Art. 2 
 
 
                     Fondo per la ricostruzione 
                       delle aree terremotate 
 
  1. Nello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' istituito, (( a decorrere dall'anno 2012 )), il Fondo  per
la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio  2012,
da assegnare alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  per  le
finalita' previste dal presente decreto. 
  2. Su proposta dei Presidenti delle Regioni di cui all'articolo  1,
comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e'  stabilita
la  ripartizione  del  Fondo  di  cui  al  comma  1  fra  le  Regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, per  le  finalita'  previste  dal
presente decreto, nonche' sono determinati criteri generali idonei ad
assicurare, a fini di equita', la parita' di trattamento dei soggetti
danneggiati, (( nei limiti )) delle risorse allo  scopo  finalizzate.
La proposta di riparto  e'  basata  su  criteri  oggettivi  aventi  a
riferimento  l'effettivita'  e  la  quantita'  dei  danni  subiti   e
asseverati delle singole Regioni. 
  3. Al predetto Fondo affluiscono, nel  limite  di  500  milioni  di
euro, le risorse derivanti dall'aumento, fino al  31  dicembre  2012,
dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina  con  piombo,
nonche' dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato  come  carburante
di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504. La misura dell'aumento, pari a 2  centesimi  al
litro, e' disposta con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
dogane. L'articolo 1, comma 154,  secondo  periodo,  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662, e' abrogato. 
  4.  Con  apposito  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, da emanare entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite
le modalita' di individuazione  del  maggior  gettito  di  competenza
delle autonomie speciali da riservare all'Erario per le finalita'  di
cui al comma 3, attraverso separata contabilizzazione. 
  5. Il medesimo Fondo viene inoltre alimentato: 
    a)  con  le  risorse  eventualmente  rivenienti  dal   Fondo   di
solidarieta' dell'Unione  Europea  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.
2012/2002 del Consiglio  dell'11  novembre  2002,  nei  limiti  delle
finalita' per esse stabilite; 
    (( b) con quota parte delle risorse di cui all'articolo 16, comma
1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, da  ripartire  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri; 
    c) per un miliardo di euro per ciascuno degli anni  2013  e  2014
con le risorse di cui all'articolo 7, comma 21, del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95.  Qualora  necessario  ai  fini  del  concorso  al
raggiungimento  dell'ammontare  di  risorse  autorizzato  di  cui  al
periodo  precedente,   puo'   provvedersi   mediante   corrispondente
riduzione delle voci di  spesa  indicate  nell'elenco  allegato  alla
legge 24 febbraio 1992, n. 225. In tale ultimo caso, con decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, sono individuate  le  riduzioni  delle
dotazioni finanziarie da operare e  le  voci  di  spesa  interessate,
nonche'  le  conseguenti  modifiche  degli  obiettivi  del  patto  di
stabilita' interno, tali da garantire la neutralita'  in  termini  di
indebitamento netto delle pubbliche  amministrazioni.  Lo  schema  di
decreto di cui  al  precedente  periodo,  corredato  della  relazione
tecnica di cui all'articolo 17, comma  3,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, e successive modificazioni, e'  trasmesso  alle  Camere
per l'espressione, entro venti giorni, del parere  delle  Commissioni
competenti  per  i  profili   di   carattere   finanziario.   Decorso
inutilmente il termine per l'espressione del parere, il decreto  puo'
essere comunque adottato )). 
  6. Ai presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono
intestate apposite contabilita' speciali aperte presso  la  tesoreria
statale su cui sono assegnate, con il decreto di cui al comma  2,  le
risorse provenienti  dal  fondo  di  cui  al  comma  1  destinate  al
finanziamento degli interventi previsti dal presente decreto,  ((  al
netto di quelle destinate  alla  copertura  finanziaria  degli  oneri
derivanti dall'articolo 2,  comma  3,  dall'articolo  8,  commi  3  e
15-ter,  e  dall'articolo  13   )).   Sulle   contabilita'   speciali
confluiscono anche le risorse  derivanti  dalle  erogazioni  liberali
effettuate  alle  stesse  regioni  ai  fini  della  realizzazione  di
interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli
eventi sismici. I presidenti  delle  regioni  rendicontano  ai  sensi
dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992,  n.  225,
(( e curano la pubblicazione dei rendiconti nei siti  internet  delle
rispettive regioni )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504  e'
          pubblicato sulla gazzetta ufficiale 29  novembre  1995,  n.
          279, S.O. 
              Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma  154  della
          legge 23 dicembre  1996,  n.  662,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "154. La misura massima  dell'imposta  regionale  sulla
          benzina per  autotrazione  prevista  dall'articolo  17  del
          decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e' elevata  a
          lire 50 a litro". 
              Il Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio  dell'11
          novembre 2002 e'  pubblicato  nella  G.U.C.E.  14  novembre
          2002, n. L 311. 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 16  della
          legge 6 luglio 2012, n.  96(Destinazione  dei  risparmi  ad
          interventi conseguenti ai danni provocati da eventi sismici
          e calamita' naturali): 
              "1. I risparmi derivanti dall'attuazione  dell'articolo
          1 negli anni 2012 e 2013,  da  accertare  con  decreto  del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  entro  quindici
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, sono versati all'entrata del  bilancio  dello  Stato
          per essere riassegnati ad apposito programma dello Stato di
          previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          relativo alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
          Dipartimento della protezione civile, al fine di destinarli
          alle amministrazioni pubbliche competenti in via  ordinaria
          a coordinare gli interventi conseguenti ai danni  provocati
          dagli eventi sismici e dalle calamita' naturali  che  hanno
          colpito il territorio nazionale a partire  dal  1°  gennaio
          2009." 
              Si riporta il testo del comma 21, dell'articolo  7  del
          decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: 
              "21. Il Fondo  di  cui  all'articolo  2,  comma  1  del
          decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74  e'  alimentato  per  1
          miliardo di euro  per  ciascuno  degli  anni  2013  e  2014
          mediante quota parte delle riduzioni di spesa previste  dal
          presente decreto." 
              Si riporta il testo dell'articolo  17,  comma  3  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Copertura finanziaria delle
          leggi): 
              "3. Fermo restando  quanto  previsto  dal  comma  2,  i
          disegni di legge, gli schemi di  decreto  legislativo,  gli
          emendamenti  di  iniziativa  governativa   che   comportino
          conseguenze finanziarie  devono  essere  corredati  di  una
          relazione  tecnica,   predisposta   dalle   amministrazioni
          competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle
          finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli  oneri
          recati da ciascuna  disposizione,  nonche'  delle  relative
          coperture, con la specificazione, per la spesa  corrente  e
          per le  minori  entrate,  degli  oneri  annuali  fino  alla
          completa attuazione delle norme e, per le  spese  in  conto
          capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel
          bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in  relazione
          agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione  tecnica  e'
          allegato   un   prospetto   riepilogativo   degli   effetti
          finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto
          da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di  cassa
          delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento  netto
          del  conto  consolidato  delle  pubbliche  amministrazioni.
          Nella relazione sono indicati i dati e i metodi  utilizzati
          per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile
          per la verifica tecnica in  sede  parlamentare  secondo  le
          norme  di  cui  ai  regolamenti  parlamentari,  nonche'  il
          raccordo con le previsioni tendenziali del  bilancio  dello
          Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico
          delle  amministrazioni  pubbliche,  contenute  nel  DEF  ed
          eventuali successivi aggiornamenti."