Art. 20 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  (( 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2,  comma
3, 8, commi 3 e 15-ter, e 13, pari a 37,2 milioni di euro per  l'anno
2012, a 98,9 milioni di euro per l'anno 2013 e a 31,5 milioni di euro
per l'anno 2014, si provvede nell'ambito delle risorse del  Fondo  di
cui all'articolo 2, comma 1 )). 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di  bilancio  occorrenti
per l'attuazione del presente decreto.