limite  di  cui  all'articolo  254,
          delle misure di  cui  all'articolo  255,  adattandole  alle
          particolari esigenze del lavoro specifico; 
                g) natura dei lavori, data di inizio  e  loro  durata
          presumibile; 
                h) luogo ove i lavori verranno effettuati; 
                i) tecniche  lavorative  adottate  per  la  rimozione
          dell'amianto; 
                l) caratteristiche delle attrezzature  o  dispositivi
          che si intendono utilizzare  per  attuare  quanto  previsto
          dalle lettere d) ed e). 
              5. Copia del piano di lavoro e' inviata  all'organo  di
          vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio  dei  lavori.
          Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l'organo
          di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione
          o modifica del piano di lavoro e non rilascia  prescrizione
          operativa, il datore di  lavoro  puo'  eseguire  i  lavori.
          L'obbligo del preavviso di trenta giorni prima  dell'inizio
          dei lavori non si applica nei  casi  di  urgenza.  In  tale
          ultima ipotesi, oltre alla  data  di  inizio,  deve  essere
          fornita dal datore di  lavoro  indicazione  dell'orario  di
          inizio delle attivita'. 
              6. L'invio della  documentazione  di  cui  al  comma  5
          sostituisce gli adempimenti di cui all'articolo 250. 
              7. Il datore di lavoro provvede affinche' i  lavoratori
          o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione
          di cui al comma 4.". 
              Si riporta il  testo  degli  articoli  212,  190,  193,
          188-ter, 177 e 208 del citato decreto  legislativo  n.  152
          del 2006: 
              "Art. 212. Albo nazionale gestori ambientali. 
              1. E' costituito, presso il Ministero  dell'ambiente  e
          tutela del territorio, l'Albo nazionale gestori ambientali,
          di seguito  denominato  Albo,  articolato  in  un  Comitato
          nazionale, con sede presso il  medesimo  Ministero,  ed  in
          Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere
          di commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  dei
          capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e
          di Bolzano. I componenti del  Comitato  nazionale  e  delle
          Sezioni regionali e provinciali  durano  in  carica  cinque
          anni. 
              2. Con decreto  del  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del  mare  sono  istituite  sezioni
          speciali del Comitato nazionale per ogni singola  attivita'
          soggetta ad iscrizione all'Albo,  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati
          composizione e competenze. Il Comitato nazionale  dell'Albo
          ha potere deliberante ed e' composto da  diciannove  membri
          effettivi   di   comprovata   e   documentata    esperienza
          tecnico-economica  o  giuridica  nelle  materie  ambientali
          nominati con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e designati rispettivamente: 
                a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela  del
          territorio  e  del  mare,  di  cui  uno  con  funzioni   di
          Presidente; 
                b) uno dal Ministro  dello  sviluppo  economico,  con
          funzioni di vice-Presidente; 
                c) uno dal Ministro della salute; 
                d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; 
                e)  uno  dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti; 
                f) uno dal Ministro dell'interno; 
                g) tre dalle regioni; 
                h) uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio
          industria, artigianato e agricoltura; 
                i)   otto   dalle   organizzazioni    imprenditoriali
          maggiormente  rappresentative  delle  categorie  economiche
          interessate,    di    cui    due    dalle    organizzazioni
          rappresentative della categoria degli  autotrasportatori  e
          due dalle organizzazioni che rappresentano  i  gestori  dei
          rifiuti e uno delle  organizzazioni  rappresentative  delle
          imprese che effettuano attivita' di bonifica dei siti e  di
          bonifica  di  beni  contenenti  amianto.  Per  ogni  membro
          effettivo e' nominato un supplente. 
              3. Le Sezioni regionali e  provinciali  dell'Albo  sono
          istituite con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e sono composte; 
                a)  dal  Presidente  della   Camera   di   commercio,
          industria, artigianato e agricoltura o  da  un  membro  del
          Consiglio camerale all'uopo  designato  dallo  stesso,  con
          funzioni di Presidente; 
                b)  da  un  funzionario  o  dirigente  di  comprovata
          esperienza nella materia ambientale designato dalla regione
          o   dalla   provincia    autonoma,    con    funzioni    di
          vice-Presidente; 
                c)  da  un  funzionario  o  dirigente  di  comprovata
          esperienza nella materia ambientale, designato  dall'Unione
          regionale delle province o dalla provincia autonoma; 
                d) da  un  esperto  di  comprovata  esperienza  nella
          materia ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio; 
                e); 
                f). 
              4. 
              5.  L'iscrizione   all'Albo   e'   requisito   per   lo
          svolgimento delle attivita'  di  raccolta  e  trasporto  di
          rifiuti,  di  bonifica  dei  siti,  di  bonifica  dei  beni
          contenenti amianto, di  commercio  ed  intermediazione  dei
          rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati
          dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni  di
          cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223,  224,
          228, 233,  234,  235  e  236,  al  decreto  legislativo  20
          novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo  25  luglio
          2005,    n.    151,    limitatamente    all'attivita'    di
          intermediazione e commercio  senza  detenzione  di  rifiuti
          oggetto  previste  nei  citati  articoli.  Per  le  aziende
          speciali, i consorzi di comuni e le  societa'  di  gestione
          dei servizi pubblici  di  cui  al  decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n. 267, l'iscrizione  all'Albo  e'  effettuata
          con apposita comunicazione del comune o  del  consorzio  di
          comuni alla sezione regionale  territorialmente  competente
          ed e' valida per i servizi di gestione dei  rifiuti  urbani
          prodotti nei medesimi  comuni.  Le  iscrizioni  di  cui  al
          presente comma, gia' effettuate alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino
          alla loro naturale scadenza. 
              6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque  anni
          e costituisce titolo per  l'esercizio  delle  attivita'  di
          raccolta, di trasporto, di commercio e  di  intermediazione
          dei rifiuti; per le altre  attivita'  l'iscrizione  abilita
          allo svolgimento delle attivita' medesime. 
              7. Gli enti e  le  imprese  iscritte  all'Albo  per  le
          attivita' di raccolta e trasporto  dei  rifiuti  pericolosi
          sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le  attivita'
          di raccolta  e  trasporto  dei  rifiuti  non  pericolosi  a
          condizione  che  tale   ultima   attivita'   non   comporti
          variazione della  classe  per  la  quale  le  imprese  sono
          iscritte. 
              8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi  che
          effettuano operazioni di raccolta e  trasporto  dei  propri
          rifiuti,  nonche'  i   produttori   iniziali   di   rifiuti
          pericolosi  che  effettuano  operazioni   di   raccolta   e
          trasporto dei propri rifiuti pericolosi  in  quantita'  non
          eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno,  non
          sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a
          condizione  che   tali   operazioni   costituiscano   parte
          integrante ed accessoria  dell'organizzazione  dell'impresa
          dalla quale i rifiuti sono  prodotti.  Detti  soggetti  non
          sono tenuti alla prestazione delle garanzie  finanziarie  e
          sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla
          presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o
          provinciale  dell'Albo  territorialmente   competente   che
          rilascia  il  relativo  provvedimento  entro  i  successivi
          trenta giorni. Con la comunicazione  l'interessato  attesta
          sotto la sua responsabilita',  ai  sensi  dell'articolo  21
          della legge n. 241 del 1990: 
                a) la sede dell'impresa, l'attivita' o  le  attivita'
          dai quali sono prodotti i rifiuti; 
                b)  le  caratteristiche,  la   natura   dei   rifiuti
          prodotti; 
                c) gli estremi identificativi e  l'idoneita'  tecnica
          dei mezzi utilizzati per il trasporto dei  rifiuti,  tenuto
          anche conto delle modalita' di effettuazione del  trasporto
          medesimo; 
                d)  l'avvenuto  versamento  del  diritto  annuale  di
          registrazione  di  50   euro   rideterminabile   ai   sensi
          dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente  28
          aprile 1998, n. 406. 
              L'iscrizione deve  essere  rinnovata  ogni  10  anni  e
          l'impresa  e'   tenuta   a   comunicare   ogni   variazione
          intervenuta successivamente all'iscrizione.  Le  iscrizioni
          di cui al presente comma, effettuate  entro  il  14  aprile
          2008 ai sensi e per gli effetti della normativa  vigente  a
          quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla
          data di entrata in vigore della presente disposizione. 
              9. Le imprese di cui ai commi 5 e 8 tenute  ad  aderire
          sistema  di  controllo  della  tracciabilita'  dei  rifiuti
          (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma  2,  lett.  a),
          procedono, in relazione a  ciascun  autoveicolo  utilizzato
          per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, all'adempimento
          degli obblighi stabiliti dall'articolo 3, comma 6,  lettera
          c), del decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela
          del territorio e del mare in data in data 17 dicembre 2009.
          La Sezione regionale dell'Albo procede, in  sede  di  prima
          applicazione entro due mesi dalla data di entrata in vigore
          della presente  disposizione,  alla  sospensione  d'ufficio
          dall'Albo degli  autoveicoli  per  i  quali  non  e'  stato
          adempiuto l'obbligo di cui al precedente periodo. Trascorsi
          tre mesi dalla sospensione senza che l'obbligo di cui sopra
          sia stato adempiuto, l'autoveicolo  e'  di  diritto  e  con
          effetto immediato cancellato dall'Albo. 
              10. L'iscrizione all'Albo per le attivita' di  raccolta
          e trasporto dei  rifiuti  pericolosi,  per  l'attivita'  di
          intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione
          dei medesimi, e' subordinata  alla  prestazione  di  idonee
          garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui  importi  e
          modalita'  sono  stabiliti  con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, di concerto con il Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento
          per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE)  n.
          1221/2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese  in
          possesso della certificazione  ambientale  ai  sensi  della
          norma Uni En Iso 14001. Fino alla data di entrata in vigore
          dei predetti  decreti  si  applicano  la  modalita'  e  gli
          importi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente  in
          data 8 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          1 del 2 gennaio  1997,  come  modificato  dal  decreto  del
          Ministro dell'ambiente in data 23 aprile  1999,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1999. 
              11. Le imprese che effettuano le attivita' di  bonifica
          dei siti e di bonifica dei beni contenenti  amianto  devono
          prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione
          territorialmente competente per ogni intervento di bonifica
          nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo  195,
          comma  2,  lettera  g).  Tali  garanzie  sono  ridotte  del
          cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi  del
          regolamento (CE) n. 761/2001, e del quaranta per cento  nel
          caso di imprese in possesso della certificazione ambientale
          ai sensi della norma Uni En Iso 14001. 
              12. Sono iscritti all'Albo le imprese e  gli  operatori
          logistici presso le stazioni ferroviarie,  gli  interporti,
          gli impianti di terminalizzazione,  gli  scali  merci  e  i
          porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono
          affidati rifiuti in attesa  della  presa  in  carico  degli
          stessi  da  parte  dell'impresa  ferroviaria  o  navale   o
          dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso
          di trasporto navale, il raccomandatario  marittimo  di  cui
          alla legge 4 aprile 1977, n. 135, e' delegato dall'armatore
          o  noleggiatore,  che  effettuano  il  trasporto,  per  gli
          adempimenti  relativi  al  sistema   di   controllo   della
          tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all'articolo
          188-bis,  comma  2,  lett.  a).  L'iscrizione  deve  essere
          rinnovata ogni  cinque  anni  e  non  e'  subordinata  alla
          prestazione delle garanzie finanziarie. 
              13.  L'iscrizione  all'Albo  ed  i   provvedimenti   di
          sospensione, di revoca,  di  decadenza  e  di  annullamento
          dell'iscrizione, nonche' l'accettazione,  la  revoca  e  lo
          svincolo  delle  garanzie  finanziarie  che  devono  essere
          prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione
          regionale  dell'Albo  della  regione  ove  ha  sede  legale
          l'impresa interessata, in base alla  normativa  vigente  ed
          alle direttive emesse dal Comitato nazionale. 
              14. Avverso i  provvedimenti  delle  Sezioni  regionali
          dell'Albo gli interessati possono proporre, nel termine  di
          decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti
          stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo . 
              15. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  i
          Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture  e
          dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale, da
          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  parte  quarta  del  presente  decreto,  sono
          definite  le  attribuzioni  e  le  modalita'  organizzative
          dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle  imprese,
          i requisiti dei  responsabili  tecnici  delle  medesime,  i
          termini e le modalita' di  iscrizione,  i  diritti  annuali
          d'iscrizione.  Fino  all'adozione  del  predetto   decreto,
          continuano  ad  applicarsi,  per  quanto  compatibili,   le
          disposizioni del  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  28
          aprile 1998, n. 406, e  delle  deliberazioni  del  Comitato
          nazionale dell'Albo. Il decreto di cui al presente comma si
          informa ai seguenti principi: 
                a)  individuazione  di  requisiti  per  l'iscrizione,
          validi per tutte le  sezioni,  al  fine  di  uniformare  le
          procedure; 
                b)   coordinamento   con   la    vigente    normativa
          sull'autotrasporto,   sul   trasporto   ferroviario,    sul
          trasporto  via  mare  e  per  via  navigabile  interna,  in
          coerenza con la finalita' di cui alla lettera a); 
                c)  effettiva  copertura  delle  spese  attraverso  i
          diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione; 
                d) ridefinizione  dei  diritti  annuali  d'iscrizione
          relativi alle imprese di  trasporto  dei  rifiuti  iscritte
          all'Albo nazionale gestori ambientali; 
                e)  interconnessione  e  interoperabilita'   con   le
          pubbliche  amministrazioni  competenti   alla   tenuta   di
          pubblici registri; 
                f)         riformulazione         del         sistema
          disciplinare-sanzionatorio  dell'Albo  e  delle  cause   di
          cancellazione dell'iscrizione; 
                g)   definizione    delle    competenze    e    delle
          responsabilita' del responsabile tecnico. 
              16. Nelle more dell'emanazione dei decreti  di  cui  al
          presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni
          disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano
          la gestione dei rifiuti vigenti alla  data  di  entrata  in
          vigore della parte quarta  del  presente  decreto,  la  cui
          abrogazione e' differita al momento della pubblicazione dei
          suddetti decreti. 
              17.  Agli  oneri  per  il  funzionamento  del  Comitato
          nazionale  e  delle  Sezioni  regionali  e  provinciali  si
          provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria
          e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le  previsioni,
          anche relative alle modalita' di versamento e di  utilizzo,
          che  saranno   determinate   con   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.
          Fino all'adozione  del  citato  decreto,  si  applicano  le
          disposizioni di cui al decreto del  Ministro  dell'ambiente
          in data 29 dicembre 1993, e successive modificazioni, e  le
          disposizioni di cui al decreto del  Ministro  dell'ambiente
          in  data  13  dicembre  1995,  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale n.  51  del  1°  marzo  1995.  Le  somme  di  cui
          all'articolo  7  comma  7,   del   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente 29 in data dicembre 1993 sono versate al Capo
          XXXII,  capitolo  2592,  articolo  04,   dell'entrata   del
          Bilancio dello Stato, per essere riassegnate,  con  decreto
          del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  al  Capitolo
          7082 dello stato di previsione del Ministero  dell'ambiente
          e della tutela del territorio e del mare. 
              18. I  compensi  da  corrispondere  ai  componenti  del
          Comitato nazionale  dell'Albo  e  delle  Sezioni  regionali
          dell'Albo sono determinati ai sensi dell'articolo 7,  comma
          5, del decreto del Ministro dell'ambiente 28  aprile  1998,
          n. 406. 
              19. La disciplina regolamentare dei  casi  in  cui,  ai
          sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990,  n.
          241,  l'esercizio  di  un'attivita'  privata  puo'   essere
          intrapreso   sulla   base   della   denuncia   di    inizio
          dell'attivita' non si applica alle domande di iscrizione  e
          agli atti di competenza dell'Albo. 
              20. 
              21. 
              22. 
              23. 
              24. 
              25. 
              26. 
              27. 
              28.". 
              "Art. 190. Registri di carico e scarico. 
              1. Fatto salvo  quanto  stabilito  al  comma  1-bis,  i
          soggetti di cui all'articolo 188-ter, comma 2, lett.  a)  e
          b), che non hanno aderito su base volontaria al sistema  di
          tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all'articolo
          188-bis, comma 2, lett. a), hanno l'obbligo  di  tenere  un
          registro di carico e scarico  su  cui  devono  annotare  le
          informazioni   sulle    caratteristiche    qualitative    e
          quantitative dei  rifiuti.  Le  annotazioni  devono  essere
          effettuate  almeno  entro  dieci  giorni  lavorativi  dalla
          produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo . 
              1-bis.  Sono  esclusi  dall'obbligo  di  tenuta  di  un
          registro di carico e scarico gli imprenditori  agricoli  di
          cui all'articolo 2135 del codice civile  che  raccolgono  e
          trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui
          all'art. 212, comma 8, nonche' le imprese e gli  enti  che,
          ai sensi dell'art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i
          propri rifiuti speciali non pericolosi di cui  all'articolo
          184, comma 3, lettera b). 
              2. I registri di carico e scarico  sono  tenuti  presso
          ogni impianto di produzione o, nel caso in cui cio' risulti
          eccessivamente oneroso, nel sito di produzione, e integrati
          con i formulari di identificazione di cui all'articolo 193,
          comma 1, relativi al trasporto dei rifiuti, o con la  copia
          della scheda del sistema di controllo della  tracciabilita'
          dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma  2,
          lett.  a),  trasmessa  dall'impianto  di  destinazione  dei
          rifiuti stessi, sono conservati per cinque anni dalla  data
          dell'ultima registrazione. 
              3. I soggetti di cui al  comma  1,  la  cui  produzione
          annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di  rifiuti
          non pericolosi, possono adempiere all'obbligo della  tenuta
          dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche  tramite
          le associazioni imprenditoriali interessate o  societa'  di
          servizi di diretta emanazione delle stesse, che  provvedono
          ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo
          presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. 
              4. Le informazioni contenute nel registro di  carico  e
          scarico  sono  rese  disponibili   in   qualunque   momento
          all'autorita' di controllo qualora ne faccia richiesta. 
              5. I  registri  di  carico  e  scarico  sono  numerati,
          vidimati e gestiti con le procedure e le modalita'  fissate
          dalla normativa sui registri  IVA.  Gli  obblighi  connessi
          alla tenuta dei registri di carico e scarico  si  intendono
          correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata  carta
          formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati
          e  vidimati  dalle  Camere  di  commercio  territorialmente
          competenti. 
              6. La disciplina di  carattere  nazionale  relativa  ai
          registri di carico e scarico e' quella di  cui  al  decreto
          del Ministro dell'ambiente 1° aprile  1998,  n.  148,  come
          modificato dal comma 7. 
              7. Nell'Allegato  C1,  sezione  III,  lettera  c),  del
          decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n.  148,
          dopo  le  parole:  «in  litri»  la  congiunzione:  «e»   e'
          sostituita dalla disgiunzione: «o». 
              8. I produttori di  rifiuti  pericolosi  che  non  sono
          inquadrati in un'organizzazione di  ente  o  impresa,  sono
          soggetti all'obbligo della tenuta del registro di carico  e
          scarico e vi  adempiono  attraverso  la  conservazione,  in
          ordine cronologico, delle copie delle schede del sistema di
          controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di  cui
          all'articolo  188-bis,  comma  2,  lett.  a),  relative  ai
          rifiuti prodotti, rilasciate dal trasportatore dei  rifiuti
          stessi. 
              9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta  di
          cui all'articolo 183, comma 1, lettera  mm),  sono  escluse
          dagli  obblighi  del  presente  articolo  limitatamente  ai
          rifiuti  non  pericolosi.  Per  i  rifiuti  pericolosi   la
          registrazione  del  carico  e  dello  scarico  puo'  essere
          effettuata  contestualmente  al  momento  dell'uscita   dei
          rifiuti  stessi  dal  centro  di  raccolta  e  in   maniera
          cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti." 
              "Art. 193. Trasporto dei rifiuti. 
              1.  Per  gli  enti  e  le  imprese  che  raccolgono   e
          trasportano  i  propri  rifiuti  non  pericolosi   di   cui
          all'articolo 212, comma 8, e che  non  aderiscono  su  base
          volontaria al sistema di controllo della tracciabilita' dei
          rifiuti (SISTRI) di  cui  all'articolo  188-bis,  comma  2,
          lett.  a)  i  rifiuti  devono  essere  accompagnati  da  un
          formulario di identificazione dal  quale  devono  risultare
          almeno i seguenti dati: 
                a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del
          detentore; 
                b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto; 
                c) impianto di destinazione; 
                d) data e percorso dell'istradamento; 
                e) nome ed indirizzo del destinatario. 
              2. Il formulario di identificazione di cui al  comma  1
          deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato
          e firmato dal produttore dei rifiuti  e  controfirmate  dal
          trasportatore che in tal modo da' atto di aver  ricevuto  i
          rifiuti. Una copia del formulario deve rimanere  presso  il
          produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo
          dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due
          dal trasportatore,  che  provvede  a  trasmetterne  una  al
          predetto produttore dei rifiuti. Le  copie  del  formulario
          devono essere conservate per cinque anni. 
              3. Il trasportatore  non  e'  responsabile  per  quanto
          indicato nella Scheda SISTRI - Area  movimentazione  o  nel
          formulario  di  identificazione  di  cui  al  comma  1  dal
          produttore o dal detentore dei rifiuti e per  le  eventuali
          difformita' tra  la  descrizione  dei  rifiuti  e  la  loro
          effettiva natura e  consistenza,  fatta  eccezione  per  le
          difformita' riscontrabili con la diligenza richiesta  dalla
          natura dell'incarico. 
              4. Durante  la  raccolta  ed  il  trasporto  i  rifiuti
          pericolosi  devono  essere  imballati  ed  etichettati   in
          conformita' alle norme vigenti in materia di imballaggio  e
          etichettatura delle sostanze pericolose. 
              5. Fatto salvo  quanto  previsto  per  i  comuni  e  le
          imprese di trasporto  dei  rifiuti  urbani  nel  territorio
          della regione Campania, tenuti ad  aderire  al  sistema  di
          controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di  cui
          all'articolo 188-bis, comma 2,  lett.  a),  nonche'  per  i
          comuni e le imprese  di  trasporto  di  rifiuti  urbani  in
          regioni diverse dalla regione Campania di cui  all'articolo
          188-ter, comma 2, lett. e), che aderiscono  al  sistema  di
          controllo della tracciabilita'  dei  rifiuti  (SISTRI),  le
          disposizioni  di  cui  al  comma  1  non  si  applicano  al
          trasporto di rifiuti urbani  effettuato  dal  soggetto  che
          gestisce il servizio pubblico, ne' ai trasporti di  rifiuti
          non  pericolosi  effettuati  dal  produttore  dei   rifiuti
          stessi, in modo occasionale e saltuario, che  non  eccedano
          la quantita' di trenta chilogrammi o di trenta  litri,  ne'
          al trasporto di rifiuti urbani  effettuato  dal  produttore
          degli stessi ai centri di raccolta di cui all'articolo 183,
          comma 1, lett. mm). Sono considerati occasionali e saltuari
          i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non
          piu'  di  quattro  volte  l'anno  non  eccedenti  i  trenta
          chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque,  i  cento
          chilogrammi o cento litri l'anno. 
              6.  In  ordine  alla  definizione  del  modello  e  dei
          contenuti del formulario di identificazione, si applica  il
          decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145. 
              7.  I  formulari  di  identificazione   devono   essere
          numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate
          o dalle  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura  o  dagli  uffici   regionali   e   provinciali
          competenti in materia di rifiuti e devono  essere  annotati
          sul registro Iva  acquisti.  La  vidimazione  dei  predetti
          formulari di identificazione e' gratuita e non e'  soggetta
          ad alcun diritto o imposizione tributaria. 
              8. Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri
          rifiuti  non  pericolosi  che  non   aderiscono   su   base
          volontaria al sistema di controllo della tracciabilita' dei
          rifiuti (SISTRI) di  cui  all'articolo  188-bis,  comma  2,
          lett. a), il formulario di identificazione  e'  validamente
          sostituito,   per   i   rifiuti   oggetto   di   spedizioni
          transfrontaliere, dai documenti  previsti  dalla  normativa
          comunitaria di cui all'articolo  194,  anche  con  riguardo
          alla tratta percorsa su territorio nazionale. 
              9. La scheda di accompagnamento di cui all'articolo  13
          del decreto legislativo 27 gennaio 1992,  n.  99,  relativa
          all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura,
          e' sostituita dalla Scheda SISTRI - Area movimentazione  di
          cui al decreto del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009  o,  per
          le imprese che non aderiscono su base volontaria al sistema
          di controllo della tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di
          cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), dal formulario
          di  identificazione  di  cui  al  comma  1.  Le  specifiche
          informazioni  di  cui   all'allegato   IIIA   del   decreto
          legislativo n. 99 del 1992  devono  essere  indicate  nello
          spazio relativo  alle  annotazioni  della  medesima  Scheda
          SISTRI  -  Area  movimentazione   o   nel   formulario   di
          identificazione.    La    movimentazione    dei     rifiuti
          esclusivamente  all'interno  di   aree   private   non   e'
          considerata  trasporto  ai  fini  della  parte  quarta  del
          presente decreto. 
              9-bis.  La  movimentazione  dei   rifiuti   tra   fondi
          appartenenti  alla  medesima  azienda  agricola,  ancorche'
          effettuata percorrendo la pubblica via, non e'  considerata
          trasporto ai fini  del  presente  decreto  qualora  risulti
          comprovato  da  elementi  oggettivi  ed  univoci  che   sia
          finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa
          a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e  la  distanza
          fra i fondi non sia superiore a dieci  chilometri.  Non  e'
          altresi'  considerata  trasporto  la   movimentazione   dei
          rifiuti  effettuata  dall'imprenditore  agricolo   di   cui
          all'articolo 2135 del codice civile  dai  propri  fondi  al
          sito  che  sia   nella   disponibilita'   giuridica   della
          cooperativa  agricola  di  cui  e'   socio,   qualora   sia
          finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo . 
              10.  La  microraccolta  dei  rifiuti,  intesa  come  la
          raccolta di rifiuti da parte di  un  unico  raccoglitore  o
          trasportatore presso piu' produttori o detentori svolta con
          lo stesso automezzo, deve essere effettuata nel piu'  breve
          tempo tecnicamente possibile. Nelle schede del  sistema  di
          controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di  cui
          all'articolo 188-bis, comma  2,  lett.  a),  relative  alla
          movimentazione   dei   rifiuti,   e   nei   formulari    di
          identificazione dei rifiuti devono essere  indicate,  nello
          spazio relativo al  percorso,  tutte  le  tappe  intermedie
          previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire  delle
          variazioni, nello spazio  relativo  alle  annotazioni  deve
          essere  indicato  a  cura  del  trasportatore  il  percorso
          realmente effettuato. 
              11. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione  di
          trasporto, nonche' le soste tecniche per le  operazioni  di
          trasbordo, ivi compreso quelle  effettuate  con  cassoni  e
          dispositivi scarrabili non  rientrano  nelle  attivita'  di
          stoccaggio di cui all'articolo 183, comma  1,  lettera  v),
          purche' le stesse siano dettate da esigenze di trasporto  e
          non superino le quarantotto ore, escludendo dal  computo  i
          giorni interdetti alla circolazione. 
              12. Nel caso di trasporto intermodale  di  rifiuti,  le
          attivita' di carico e scarico,  di  trasbordo,  nonche'  le
          soste  tecniche  all'interno  dei  porti  e   degli   scali
          ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione
          e scali merci non rientrano nelle attivita'  di  stoccaggio
          di cui all'articolo 183, comma 1, lettera aa) purche' siano
          effettuate nel piu' breve tempo possibile  e  non  superino
          comunque, salvo impossibilita'  per  caso  fortuito  o  per
          forza  maggiore,  il  termine  massimo  di  sei  giorni   a
          decorrere dalla data in cui  hanno  avuto  inizio  predette
          attivita'. Ove si prospetti l'impossibilita'  del  rispetto
          del  predetto  termine  per  caso  fortuito  o  per   forza
          maggiore, il detentore del rifiuto ha  l'obbligo  di  darne
          indicazione nello spazio relativo  alle  annotazioni  della
          medesima Scheda SISTRI - Area movimentazione  e  informare,
          senza indugio e comunque prima della scadenza del  predetto
          termine,  il  comune  e   la   provincia   territorialmente
          competente indicando  tutti  gli  aspetti  pertinenti  alla
          situazione. Ferme restando le competenze  degli  organi  di
          controllo, il detentore del rifiuto dovra' adottare,  senza
          indugio e a propri  costi  e  spese,  tutte  le  iniziative
          opportune per prevenire eventuali pregiudizi  ambientali  e
          effetti nocivi per  la  salute  umana.  La  decorrenza  del
          termine massimo di sei  giorni  resta  sospesa  durante  il
          periodo in cui perduri l'impossibilita' per caso fortuito o
          per forza maggiore. In caso di  persistente  impossibilita'
          per caso fortuito o  per  forza  maggiore  per  un  periodo
          superiore a 30 giorni a decorrere  dalla  data  in  cui  ha
          avuto inizio  l'attivita'  di  cui  al  primo  periodo  del
          presente comma, il detentore del rifiuto sara' obbligato  a
          conferire,  a  propri  costi  e  spese,  i  rifiuti  ad  un
          intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che
          effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad  un
          soggetto pubblico  o  privato  addetto  alla  raccolta  dei
          rifiuti, in conformita' agli articoli 177 e 179. 
              13. La copia  cartacea  della  scheda  del  sistema  di
          controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di  cui
          all'articolo 188-bis, comma  2,  lett.  a),  relativa  alla
          movimentazione   dei   rifiuti   e   il    formulario    di
          identificazione   di   cui   al   comma    1    costituisce
          documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui
          all'articolo 7-bis  del  decreto  legislativo  21  novembre
          2005, n. 286 e al decreto del Ministro delle infrastrutture
          e dei trasporti 30 giugno 2009." 
              "Art.   188-ter.    Sistema    di    controllo    della
          tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI). 
              1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della
          tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all'articolo
          188-bis, comma 2, lett. a): 
                a) gli  enti  e  le  imprese  produttori  di  rifiuti
          speciali  pericolosi  -  ivi   compresi   quelli   di   cui
          all'articolo 212, comma 8; 
                b) le  imprese  e  gli  enti  produttori  di  rifiuti
          speciali non pericolosi, di cui all'articolo 184, comma  3,
          lettere c), d) e g) con piu' di dieci  dipendenti,  nonche'
          le  imprese  e  gli  enti  che  effettuano  operazioni   di
          smaltimento o recupero  di  rifiuti  e  che  producano  per
          effetto  di  tale   attivita'   rifiuti   non   pericolosi,
          indipendentemente dal numero di dipendenti; 
                c) i commercianti e gli intermediari di rifiuti; 
                d)  i  consorzi  istituiti  per  il  recupero  o   il
          riciclaggio  di  particolari  tipologie  di   rifiuti   che
          organizzano la gestione  di  tali  rifiuti  per  conto  dei
          consorziati; 
                e) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di
          recupero o smaltimento di rifiuti; 
                f) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano
          rifiuti  speciali  a  titolo  professionale.  Nel  caso  di
          trasporto  navale,  l'armatore  o   il   noleggiatore   che
          effettuano il trasporto o il raccomandatario  marittimo  di
          cui alla legge 4 aprile 1977,  n.  135,  delegato  per  gli
          adempimenti relativi al SISTRI dall'armatore o noleggiatore
          medesimi; 
                g) in caso di trasporto intermodale,  i  soggetti  ai
          quali sono affidati i  rifiuti  speciali  in  attesa  della
          presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o
          ferroviaria  o  dell'impresa  che  effettua  il  successivo
          trasporto. 
              2.  Possono  aderire  al  sistema  di  controllo  della
          tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all'articolo
          188-bis, comma 2, lett. a), su base volontaria: 
                a) le  imprese  e  gli  enti  produttori  di  rifiuti
          speciali non pericolosi di cui all'articolo 184,  comma  3,
          lettere c), d) e g) che non hanno piu' di dieci dipendenti; 
                b) gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano
          i  propri  rifiuti   speciali   non   pericolosi   di   cui
          all'articolo 212, comma 8; 
                c) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135
          del  codice  civile  che  producono  rifiuti  speciali  non
          pericolosi; 
                d) le  imprese  e  gli  enti  produttori  di  rifiuti
          speciali non pericolosi derivanti da attivita'  diverse  da
          quelle di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c),  d)  e
          g); 
                e) i comuni, i centri di raccolta  e  le  imprese  di
          raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel  territorio  di
          regioni diverse dalla regione Campania. 
              3.  Ai  fini  del  presente  articolo  il  numero   dei
          dipendenti e' calcolato con  riferimento  al  numero  delle
          persone   occupate   nell'unita'   locale    dell'ente    o
          dell'impresa con una posizione  di  lavoro  indipendente  o
          dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale, con  contratto
          di apprendistato o  contratto  di  inserimento),  anche  se
          temporaneamente assenti  (per  servizio,  ferie,  malattia,
          sospensione  dal  lavoro,  cassa   integrazione   guadagni,
          eccetera). I lavoratori stagionali  sono  considerati  come
          frazioni di unita' lavorative annue  con  riferimento  alle
          giornate effettivamente retribuite. 
              4. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della
          tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all'articolo
          188-bis, comma 2, lett.  a),  i  comuni  e  le  imprese  di
          trasporto dei rifiuti urbani del territorio  della  regione
          Campania. 
              5. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, puo'  essere
          esteso l'obbligo di  iscrizione  al  sistema  di  controllo
          della  tracciabilita'   dei   rifiuti   (SISTRI)   di   cui
          all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), alle categorie  di
          soggetti di  cui  al  comma  2  ai  produttori  di  rifiuti
          speciali   pericolosi   che   non   sono   inquadrati    in
          un'organizzazione di ente o di impresa, nonche' ai soggetti
          di cui al decreto previsto dall'articolo  6,  comma  1-bis,
          del decreto legislativo 25 luglio  2005,  n.  151,  recante
          modalita'  semplificate  di   gestione   dei   rifiuti   di
          apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da  parte
          dei distributori e degli  installatori  di  apparecchiature
          elettriche ed elettroniche (AEE), nonche' dei  gestori  dei
          centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature. 
              6. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il
          Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  entro  tre
          mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, sono  stabiliti,  nel  rispetto  delle  norme
          comunitarie, i criteri e le condizioni  per  l'applicazione
          del sistema di controllo della tracciabilita'  dei  rifiuti
          (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma  2,  lett.  a),
          alle procedure relative alle spedizioni di rifiuti  di  cui
          al   regolamento   (CE)   n.   1013/2006,   e    successive
          modificazioni, ivi compresa l'adozione  di  un  sistema  di
          interscambio di dati previsto dall'articolo  26,  paragrafo
          4, del predetto regolamento. Nelle more  dell'adozione  dei
          predetti decreti, sono fatti salvi gli  obblighi  stabiliti
          dal decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare in data 17  dicembre  2009,  relativi
          alla  tratta  del  territorio  nazionale  interessata   dal
          trasporto transfrontaliero. 
              7. Con uno o piu' regolamenti, ai  sensi  dell'articolo
          17, comma  2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
          successive modificazioni,  e'  effettuata  la  ricognizione
          delle  disposizioni,  ivi  incluse  quelle   del   presente
          decreto, le quali, a decorrere dalla  data  di  entrata  in
          vigore dei predetti decreti ministeriali, sono abrogate. 
              8. In relazione alle esigenze organizzative e operative
          delle Forze armate, delle Forze  di  polizia  e  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, connesse,  rispettivamente,
          alla difesa e alla sicurezza  militare  dello  Stato,  alla
          tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al  soccorso
          pubblico e alla difesa civile, le procedure e le  modalita'
          con le quali il sistema di controllo  della  tracciabilita'
          dei  rifiuti  (SISTRI)  si  applica   alle   corrispondenti
          Amministrazioni centrali sono individuate con  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare e del Ministro dell'economia e delle  finanze  e,  per
          quanto di rispettiva competenza, del Ministro della  difesa
          e del Ministro dell'interno, da adottare entro  120  giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione. 
              9. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  e   del   mare   potranno   essere
          individuate modalita'  semplificate  per  l'iscrizione  dei
          produttori di rifiuti pericolosi al  sistema  di  controllo
          della  tracciabilita'   dei   rifiuti   (SISTRI)   di   cui
          all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a). 
              10. Nel  caso  di  produzione  accidentale  di  rifiuti
          pericolosi  il  produttore  e'  tenuto  a  procedere   alla
          richiesta di adesione al SISTRI entro tre giorni lavorativi
          dall'accertamento della pericolosita' dei rifiuti." 
              "Art. 177. Campo di applicazione e finalita'. 
              1. La parte quarta del presente decreto  disciplina  la
          gestione dei rifiuti e  la  bonifica  dei  siti  inquinati,
          anche  in  attuazione  delle  direttive   comunitarie,   in
          particolare della direttiva 2008/98/CE,  prevedendo  misure
          volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo
          o riducendo gli impatti negativi della produzione  e  della
          gestione dei rifiuti,  riducendo  gli  impatti  complessivi
          dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia. 
              2. La gestione dei  rifiuti  costituisce  attivita'  di
          pubblico interesse. 
              3.   Sono   fatte   salve   disposizioni    specifiche,
          particolari o complementari, conformi ai  principi  di  cui
          alla  parte  quarta  del  presente  decreto   adottate   in
          attuazione di direttive  comunitarie  che  disciplinano  la
          gestione di determinate categorie di rifiuti. 
              4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la  salute
          dell'uomo  e  senza  usare  procedimenti   o   metodi   che
          potrebbero   recare   pregiudizio   all'ambiente   e,    in
          particolare: 
                a) senza determinare rischi per l'acqua,  l'aria,  il
          suolo, nonche' per la fauna e la flora; 
                b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; 
                c)  senza  danneggiare  il  paesaggio  e  i  siti  di
          particolare interesse,  tutelati  in  base  alla  normativa
          vigente. 
              5. Per conseguire le finalita' e gli obiettivi  di  cui
          ai commi da 1 a  4,  lo  Stato,  le  regioni,  le  province
          autonome e  gli  enti  locali  esercitano  i  poteri  e  le
          funzioni di rispettiva competenza in  materia  di  gestione
          dei rifiuti in conformita' alle disposizioni  di  cui  alla
          parte quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna
          azione ed avvalendosi,  ove  opportuno,  mediante  accordi,
          contratti  di  programma  o   protocolli   d'intesa   anche
          sperimentali, di soggetti pubblici o privati. 
              6.  I  soggetti  di  cui  al  comma  5   costituiscono,
          altresi', un sistema compiuto e sinergico che armonizza, in
          un  contesto  unitario,  relativamente  agli  obiettivi  da
          perseguire, la redazione delle norme tecniche, i sistemi di
          accreditamento e  i  sistemi  di  certificazione  attinenti
          direttamente o indirettamente le  materie  ambientali,  con
          particolare riferimento alla gestione dei rifiuti,  secondo
          i criteri e con le modalita' di cui all'articolo 195, comma
          2,  lettera  a),  e  nel  rispetto   delle   procedure   di
          informazione nel settore delle norme  e  delle  regolazioni
          tecniche e delle regole relative ai servizi della  societa'
          dell'informazione, previste dalle direttive  comunitarie  e
          relative norme di attuazione, con  particolare  riferimento
          alla legge 21 giugno 1986, n. 317. 
              7.  Le  regioni  e  le  province  autonome  adeguano  i
          rispettivi  ordinamenti   alle   disposizioni   di   tutela
          dell'ambiente  e  dell'ecosistema  contenute  nella   parte
          quarta del presente decreto entro un  anno  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione. 
              8.  Ai  fini  dell'attuazione  dei  principi  e   degli
          obiettivi stabiliti dalle disposizioni di  cui  alla  parte
          quarta del presente decreto, il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare puo'  avvalersi  del
          supporto tecnico dell'Istituto superiore per la  protezione
          e la ricerca ambientale (ISPRA),  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica." 
              "Art. 208. Autorizzazione unica per i nuovi impianti di
          smaltimento e di recupero dei rifiuti. 
              1. I soggetti che intendono realizzare e gestire  nuovi
          impianti di smaltimento o di  recupero  di  rifiuti,  anche
          pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione
          competente per territorio, allegando il progetto definitivo
          dell'impianto e la documentazione tecnica prevista  per  la
          realizzazione  del  progetto  stesso   dalle   disposizioni
          vigenti in materia urbanistica, di  tutela  ambientale,  di
          salute di sicurezza sul lavoro e di  igiene  pubblica.  Ove
          l'impianto  debba  essere  sottoposto  alla  procedura   di
          valutazione di impatto ambientale ai sensi della  normativa
          vigente, alla domanda e' altresi' allegata la comunicazione
          del progetto all'autorita' competente ai predetti  fini;  i
          termini di  cui  ai  commi  3  e  8  restano  sospesi  fino
          all'acquisizione  della  pronuncia   sulla   compatibilita'
          ambientale  ai  sensi  della  parte  seconda  del  presente
          decreto. 
              2. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale
          di  attuazione  della  direttiva  96/61/CE  relativa   alla
          prevenzione e riduzione  integrate  dell'inquinamento,  per
          gli impianti rientranti nel  campo  di  applicazione  della
          medesima,   con   particolare   riferimento   al    decreto
          legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. 
              3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di
          cui al comma 1, la regione individua  il  responsabile  del
          procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla
          conferenza dei servizi partecipano,  con  un  preavviso  di
          almeno 20 giorni, i  responsabili  degli  uffici  regionali
          competenti e i rappresentanti delle  autorita'  d'ambito  e
          degli  enti  locali  sul  cui  territorio   e'   realizzato
          l'impianto, nonche' il richiedente  l'autorizzazione  o  un
          suo  rappresentante  al  fine   di   acquisire   documenti,
          informazioni e chiarimenti.  Nel  medesimo  termine  di  20
          giorni, la documentazione di cui al comma 1 e'  inviata  ai
          componenti della conferenza di servizi. La decisione  della
          conferenza dei  servizi  e'  assunta  a  maggioranza  e  le
          relative  determinazioni  devono   fornire   una   adeguata
          motivazione rispetto alle  opinioni  dissenzienti  espresse
          nel corso della conferenza . 
              4. Entro novanta  giorni  dalla  sua  convocazione,  la
          Conferenza di servizi: 
                a) procede alla valutazione dei progetti; 
                b) acquisisce e valuta tutti  gli  elementi  relativi
          alla  compatibilita'  del  progetto  con  quanto   previsto
          dall'articolo 177, comma 4; 
                c) acquisisce, ove previsto dalla normativa  vigente,
          la valutazione di compatibilita' ambientale; 
                d) trasmette le proprie conclusioni  con  i  relativi
          atti alla regione. 
              5. Per l'istruttoria tecnica della domanda  le  regioni
          possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione
          dell'ambiente. 
              6. Entro 30 giorni dal  ricevimento  delle  conclusioni
          della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della
          stessa, la regione, in caso  di  valutazione  positiva  del
          progetto,  autorizza  la  realizzazione   e   la   gestione
          dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad  ogni  effetto
          visti,  pareri,  autorizzazioni  e  concessioni  di  organi
          regionali,  provinciali  e   comunali,   costituisce,   ove
          occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta  la
          dichiarazione   di   pubblica    utilita',    urgenza    ed
          indifferibilita' dei lavori . 
              7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree  vincolate
          ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si
          applicano le disposizioni dell'articolo 146 di tale decreto
          in materia di autorizzazione. 
              8.  L'istruttoria  si  conclude  entro   centocinquanta
          giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma  1
          con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il  diniego
          motivato della stessa. 
              9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una
          sola volta, da eventuali richieste  istruttorie  fatte  dal
          responsabile del procedimento  al  soggetto  interessato  e
          ricominciano a decorrere  dal  ricevimento  degli  elementi
          forniti dall'interessato. 
              10.  Ferma  restando  la  valutazione  delle  eventuali
          responsabilita'  ai  sensi  della  normativa  vigente,  ove
          l'autorita'  competente  non  provveda  a   concludere   il
          procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro  i
          termini  previsti  al  comma  8,  si  applica   il   potere
          sostitutivo di cui all'articolo 5 del  decreto  legislativo
          31 marzo 1998, n. 112. 
              11.  L'autorizzazione  individua  le  condizioni  e  le
          prescrizioni  necessarie  per  garantire  l'attuazione  dei
          principi di  cui  all'articolo  178  e  contiene  almeno  i
          seguenti elementi: 
                a) i tipi ed i quantitativi di  rifiuti  che  possono
          essere trattati; 
                b) per ciascun  tipo  di  operazione  autorizzata,  i
          requisiti  tecnici   con   particolare   riferimento   alla
          compatibilita' del sito, alle attrezzature  utilizzate,  ai
          tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalita'
          di verifica, monitoraggio  e  controllo  della  conformita'
          dell'impianto al progetto approvato; 
                c)  le  misure  precauzionali  e  di   sicurezza   da
          adottare; 
                d) la localizzazione dell'impianto autorizzato; 
                e) il  metodo  da  utilizzare  per  ciascun  tipo  di
          operazione; 
                f) le disposizioni  relative  alla  chiusura  e  agli
          interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie ; 
                g) le  garanzie  finanziarie  richieste,  che  devono
          essere  prestate  solo  al  momento  dell'avvio   effettivo
          dell'esercizio dell'impianto; le garanzie  finanziarie  per
          la gestione della discarica, anche per la  fase  successiva
          alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a
          quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13
          gennaio 2003, n. 36; 
                h)  la  data  di  scadenza  dell'autorizzazione,   in
          conformita' con quanto previsto al comma 12; 
                i) i limiti di emissione in atmosfera per i  processi
          di trattamento termico dei rifiuti, anche  accompagnati  da
          recupero energetico. 
              11-bis. Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o
          il coincenerimento con recupero di energia sono subordinate
          alla condizione che il  recupero  avvenga  con  un  livello
          elevato  di  efficienza  energetica,  tenendo  conto  delle
          migliori tecniche disponibili . 
              12. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa  per
          un periodo di dieci anni ed e' rinnovabile.  A  tale  fine,
          almeno   centottanta   giorni    prima    della    scadenza
          dell'autorizzazione,  deve   essere   presentata   apposita
          domanda  alla  regione  che  decide  prima  della  scadenza
          dell'autorizzazione stessa. In ogni caso  l'attivita'  puo'
          essere proseguita  fino  alla  decisione  espressa,  previa
          estensione  delle   garanzie   finanziarie   prestate.   Le
          prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate,
          prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal
          rilascio, nel caso di condizioni di criticita'  ambientale,
          tenendo conto  dell'evoluzione  delle  migliori  tecnologie
          disponibili e nel rispetto delle garanzie procedimentali di
          cui alla legge n. 241 del 1990. 
              13.   Ferma   restando   l'applicazione   delle   norme
          sanzionatorie di cui al titolo VI della  parte  quarta  del
          presente   decreto,   in   caso   di   inosservanza   delle
          prescrizioni  dell'autorizzazione  l'autorita'   competente
          procede, secondo la gravita' dell'infrazione: 
                a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale
          devono essere eliminate le inosservanze; 
                b)   alla   diffida   e    contestuale    sospensione
          dell'autorizzazione  per  un  tempo  determinato,  ove   si
          manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e
          per l'ambiente; 
                c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato
          adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida  e  in
          caso di reiterate violazioni che determinino situazione  di
          pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente. 
              14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di
          carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di  rifiuti
          in  aree  portuali  sono  disciplinati   dalle   specifiche
          disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e  di
          cui al decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  182  di
          attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti  prodotti
          sulle navi e dalle altre disposizioni previste  in  materia
          dalla   normativa   vigente.   Nel   caso   di    trasporto
          transfrontaliero   di   rifiuti,   l'autorizzazione   delle
          operazioni  di  imbarco  e  di  sbarco  non   puo'   essere
          rilasciata  se  il  richiedente  non  dimostra   di   avere
          ottemperato agli adempimenti di cui all'articolo 193, comma
          1, del presente decreto. 
              15. Gli impianti mobili di smaltimento o  di  recupero,
          esclusi   gli   impianti   mobili   che    effettuano    la
          disidratazione  dei  fanghi   generati   da   impianti   di
          depurazione e reimmettono  l'acqua  in  testa  al  processo
          depurativo presso il quale operano, ed esclusi  i  casi  in
          cui  si  provveda  alla  sola   riduzione   volumetrica   e
          separazione delle frazioni estranee, sono  autorizzati,  in
          via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la  sede
          legale o la societa' straniera  proprietaria  dell'impianto
          ha la sede di  rappresentanza.  Per  lo  svolgimento  delle
          singole campagne di  attivita'  sul  territorio  nazionale,
          l'interessato,     almeno     sessanta     giorni     prima
          dell'installazione  dell'impianto,  deve  comunicare   alla
          regione nel cui territorio si trova il  sito  prescelto  le
          specifiche dettagliate relative alla campagna di attivita',
          allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione
          all'Albo nazionale gestori ambientali, nonche'  l'ulteriore
          documentazione  richiesta.   La   regione   puo'   adottare
          prescrizioni integrative oppure  puo'  vietare  l'attivita'
          con provvedimento motivato  qualora  lo  svolgimento  della
          stessa nello specifico sito  non  sia  compatibile  con  la
          tutela dell'ambiente o della salute pubblica. 
              16. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano anche ai  procedimenti  in  corso  alla  data  di
          entrata in vigore della parte quarta del presente  decreto,
          eccetto quelli per i quali sia completata la  procedura  di
          valutazione di impatto ambientale. 
              17. Fatti salvi l'obbligo di  tenuta  dei  registri  di
          carico e scarico da parte dei soggetti di cui  all'articolo
          190 ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo  187,
          le disposizioni del presente articolo non si  applicano  al
          deposito   temporaneo   effettuato   nel   rispetto   delle
          condizioni stabilite dall'articolo 183,  comma  1,  lettera
          m). 
              17-bis. L'autorizzazione di cui  al  presente  articolo
          deve  essere  comunicata,   a   cura   dell'amministrazione
          competente al rilascio della stessa, al Catasto dei rifiuti
          di cui all'articolo 189 attraverso il Catasto telematico  e
          secondo  gli  standard  concordati  con  ISPRA   che   cura
          l'inserimento  in  un  elenco  nazionale,  accessibile   al
          pubblico, dei seguenti elementi identificativi, senza nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica: 
                a) ragione sociale; 
                b) sede legale dell'impresa autorizzata; 
                c) sede dell'impianto autorizzato; 
                d) attivita' di gestione autorizzata; 
                e) i rifiuti oggetto dell'attivita' di gestione; 
                f) quantita' autorizzate; 
                g) scadenza dell'autorizzazione. 
              17-ter. La comunicazione  dei  dati  di  cui  al  comma
          17-bis deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a  carico
          della finanza pubblica tra i sistemi informativi  regionali
          esistenti,  e  il  Catasto  telematico   secondo   standard
          condivisi . 
              18. In caso di  eventi  incidenti  sull'autorizzazione,
          questi sono comunicati, previo avviso  all'interessato,  al
          Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 . 
              19.  Le  procedure  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano  anche   per   la   realizzazione   di   varianti
          sostanziali in corso d'opera o di esercizio che  comportino
          modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono  piu'
          conformi all'autorizzazione rilasciata. 
              20.".