(( Art. 19 bis 
 
 
                       Zone a burocrazia zero 
 
  1. In via sperimentale, fino al 31  dicembre  2013,  nei  territori
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia  e
Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20  e  29  maggio
2012, si applica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, la disciplina  delle
zone a burocrazia zero prevista dall'articolo 43 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122 )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dall'articolo 43 del  decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122: 
              "Art. 43. Zone a burocrazia zero. 
              1. Possono essere istituite nel Meridione d'Italia zone
          a burocrazia zero. 
              2. Nelle zone di cui al comma 1 istituite, nel rispetto
          del principio  di  sussidiarieta'  e  dell'art.  118  della
          Costituzione, in aree non soggette a  vincolo  con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro  dell'interno,  le  nuove  iniziative   produttive
          avviate successivamente alla data di entrata in vigore  del
          presente decreto godono dei seguenti vantaggi: 
                a) nei riguardi delle  predette  nuove  iniziative  i
          provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi di
          qualsiasi natura ed oggetto avviati su  istanza  di  parte,
          fatta  eccezione  per  quelli  di  natura  tributaria,   di
          pubblica sicurezza e di incolumita' pubblica, sono adottati
          in via esclusiva  da  un  Commissario  di  Governo  che  vi
          provvede, ove occorrente,  previe  apposite  conferenze  di
          servizi  ai  sensi  della  legge  n.  241   del   1990;   i
          provvedimenti conclusivi di tali procedimenti si  intendono
          senz'altro   positivamente   adottati   entro   30   giorni
          dall'avvio del procedimento se  un  provvedimento  espresso
          non e' adottato entro  tale  termine.  Per  i  procedimenti
          amministrativi  avviati  d'ufficio,  fatta  eccezione   per
          quelli di natura tributaria, di  pubblica  sicurezza  e  di
          incolumita' pubblica, le amministrazioni che li  promuovono
          e li istruiscono trasmettono, al Commissario di Governo,  i
          dati e i documenti occorrenti per l'adozione  dei  relativi
          provvedimenti  conclusivi.  Le  disposizioni  di   cui   al
          presente comma non si applicano agli  atti  riguardanti  la
          pubblica sicurezza e l'incolumita' pubblica; 
                b) ove la zona  a  burocrazia  zero  coincida,  nelle
          Regioni Abruzzo, Basilicata,  Calabria,  Campania,  Molise,
          Puglia, Sardegna e Sicilia,  con  una  delle  zone  franche
          urbane individuate dalla delibera CIPE dell'8 maggio  2009,
          n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
          italiana n. 159 dell'11 luglio 2009,  le  risorse  previste
          per tali zone franche  urbane  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 340, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  sono
          utilizzate dal Sindaco territorialmente competente  per  la
          concessione di contributi  diretti  alle  nuove  iniziative
          produttive avviate nelle zone a burocrazia zero; 
                c) nella realizzazione ed  attuazione  dei  piani  di
          presidio e sicurezza del territorio,  le  Prefetture-Uffici
          territoriali di governo assicurano assoluta priorita'  alle
          iniziative da assumere negli  ambiti  territoriali  in  cui
          insistono le zone di cui al comma 1.".