(( Art. 19 ter 
 
 
              Compensazioni di crediti con somme dovute 
                   a seguito di iscrizione a ruolo 
 
  1. Per gli anni 2012 e 2013, in favore dei  lavoratori  autonomi  e
degli imprenditori che hanno  cessato  l'esercizio  delle  attivita',
residenti nei territori delle province di Bologna,  Modena,  Ferrara,
Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei
giorni 20 e 29 maggio 2012, e' riconosciuta la facolta' di compensare
le somme dovute a titolo di imposte dirette  con  i  crediti  di  cui
all'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e'  disciplinata  la  procedura  per  l'attuazione  del
presente articolo al fine di assicurare l'assenza di effetti negativi
a carico della finanza pubblica )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 28-quater del decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602:
          Compensazioni di crediti con  somme  dovute  a  seguito  di
          iscrizione a ruolo: 
              "Art. 28-quater. Compensazioni  di  crediti  con  somme
          dovute a seguito di iscrizione a ruolo. 
              1. A  partire  dal  1°  gennaio  2011,  i  crediti  non
          prescritti,  certi,  liquidi  ed  esigibili,  maturati  nei
          confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle
          regioni, degli  enti  locali  e  degli  enti  del  Servizio
          sanitario  nazionale  per  somministrazione,  forniture   e
          appalti, possono essere compensati con le  somme  dovute  a
          seguito di iscrizione a ruolo.  A  tal  fine  il  creditore
          acquisisce la certificazione  prevista  dall'  articolo  9,
          comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, o le certificazioni richiamate all'articolo 9,  comma
          3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto,  e
          la utilizza per il  pagamento,  totale  o  parziale,  delle
          somme   dovute   a   seguito   dell'iscrizione   a   ruolo.
          L'estinzione  del  debito  a  ruolo  e'  condizionata  alla
          verifica dell'esistenza e validita'  della  certificazione.
          Qualora  l'ente  debitore  non   versi   all'agente   della
          riscossione l'importo oggetto  della  certificazione  entro
          sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente
          della riscossione procede, sulla base del  ruolo  emesso  a
          carico  del  creditore,  alla  riscossione   coattiva   nei
          confronti dell'ente debitore secondo le disposizioni di cui
          al  titolo  II  del  presente  decreto.  Le  modalita'   di
          attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto
          del Ministero dell'economia e delle finanze anche  al  fine
          di garantire il rispetto  degli  equilibri  programmati  di
          finanza pubblica.".