Art. 3 
 
Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad
  uso non abitativo; contributi a favore delle imprese;  disposizioni
  di semplificazione procedimentale 
  1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite  dal  sisma
del 20 e del 29 maggio 2012 nei territori di cui  all'articolo  1,  i
Presidenti delle Regioni di cui al comma  2  del  medesimo  articolo,
d'intesa fra loro, stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in
coerenza con i criteri stabiliti con il decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, sulla base dei
danni effettivamente verificatisi, priorita', modalita' e percentuali
entro le quali possono essere concessi contributi  nel  limite  delle
risorse allo scopo finalizzate a valere  sulle  disponibilita'  delle
contabilita'  speciali  di  cui  all'articolo  2,  fatte   salve   le
peculiarita' regionali. I  contributi  sono  concessi,  al  netto  di
eventuali risarcimenti assicurativi, con provvedimenti  adottati  dai
soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e  5.  In  particolare,  puo'
essere disposta: 
    a) la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino
o la ricostruzione degli  immobili  di  edilizia  abitativa,  ad  uso
produttivo  e  per  servizi   pubblici   e   privati   ((   e   delle
infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature  pubbliche  )),
distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito; 
    (( b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di
contributi  a  favore  delle   attivita'   produttive,   industriali,
agricole,   zootecniche,   commerciali,   artigianali,    turistiche,
professionali, ivi comprese  le  attivita'  relative  agli  enti  non
commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o
associazioni con esclusivo  fine  solidaristico  o  sindacale,  e  di
servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi
sede o unita' produttive nei comuni interessati dalla  crisi  sismica
che abbiano subito gravi danni a scorte  e  beni  mobili  strumentali
all'attivita' di loro proprieta'.  La  concessione  di  contributi  a
vantaggio delle imprese casearie danneggiate dagli eventi sismici  e'
valutata  dall'autorita'  competente  entro  il  31  marzo  2013;  il
principio di certezza e di oggettiva determinabilita' del  contributo
si considera rispettato se il contributo medesimo e' conosciuto entro
il 31 marzo 2013 )); 
    ((  b-bis)  la  concessione,  previa  presentazione  di   perizia
giurata, di contributi per il risarcimento dei danni economici subiti
da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del
regolamento (CE) n.  510/2006  del  Consiglio,  del  20  marzo  2006,
relativo  alla  protezione  delle  indicazioni  geografiche  e  delle
denominazioni  d'origine  dei  prodotti  agricoli  e  alimentari,  in
strutture ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma  1,  del
presente decreto )); 
    c) la concessione  di  contributi  per  i  danni  alle  strutture
adibite ad attivita' sociali, (( socio-sanitarie  e  socio-educative,
sanitarie )), ricreative, sportive e religiose; 
    d) la concessione di contributi  per  i  danni  agli  edifici  di
interesse storico-artistico; 
    e) la concessione di contributi a soggetti che abitano in  locali
sgombrati  dalle  competenti  autorita'  per  gli   oneri   sostenuti
conseguenti a traslochi e depositi, nonche' delle risorse  necessarie
all'allestimento di alloggi temporanei; 
    f) la concessione di contributi a favore  della  delocalizzazione
temporanea  delle  attivita'  danneggiate  dal  sisma  al   fine   di
garantirne la continuita' produttiva; 
    (( f-bis) la concessione di contributi a  soggetti  pubblici  per
garantire lo svolgimento degli interventi  sociali  e  socio-sanitari
attivati, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a
ritornare al proprio domicilio, a seguito degli eventi sismici; 
    f-ter) la concessione di  contributi  a  soggetti  pubblici,  ivi
comprese le aziende pubbliche di  servizi  alla  persona,  nonche'  a
soggetti  privati,  senza  fine  di   lucro,   che   abbiano   dovuto
interrompere  le  proprie  attivita'   sociali,   socio-sanitarie   e
socio-educative a seguito di danni alle  strutture  conseguenti  agli
eventi sismici; 
    f-quater) la concessione di contributi ai consorzi di bonifica  e
di irrigazione per la riparazione, il ripristino o  la  ricostruzione
di strutture e impianti )). 
  2. L'accertamento dei  danni  provocati  dagli  eccezionali  eventi
sismici su costruzioni (( esistenti o in corso  di  realizzazione  ))
alla data del 20 maggio 2012 deve essere  verificato  e  documentato,
mediante presentazione di perizia giurata, a cura del  professionista
abilitato  incaricato  della  progettazione   degli   interventi   di
ricostruzione e ripristino degli edifici, ai sensi di quanto disposto
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio  2011.
Restano salve le verifiche da parte delle competenti amministrazioni. 
  3.  Il  saldo  dei  contributi  di  cui   al   presente   articolo,
limitatamente alla ricostruzione  degli  immobili  distrutti  e  alla
riparazione degli immobili dichiarati inagibili,  e'  vincolato  alla
documentazione che attesti che gli interventi sono  stati  realizzati
ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio  2004,  n.  136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. 
  4. In deroga agli articoli 1120, 1121 e  1136,  quinto  comma,  del
codice civile, gli  interventi  di  recupero  relativi  ad  un  unico
immobile composto da piu' unita' immobiliari possono essere  disposti
dalla maggioranza dei condomini che comunque  rappresenti  almeno  la
meta' del valore dell'edificio. In deroga all'articolo  1136,  quarto
comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti  devono  essere
approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza  degli
intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. 
  5. Al fine di favorire il rapido rientro nelle  unita'  immobiliari
ed il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei  comuni
interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, nelle more  che  venga
completata la verifica delle agibilita'  degli  edifici  e  strutture
ordinari effettuate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 5 maggio 2011, i soggetti  interessati  possono,  previa
perizia e asseverazione da  parte  di  un  professionista  abilitato,
effettuare il ripristino  della  agibilita'  degli  edifici  e  delle
strutture. I contenuti della  perizia  asseverata  includono  i  dati
delle schede AeDES di  cui  al  decreto  sopracitato,  integrate  con
documentazione fotografica e valutazioni tecniche atte a  documentare
il nesso di causalita' tra gli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 e
lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno. 
  6. In deroga  agli  articoli  6,  10,  93  e  94  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  all'articolo  19
della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  all'articolo  146  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, agli articoli 8 e 12 della  legge
della regione Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n. 31 e agli  articoli
9, 10, 11, 12 e  13  della  legge  della  regione  Emilia-Romagna  30
ottobre 2008, n. 19,  ((  nonche'  alle  corrispondenti  disposizioni
delle  regioni  Lombardia  e  Veneto  )),  i   soggetti   interessati
comunicano ai comuni (( delle predette regioni )) l'avvio dei  lavori
edilizi  di  ripristino  da  eseguirsi  comunque  nel  rispetto   dei
contenuti della pianificazione urbanistica  comunale  e  dei  vincoli
paesaggistici, (( fatta eccezione, per i fabbricati  rurali,  per  la
modifica della sagoma e per la riduzione  della  volumetria  )),  con
l'indicazione   del   progettista   abilitato   responsabile    della
progettazione e della direzione lavori e  della  impresa  esecutrice,
purche' le costruzioni non  siano  state  interessate  da  interventi
edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi  i  relativi
ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario
ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di  settore  con
particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza  e
sismica. I soggetti interessati entro il termine di  sessanta  giorni
dall'inizio dei lavori provvedono a presentare la documentazione  non
gia' allegata alla comunicazione  di  avvio  del  ripristino  per  la
richiesta dell'autorizzazione paesaggistica e del titolo  abilitativo
edilizio nonche' per la presentazione dell'istanza di  autorizzazione
sismica ovvero per il deposito del progetto esecutivo riguardante  le
strutture. 
  7. Al fine di favorire la rapida ripresa delle attivita' produttive
e delle normali condizioni di vita  e  di  lavoro  in  condizioni  di
sicurezza adeguate,  nei  comuni  interessati  dai  fenomeni  sismici
iniziati il 20  maggio  2012,  di  cui  all'allegato  1  al  presente
decreto, (( nonche' per le imprese con sede o  unita'  locali  al  di
fuori delle aree individuate dal presente decreto che abbiano  subito
danni a seguito degli eventi sismici, accertati ai soli fini  di  cui
al  presente  comma  sulla  base  delle  verifiche  effettuate  dalla
protezione civile o dai vigili del fuoco  o  da  altra  autorita'  od
organismo  tecnico  preposti   alle   verifiche   )),   il   titolare
dell'attivita' produttiva, in quanto responsabile della sicurezza dei
luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.
81 e successive modifiche e integrazioni, deve acquisire, (( nei casi
di cui al  comma  8  )),  la  certificazione  di  agibilita'  sismica
rilasciata, a seguito di verifica di sicurezza  effettuata  ai  sensi
delle norme tecniche vigenti (cap. 8  -  costruzioni  esistenti,  del
decreto  ministeriale  14  gennaio  2008),   da   un   professionista
abilitato,  e  depositare  la  predetta  certificazione   al   Comune
territorialmente competente. I Comuni trasmettono periodicamente alle
strutture di  coordinamento  istituite  a  livello  territoriale  gli
elenchi delle certificazioni depositate. Le asseverazioni di  cui  al
presente comma saranno considerate ai  fini  del  riconoscimento  del
danno. 
  (( 7-bis. In relazione  a  magazzini,  capannoni,  stalle  e  altre
strutture inerenti alle attivita' produttive agroalimentari,  adibite
alla lavorazione e conservazione di prodotti deperibili  oppure  alla
cura degli animali allevati, eccetto i prefabbricati, e' necessaria e
sufficiente,   ai   fini   dell'immediata   ripresa   dell'attivita',
l'acquisizione della certificazione dell'agibilita' ordinaria. 
  8. La certificazione di agibilita' sismica di cui  al  comma  7  e'
acquisita  per  le  attivita'  produttive  svolte  in   edifici   che
presentano una delle  carenze  strutturali  di  seguito  precisate  o
eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal
tecnico incaricato: 
    a) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali  e
elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi; 
    b)  presenza  di  elementi  di  tamponatura   prefabbricati   non
adeguatamente ancorati alle strutture principali; 
    c) presenza di scaffalature non controventate portanti  materiali
pesanti che possano, nel  loro  collasso,  coinvolgere  la  struttura
principale causandone il danneggiamento e il collasso. 
  8-bis. Ai fini della prosecuzione dell'attivita' produttiva  o  per
la  sua  ripresa,  nelle  more  dell'esecuzione  della  verifica   di
sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche  vigenti,  in  via
provvisoria,  il  certificato  di  agibilita'  sismica  puo'   essere
rilasciato dal tecnico incaricato, in assenza delle carenze di cui al
comma 8 o dopo che le  medesime  carenze  siano  state  adeguatamente
risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisionali )). 
  9. La verifica di sicurezza ai sensi  delle  norme  vigenti  dovra'
essere effettuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto. 
  (( 10. Per quanto concerne le imprese di cui al comma 8, nelle aree
colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 in  cui  l'accelerazione
spettrale subita dalla costruzione in esame, cosi' come risulta nelle
mappe  di  scuotimento  dell'Istituto  nazionale   di   geofisica   e
vulcanologia, abbia  superato  il  70  per  cento  dell'accelerazione
spettrale elastica richiesta dalle  norme  vigenti  per  il  progetto
della costruzione nuova e questa, intesa come insieme  di  struttura,
elementi non strutturali e impianti, non sia uscita  dall'ambito  del
comportamento lineare elastico, l'adempimento di cui al  comma  9  si
intende soddisfatto. Qualora  l'accelerazione  spettrale  come  sopra
individuata non abbia superato il  70  per  cento  dell'accelerazione
spettrale elastica richiesta dalla norma vigente ad  una  costruzione
nuova di analoghe  caratteristiche,  per  il  profilo  di  sottosuolo
corrispondente,  tale  costruzione   dovra'   essere   sottoposta   a
valutazione della sicurezza effettuata conformemente al capitolo  8.3
delle norme tecniche per  le  costruzioni,  di  cui  al  decreto  del
Ministro  delle  infrastrutture  14  gennaio  2008,  pubblicato   nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29  del  4  febbraio
2008, entro i termini temporali  di  cui  al  comma  9  del  presente
articolo, tenendo conto degli interventi locali effettuati  ai  sensi
del comma 8.  Qualora  il  livello  di  sicurezza  della  costruzione
risulti inferiore al 60 per cento della  sicurezza  richiesta  ad  un
edificio  nuovo,  dovranno  eseguirsi  interventi  di   miglioramento
sismico finalizzati al raggiungimento almeno del 60 per  cento  della
sicurezza  richiesta  ad  un  edificio  nuovo,  secondo  le  seguenti
scadenze temporali: 
    a) entro quattro anni dal termine  di  cui  al  comma  9,  se  la
sicurezza sismica risulta essere pari o inferiore  al  30  per  cento
della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo; 
    b) entro otto anni dal termine di cui al comma 9, se la sicurezza
sismica risulta essere superiore al  50  per  cento  della  sicurezza
richiesta ad un edificio nuovo; 
    c) entro un numero di anni ottenuto  per  interpolazione  lineare
tra quattro e otto per valore di livello di sicurezza (Ls) per  cento
compresi tra il 30 e il 50 per cento, secondo l'equazione: 
 
                               Ls - 30 
                        4+ -----------------. 
                                5 )) 
 
  11. I Direttori regionali, rispettivamente, dell'Agenzia  regionale
di Protezione civile della Regione  Emilia-Romagna,  della  Direzione
generale di Protezione  civile,  polizia  locale  e  sicurezza  della
Regione Lombardia, nonche'  dell'Unita'  di  progetto  di  Protezione
civile della Regione Veneto, provvedono, anche  per  il  tramite  dei
Sindaci,  per  le  occupazioni  di  urgenza  e   per   le   eventuali
espropriazioni delle aree  pubbliche  e  private  occorrenti  per  la
delocalizzazione  totale  o   parziale,   anche   temporanea,   delle
attivita'. Qualora per l'esecuzione delle opere e degli interventi di
delocalizzazione sia richiesta la valutazione di  impatto  ambientale
ovvero l'autorizzazione integrata ambientale, queste  sono  acquisite
sulla base della normativa vigente, nei termini ivi previsti  ridotti
alla meta'. Detti  termini,  in  relazione  alla  somma  urgenza  che
rivestono le opere e gli interventi di ricostruzione, hanno carattere
essenziale  e  perentorio,  in  deroga  al  titolo  III  del  decreto
legislativo n. 152  del  3  aprile  2006  cosi'  come  modificato  ed
integrato dal decreto legislativo n. 4 del  2008,  ed  alle  relative
norme regionali di attuazione. 
  12. La  delocalizzazione  totale  o  parziale  delle  attivita'  in
strutture  esistenti  e  situate   in   prossimita'   delle   aziende
danneggiate,   e'   autorizzata,   previa   autocertificazione    del
mantenimento  dei  requisiti  e  delle  prescrizioni  previsti  nelle
autorizzazioni ambientali in corso  di  validita',  salve  le  dovute
verifiche di agibilita' dei locali e dei luoghi  di  lavoro  previste
dalle normative vigenti. Le suddette aziende devono presentare  entro
180 giorni dalla delocalizzazione la  documentazione  necessaria  per
l'avvio  del  procedimento  unico  ((  di  autorizzazione  ai   sensi
dell'articolo 19, comma 2 )). 
  13. Al fine  di  consentire  l'immediata  ripresa  delle  attivita'
economiche i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2,
sono autorizzati ad adottare gli indispensabili provvedimenti volti a
consentire  lo   spostamento   temporaneo   dei   mezzi,   materiali,
attrezzature necessari, ferme restando le  procedure  in  materia  di
sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del  decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni. 
  (( 13-bis. In sede  di  ricostruzione  degli  immobili  adibiti  ad
attivita'   industriale   o   artigianale,   anche   a   seguito   di
delocalizzazione, i comuni possono prevedere  un  incremento  massimo
del 20 per cento della superficie utile, nel rispetto delle norme  di
tutela ambientale, culturale e paesaggistica. 
  13-ter.  In  deroga  al  termine   di   novanta   giorni   previsto
dall'articolo 6, comma 2, lettera b),  del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380,  e
successive modificazioni, le opere temporanee  dirette  a  soddisfare
l'esigenza della prosecuzione delle attivita' produttive  nei  comuni
interessati dal sisma sono rimosse  al  cessare  della  necessita'  e
comunque entro  la  data  di  agibilita'  degli  immobili  produttivi
ripristinati o ricostruiti )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il Regolamento(CE) n. 510/2006  del  Consiglio  del  20
          marzo 2006 e' stato  pubblicato  nella  G.U.U.E.  31  marzo
          2006, n. L 93; 
              Il  DPCM  5  maggio  2011  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta ufficiale 17 maggio 2011n. 113, S.O. 123; 
              Si riporta il testo dell'articolo 5  del  decreto-legge
          28-5-2004 n. 136, convertito con modificazioni dalla  legge
          27 luglio 2004, n. 186 (Normative tecniche  in  materia  di
          costruzioni): 
              "Art.5. Normative tecniche in materia di costruzioni. 
              1. Per assicurare uniformi livelli di sicurezza,  ferme
          restando le  competenze  delle  regioni  e  delle  province
          autonome, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
          decreto, provvede, di concerto con  il  Dipartimento  della
          protezione civile, secondo un programma  di  priorita'  per
          gli edifici scolastici e sanitari, alla redazione di  norme
          tecniche, anche  per  la  verifica  sismica  ed  idraulica,
          relative alle costruzioni, nonche' alla redazione di  norme
          tecniche   per   la   progettazione,   la   costruzione   e
          l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle  dighe  di
          ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e  sostegno
          dei terreni. Ai fini dell'emanazione delle  norme  tecniche
          per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche
          sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce  il  parere
          tecnico del  Registro  italiano  dighe,  da  inviare  entro
          trenta giorni dalla richiesta. 
              2. Le norme tecniche di cui al comma 1 sono emanate con
          le procedure di cui all'articolo 52 del testo  unico  delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          6 giugno 2001, n. 380,  di  concerto  con  il  Dipartimento
          della protezione civile. 
              2-bis. Al fine di  avviare  una  fase  sperimentale  di
          applicazione delle norme tecniche di cui  al  comma  1,  e'
          consentita, per un periodo di diciotto mesi dalla  data  di
          entrata  in  vigore  delle  stesse,  la   possibilita'   di
          applicazione, in alternativa,  della  normativa  precedente
          sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre  1971,
          n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n.  64,  e  relative
          norme di attuazione, fatto salvo, comunque, quanto previsto
          dall'applicazione del regolamento di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246" 
              Si riporta il testo degli articoli 1120,  1121  e  1136
          del Codice Civile: 
              "Art.1120 Innovazioni - I condomini, con la maggioranza
          indicata  dal  quinto  comma  dell'articolo  1136,  possono
          disporre tutte le innovazioni dirette  al  miglioramento  o
          all'uso piu' comodo o  al  maggior  rendimento  delle  cose
          comuni. 
              Sono  vietate  le  innovazioni   che   possano   recare
          pregiudizio  alla   stabilita'   o   alla   sicurezza   del
          fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o  che
          rendano  talune  parti  comuni  dell'edificio   inservibili
          all'uso o al godimento anche di un solo condomino." 
              "Art.1121 Innovazioni gravose o voluttuarie  -  Qualora
          l'innovazione importi  una  spesa  molto  gravosa  o  abbia
          carattere voluttuario rispetto alle particolari  condizioni
          e  all'importanza  dell'edificio,  e  consista  in   opere,
          impianti  o   manufatti   suscettibili   di   utilizzazione
          separata, i condomini che non  intendono  trarne  vantaggio
          sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa. 
              Se   l'utilizzazione   separata   non   e'   possibile,
          l'innovazione non e' consentita, salvo che  la  maggioranza
          dei condomini  che  l'ha  deliberata  o  accettata  intenda
          sopportarne integralmente la spesa. 
              Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i  loro
          eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque  tempo,
          partecipare  ai  vantaggi  dell'innovazione,   contribuendo
          nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera." 
              "Art.1136 Costituzione dell'assemblea e validita' delle
          deliberazioni - L'assemblea e' regolarmente costituita  con
          l'intervento di tanti condomini  che  rappresentino  i  due
          terzi del valore  dell'intero  edificio  e  due  terzi  dei
          partecipanti al condominio. 
              Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di
          voti che rappresenti la  maggioranza  degli  intervenuti  e
          almeno la meta' del valore dell'edificio. 
              Se l'assemblea non  puo'  deliberare  per  mancanza  di
          numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in  un
          giorno successivo a quello della prima e in ogni caso,  non
          oltre dieci giorni  dalla  medesima;  la  deliberazione  e'
          valida se riporta un numero  di  voti  che  rappresenti  il
          terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo  del
          valore dell'edificio. 
              Le deliberazioni che concernono la nomina e  la  revoca
          dell'amministratore o le liti attive e passive  relative  a
          materie     che     esorbitano      dalle      attribuzioni
          dell'amministratore medesimo, nonche' le deliberazioni  che
          concernono la  ricostruzione  dell'edificio  o  riparazioni
          straordinarie di  notevole  entita'  devono  essere  sempre
          prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma. 
              Le deliberazioni che hanno per oggetto  le  innovazioni
          previste dal primo comma dell'articolo 1120  devono  essere
          sempre approvate con un numero di voti che  rappresenti  la
          maggioranza dei partecipanti al condominio e  i  due  terzi
          del valore dell'edificio. 
              L'assemblea non puo'  deliberare,  se  non  consta  che
          tutti i condomini sono stati invitati alla riunione. 
              Delle deliberazioni dell'assemblea si  redige  processo
          verbale   da   trascriversi   in   un    registro    tenuto
          dall'amministratore." 
              Si riportano gli articoli 6, 10, 93 e  94  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380: 
              "Art. 6 (L) Attivita' edilizia libera (legge 28 gennaio
          1977, n. 10, art. 9, lettera c); legge 9 gennaio  1989,  n.
          13, art. 7, commi 1 e 2; decreto-legge 23 gennaio 1982,  n.
          9, art. 7, comma 4, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 25 marzo 1982, n. 94) 
              1.  Fatte  salve  le   prescrizioni   degli   strumenti
          urbanistici comunali, e comunque nel rispetto  delle  altre
          normative di  settore  aventi  incidenza  sulla  disciplina
          dell'attivita' edilizia  e,  in  particolare,  delle  norme
          antisismiche,       di       sicurezza,        antincendio,
          igienico-sanitarie,  di  quelle   relative   all'efficienza
          energetica nonche' delle disposizioni contenute nel  codice
          dei beni culturali e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i  seguenti  interventi
          sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: 
              a) gli interventi di manutenzione ordinaria; 
              b) gli interventi volti  all'eliminazione  di  barriere
          architettoniche che  non  comportino  la  realizzazione  di
          rampe o di  ascensori  esterni,  ovvero  di  manufatti  che
          alterino la sagoma dell'edificio; 
              c) le opere temporanee per  attivita'  di  ricerca  nel
          sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione
          di  attivita'  di  ricerca  di  idrocarburi,  e  che  siano
          eseguite in aree esterne al centro edificato; 
              d)  i  movimenti  di  terra   strettamente   pertinenti
          all'esercizio  dell'attivita'  agricola   e   le   pratiche
          agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi  su  impianti
          idraulici agrari; 
              e) le serre mobili stagionali, sprovviste di  strutture
          in muratura,  funzionali  allo  svolgimento  dell'attivita'
          agricola. 
              2. Nel rispetto dei  medesimi  presupposti  di  cui  al
          comma 1, previa comunicazione, anche  per  via  telematica,
          dell'inizio   dei   lavori   da   parte    dell'interessato
          all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza
          alcun titolo abilitativo i seguenti interventi: 
              a) gli interventi di manutenzione straordinaria di  cui
          all'articolo  3,  comma  1,  lettera   b),   ivi   compresa
          l'apertura di porte interne  o  lo  spostamento  di  pareti
          interne, sempre che non  riguardino  le  parti  strutturali
          dell'edificio, non  comportino  aumento  del  numero  delle
          unita'  immobiliari  e  non   implichino   incremento   dei
          parametri urbanistici; 
              b) le opere dirette  a  soddisfare  obiettive  esigenze
          contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse
          al cessare della necessita' e, comunque, entro  un  termine
          non superiore a novanta giorni; 
              c) le opere di pavimentazione e di  finitura  di  spazi
          esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro
          l'indice di permeabilita', ove  stabilito  dallo  strumento
          urbanistico comunale,  ivi  compresa  la  realizzazione  di
          intercapedini  interamente  interrate  e  non  accessibili,
          vasche di raccolta delle acque, locali tombati; 
              d) i pannelli solari, fotovoltaici,  a  servizio  degli
          edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui  al
          decreto del Ministro per i lavori pubblici 2  aprile  1968,
          n. 1444; 
              e) le aree ludiche senza fini di lucro e  gli  elementi
          di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. 
              3. L'interessato agli interventi  di  cui  al  comma  2
          allega  alla  comunicazione  di  inizio   dei   lavori   le
          autorizzazioni eventualmente obbligatorie  ai  sensi  delle
          normative di settore e, limitatamente  agli  interventi  di
          cui  alla  lettera  a)  del  medesimo  comma  2,   i   dati
          identificativi dell'impresa alla quale intende affidare  la
          realizzazione dei lavori. 
              4. Limitatamente agli interventi di  cui  al  comma  2,
          lettera a), l'interessato, unitamente alla comunicazione di
          inizio dei lavori, trasmette  all'amministrazione  comunale
          una relazione tecnica provvista di data certa  e  corredata
          degli  opportuni  elaborati  progettuali,  a  firma  di  un
          tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non
          avere rapporti di  dipendenza  con  l'impresa  ne'  con  il
          committente   e   che   asseveri,    sotto    la    propria
          responsabilita', che i lavori sono conformi agli  strumenti
          urbanistici approvati e ai regolamenti  edilizi  vigenti  e
          che per essi la normativa statale e regionale  non  prevede
          il rilascio di un titolo abilitativo. 
              5.  Riguardo  agli  interventi  di  cui   al   presente
          articolo, l'interessato provvede, nei casi  previsti  dalle
          vigenti disposizioni,  alla  presentazione  degli  atti  di
          aggiornamento catastale nel termine di  cui  all'  articolo
          34-quinquies, comma 2, lettera  b),  del  decreto-legge  10
          gennaio 2006, n. 4, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 marzo 2006, n. 80. 
              6. Le regioni a statuto ordinario: 
              a) possono estendere la disciplina di cui  al  presente
          articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto  a  quelli
          previsti dai commi 1 e 2; 
              b) possono individuare  ulteriori  interventi  edilizi,
          tra quelli indicati nel comma  2,  per  i  quali  e'  fatto
          obbligo all'interessato di trasmettere la relazione tecnica
          di cui al comma 4; 
              c)  possono  stabilire  ulteriori  contenuti   per   la
          relazione tecnica di cui al comma 4, nel rispetto di quello
          minimo fissato dal medesimo comma. 
              7. La  mancata  comunicazione  dell'inizio  dei  lavori
          ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica,  di
          cui ai commi 2 e 4 del  presente  articolo,  comportano  la
          sanzione pecuniaria pari  a  258  euro.  Tale  sanzione  e'
          ridotta di due terzi  se  la  comunicazione  e'  effettuata
          spontaneamente  quando  l'intervento   e'   in   corso   di
          esecuzione. 
              8." 
              "Art. 10  (L)  Interventi  subordinati  a  permesso  di
          costruire (legge n. 10 del 1977, art. 1; legge 28  febbraio
          1985, n. 47, art. 25, comma 4) 
              1.Costituiscono    interventi     di     trasformazione
          urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a
          permesso di costruire: 
              a) gli interventi di nuova costruzione; 
              b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; 
              c) gli  interventi  di  ristrutturazione  edilizia  che
          portino ad un  organismo  edilizio  in  tutto  o  in  parte
          diverso dal precedente e che comportino aumento  di  unita'
          immobiliari,  modifiche  del  volume,  della  sagoma,   dei
          prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli
          immobili  compresi  nelle  zone  omogenee   A,   comportino
          mutamenti della destinazione d'uso. 
              2. Le regioni stabiliscono con legge  quali  mutamenti,
          connessi o non connessi a trasformazioni fisiche,  dell'uso
          di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di
          costruire o a denuncia di inizio attivita'. 
              3. Le regioni possono altresi'  individuare  con  legge
          ulteriori interventi che, in  relazione  all'incidenza  sul
          territorio e sul carico  urbanistico,  sono  sottoposti  al
          preventivo  rilascio  del   permesso   di   costruire.   La
          violazione delle disposizioni regionali  emanate  ai  sensi
          del  presente  comma  non  comporta  l'applicazione   delle
          sanzioni di cui all'articolo 44." 
              "Art. 93 (R) Denuncia dei lavori  e  presentazione  dei
          progetti di costruzioni in zone sismiche (legge n.  64  del
          1974, articoli 17 e 19) 
              1.Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83,  chiunque
          intenda   procedere   a    costruzioni,    riparazioni    e
          sopraelevazioni, e' tenuto a darne preavviso  scritto  allo
          sportello unico,  che  provvede  a  trasmetterne  copia  al
          competente ufficio  tecnico  della  regione,  indicando  il
          proprio domicilio, il nome e la residenza del  progettista,
          del direttore dei lavori e dell'appaltatore. 
              2. Alla domanda deve essere allegato  il  progetto,  in
          doppio esemplare e debitamente  firmato  da  un  ingegnere,
          architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei
          limiti delle rispettive competenze, nonche'  dal  direttore
          dei lavori. 
              3. Il contenuto minimo del progetto e' determinato  dal
          competente ufficio tecnico della regione. In ogni  caso  il
          progetto deve essere esauriente  per  planimetria,  piante,
          prospetti  e  sezioni  ed  accompagnato  da  una  relazione
          tecnica,  dal  fascicolo  dei   calcoli   delle   strutture
          portanti, sia  in  fondazione  sia  in  elevazione,  e  dai
          disegni dei particolari esecutivi delle strutture. 
              4.  Al  progetto  deve  inoltre  essere  allegata   una
          relazione  sulla  fondazione,  nella  quale  devono  essere
          illustrati i criteri  seguiti  nella  scelta  del  tipo  di
          fondazione,  le  ipotesi  assunte,  i  calcoli  svolti  nei
          riguardi del complesso terreno-opera di fondazione. 
              5.La relazione sulla fondazione deve  essere  corredata
          da grafici o da documentazioni, in quanto necessari. 
              6. In ogni comune deve essere tenuto un registro  delle
          denunzie dei lavori di cui al presente articolo. 
              7.Il  registro  deve  essere   esibito,   costantemente
          aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari,  ufficiali
          ed agenti indicati nell'articolo 103." 
              "Art. 94 (L) Autorizzazione  per  l'inizio  dei  lavori
          (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 18) 
              1. Fermo  restando  l'obbligo  del  titolo  abilitativo
          all'intervento  edilizio,  nelle  localita'  sismiche,   ad
          eccezione di quelle a bassa  sismicita'  all'uopo  indicate
          nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare
          lavori  senza   preventiva   autorizzazione   scritta   del
          competente ufficio tecnico della regione. 
              2. L'autorizzazione e' rilasciata entro sessanta giorni
          dalla richiesta e viene comunicata al comune,  subito  dopo
          il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza. 
              3. Avverso il provvedimento relativo  alla  domanda  di
          autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio  entro
          il termine di  cui  al  comma  2,  e'  ammesso  ricorso  al
          presidente  della   giunta   regionale   che   decide   con
          provvedimento definitivo. 
              4. I lavori devono  essere  diretti  da  un  ingegnere,
          architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei
          limiti delle rispettive competenze." 
              Si riporta di seguito il testo dell'articolo  19  della
          legge 27 agosto 1990, n. 241: 
              "Art. 19. Segnalazione certificata di inizio  attivita'
          - Scia . 
              1. Ogni atto di  autorizzazione,  licenza,  concessione
          non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato,
          comprese le domande per  le  iscrizioni  in  albi  o  ruoli
          richieste per  l'esercizio  di  attivita'  imprenditoriale,
          commerciale  o  artigianale   il   cui   rilascio   dipenda
          esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti
          richiesti dalla legge o da atti amministrativi a  contenuto
          generale, e non sia previsto  alcun  limite  o  contingente
          complessivo  o  specifici   strumenti   di   programmazione
          settoriale per il rilascio degli atti stessi, e' sostituito
          da  una  segnalazione   dell'interessato,   con   la   sola
          esclusione dei casi in cui sussistano  vincoli  ambientali,
          paesaggistici o culturali e  degli  atti  rilasciati  dalle
          amministrazioni  preposte  alla  difesa   nazionale,   alla
          pubblica  sicurezza,  all'immigrazione,   all'asilo,   alla
          cittadinanza,    all'amministrazione    della    giustizia,
          all'amministrazione delle finanze, ivi  compresi  gli  atti
          concernenti le reti  di  acquisizione  del  gettito,  anche
          derivante dal  gioco,  nonche'  di  quelli  previsti  dalla
          normativa per le costruzioni in zone sismiche e  di  quelli
          imposti dalla normativa  comunitaria.  La  segnalazione  e'
          corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
          e dell'atto di notorieta' per  quanto  riguarda  tutti  gli
          stati, le qualita'  personali  e  i  fatti  previsti  negli
          articoli 46 e 47 del testo unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,
          nonche',  ove  espressamente   previsto   dalla   normativa
          vigente, dalle  attestazioni  e  asseverazioni  di  tecnici
          abilitati, ovvero dalle  dichiarazioni  di  conformita'  da
          parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'  articolo  38,
          comma  4,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, relative  alla  sussistenza  dei  requisiti  e  dei
          presupposti di cui al primo periodo;  tali  attestazioni  e
          asseverazioni  sono  corredate  dagli   elaborati   tecnici
          necessari  per  consentire  le  verifiche   di   competenza
          dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa  vigente
          prevede l'acquisizione di atti o pareri di  organi  o  enti
          appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi
          sono   comunque   sostituiti   dalle    autocertificazioni,
          attestazioni e asseverazioni o  certificazioni  di  cui  al
          presente comma, salve le verifiche successive degli  organi
          e  delle  amministrazioni  competenti.   La   segnalazione,
          corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni
          nonche'  dei  relativi  elaborati  tecnici,   puo'   essere
          presentata  mediante  posta  raccomandata  con  avviso   di
          ricevimento,  ad  eccezione  dei  proedimenti  per  cui  e'
          previsto l'utilizzo esclusivo della  modalita'  telematica;
          in tal caso la  segnalazione  si  considera  presentata  al
          momento della ricezione da parte dell'amministrazione. 
              2. L'attivita' oggetto della segnalazione  puo'  essere
          iniziata dalla data della presentazione della  segnalazione
          all'amministrazione competente. 
              3. L'amministrazione competente, in caso  di  accertata
          carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma  1,
          nel  termine  di  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della
          segnalazione di cui  al  medesimo  comma,  adotta  motivati
          provvedimenti di divieto di prosecuzione  dell'attivita'  e
          di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo
          che, ove  cio'  sia  possibile,  l'interessato  provveda  a
          conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi
          effetti entro un termine fissato  dall'amministrazione,  in
          ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto  comunque
          salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere
          determinazioni  in  via  di  autotutela,  ai  sensi   degli
          articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni
          sostitutive di certificazione  e  dell'atto  di  notorieta'
          false  o   mendaci,   l'amministrazione,   ferma   restando
          l'applicazione delle sanzioni penali di  cui  al  comma  6,
          nonche' di quelle di cui al capo VI del testo unico di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000, n. 445, puo'  sempre  e  in  ogni  tempo  adottare  i
          provvedimenti di cui al primo periodo. 
              4. Decorso il termine per l'adozione dei  provvedimenti
          di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al  comma
          6-bis, all'amministrazione e' consentito  intervenire  solo
          in presenza del pericolo di  un  danno  per  il  patrimonio
          artistico e culturale, per l'ambiente, per la  salute,  per
          la sicurezza  pubblica  o  la  difesa  nazionale  e  previo
          motivato  accertamento  dell'impossibilita'   di   tutelare
          comunque    tali    interessi    mediante     conformazione
          dell'attivita' dei privati alla normativa vigente. 
              4-bis.  Il  presente  articolo  non  si  applica   alle
          attivita' economiche a  prevalente  carattere  finanziario,
          ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
          materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia  di
          intermediazione finanziaria di cui al  decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58 
              5. 
              6. Ove il  fatto  non  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque,   nelle   dichiarazioni    o    attestazioni    o
          asseverazioni  che  corredano  la  segnalazione  di  inizio
          attivita', dichiara o attesta  falsamente  l'esistenza  dei
          requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
          la reclusione da uno a tre anni 
              6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine
          di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma  3  e'
          ridotto a trenta giorni. Fatta salva  l'applicazione  delle
          disposizioni di cui al  comma  4  e  al  comma  6,  restano
          altresi' ferme  le  disposizioni  relative  alla  vigilanza
          sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
          alle sanzioni previste dal  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali 
              6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita',
          la denuncia e la  dichiarazione  di  inizio  attivita'  non
          costituiscono     provvedimenti     taciti     direttamente
          impugnabili.   Gli    interessati    possono    sollecitare
          l'esercizio delle verifiche  spettanti  all'amministrazione
          e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione  di
          cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto  legislativo  2
          luglio 2010, n. 104." 
              Si riporta di seguito il testo  dell'articolo  146  del
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: 
              "Art. 146.(Autorizzazione). 
              1. I proprietari, possessori o  detentori  a  qualsiasi
          titolo di immobili  ed  aree  di  interesse  paesaggistico,
          tutelati dalla legge, a termini  dell'articolo  142,  o  in
          base alla legge, a termini degli articoli 136,  143,  comma
          1,  lettera  d),  e  157,  non  possono  distruggerli,  ne'
          introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai  valori
          paesaggistici oggetto di protezione. 
              2. I soggetti di cui al  comma  1  hanno  l'obbligo  di
          presentare  alle  amministrazioni  competenti  il  progetto
          degli interventi  che  intendano  intraprendere,  corredato
          della prescritta documentazione, ed astenersi  dall'avviare
          i  lavori  fino  a   quando   non   ne   abbiano   ottenuta
          l'autorizzazione. 
              3.  La  documentazione  a  corredo  del   progetto   e'
          preordinata  alla   verifica   della   compatibilita'   fra
          interesse paesaggistico tutelato ed intervento  progettato.
          Essa e' individuata, su proposta del Ministro, con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con  la
          Conferenza  Stato-regioni,  e  puo'  essere  aggiornata   o
          integrata con il medesimo procedimento. 
              4.  L'autorizzazione  paesaggistica  costituisce   atto
          autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire  o
          agli     altri     titoli     legittimanti     l'intervento
          urbanistico-edilizio. Fuori dai casi  di  cui  all'articolo
          167,  commi  4  e  5,  l'autorizzazione  non  puo'   essere
          rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione,
          anche  parziale,  degli  interventi.  L'autorizzazione   e'
          efficace per un periodo di cinque anni,  scaduto  il  quale
          l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a
          nuova autorizzazione. 
              5.  Sull'istanza  di  autorizzazione  paesaggistica  si
          pronuncia  la  regione,  dopo  avere  acquisito  il  parere
          vincolante del soprintendente in relazione agli  interventi
          da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela  dalla
          legge o in base alla legge, ai sensi  del  comma  1,  salvo
          quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e  5.  Il  parere
          del  soprintendente,  all'esito   dell'approvazione   delle
          prescrizioni  d'uso  dei   beni   paesaggistici   tutelati,
          predisposte ai sensi degli  articoli  140,  comma  2,  141,
          comma 1, 141-bis e 143, comma  1,  lettere  b),  c)  e  d),
          nonche' della positiva verifica da parte del Ministero,  su
          richiesta   della   regione   interessata,    dell'avvenuto
          adeguamento  degli  strumenti  urbanistici,  assume  natura
          obbligatoria non vincolante e, ove non sia  reso  entro  il
          termine di novanta giorni dalla ricezione  degli  atti,  si
          considera favorevole. 
              6. La regione esercita la  funzione  autorizzatoria  in
          materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di
          adeguate competenze tecnico-scientifiche e  idonee  risorse
          strumentali. Puo' tuttavia  delegarne  l'esercizio,  per  i
          rispettivi territori, a province, a forme associative e  di
          cooperazione fra enti locali come  definite  dalle  vigenti
          disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli  enti
          parco ovvero a comuni, purche' gli enti  destinatari  della
          delega dispongano di strutture in grado  di  assicurare  un
          adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonche'
          di garantire la differenziazione tra  attivita'  di  tutela
          paesaggistica ed esercizio di  funzioni  amministrative  in
          materia urbanistico-edilizia. 
              7.    L'amministrazione    competente    al    rilascio
          dell'autorizzazione   paesaggistica,   ricevuta   l'istanza
          dell'interessato, verifica se ricorrono i  presupposti  per
          l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei
          criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2,  141,
          comma 1, 141-bis e 143, comma  1,  lettere  b),  c)  e  d).
          Qualora detti presupposti non ricorrano,  l'amministrazione
          verifica  se   l'istanza   stessa   sia   corredata   della
          documentazione  di  cui  al  comma  3,   provvedendo,   ove
          necessario, a richiedere  le  opportune  integrazioni  e  a
          svolgere gli accertamenti del caso. Entro  quaranta  giorni
          dalla ricezione  dell'istanza,  l'amministrazione  effettua
          gli  accertamenti  circa  la  conformita'   dell'intervento
          proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di
          dichiarazione   di   interesse   pubblico   e   nei   piani
          paesaggistici   e   trasmette    al    soprintendente    la
          documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola
          con una relazione  tecnica  illustrativa  nonche'  con  una
          proposta   di   provvedimento,    e    da'    comunicazione
          all'interessato    dell'inizio    del    procedimento     e
          dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai
          sensi delle vigenti disposizioni di  legge  in  materia  di
          procedimento amministrativo . 
              8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5,
          limitatamente   alla   compatibilita'   paesaggistica   del
          progettato intervento nel suo complesso ed alla conformita'
          dello  stesso  alle  disposizioni   contenute   nel   piano
          paesaggistico  ovvero  alla  specifica  disciplina  di  cui
          all'articolo  140,   comma   2,   entro   il   termine   di
          quarantacinque  giorni  dalla  ricezione  degli  atti.   Il
          soprintendente, in caso di parere negativo,  comunica  agli
          interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi
          dell' articolo 10-bis della legge 7 agosto  1990,  n.  241.
          Entro   venti   giorni   dalla   ricezione   del    parere,
          l'amministrazione provvede in conformita'. 
              9. Decorso inutilmente  il  termine  di  cui  al  primo
          periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia  reso
          il prescritto  parere,  l'amministrazione  competente  puo'
          indire  una  conferenza   di   servizi,   alla   quale   il
          soprintendente partecipa o fa pervenire il parere  scritto.
          La conferenza si pronuncia entro il termine  perentorio  di
          quindici giorni. In  ogni  caso,  decorsi  sessanta  giorni
          dalla ricezione degli atti  da  parte  del  soprintendente,
          l'amministrazione  competente  provvede  sulla  domanda  di
          autorizzazione.  Con  regolamento  da  emanarsi  ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, entro il 31 dicembre 2008, su  proposta  del  Ministro
          d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto
          dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
          281, sono stabilite procedure semplificate per il  rilascio
          dell'autorizzazione in relazione  ad  interventi  di  lieve
          entita' in base a criteri di snellimento  e  concentrazione
          dei procedimenti, ferme, comunque,  le  esclusioni  di  cui
          agli articoli 19, comma 1 e  20,  comma  4  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 
              10. Decorso inutilmente il termine indicato  all'ultimo
          periodo del comma 8  senza  che  l'amministrazione  si  sia
          pronunciata, l'interessato puo' richiedere l'autorizzazione
          in via sostitutiva alla regione,  che  vi  provvede,  anche
          mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni  dal
          ricevimento della richiesta. Qualora la regione  non  abbia
          delegato  gli  enti  indicati  al  comma  6   al   rilascio
          dell'autorizzazione  paesaggistica,  e  sia   essa   stessa
          inadempiente, la richiesta del rilascio in via  sostitutiva
          e' presentata al soprintendente. 
              11. L'autorizzazione paesaggistica e' trasmessa,  senza
          indugio, alla soprintendenza che  ha  reso  il  parere  nel
          corso del procedimento,  nonche',  unitamente  allo  stesso
          parere,  alla  regione  ovvero  agli  altri  enti  pubblici
          territoriali interessati e, ove esistente,  all'ente  parco
          nel cui territorio si trova l'immobile o l'area  sottoposti
          al vincolo. 
              12. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile,  con
          ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso
          straordinario  al  Presidente   della   Repubblica,   dalle
          associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai
          sensi delle vigenti disposizioni di  legge  in  materia  di
          ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro  soggetto
          pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le
          ordinanze del Tribunale  amministrativo  regionale  possono
          essere  appellate  dai  medesimi  soggetti,  anche  se  non
          abbiano proposto ricorso di primo grado. 
              13. Presso ogni amministrazione competente al  rilascio
          dell'autorizzazione paesaggistica e'  istituito  un  elenco
          delle autorizzazioni  rilasciate,  aggiornato  almeno  ogni
          trenta giorni e liberamente  consultabile,  anche  per  via
          telematica, in cui e'  indicata  la  data  di  rilascio  di
          ciascuna autorizzazione, con la annotazione  sintetica  del
          relativo   oggetto.   Copia   dell'elenco   e'    trasmessa
          trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini
          dell'esercizio delle funzioni di vigilanza. 
              14. Le disposizioni dei commi da 1 a  13  si  applicano
          anche alle istanze concernenti le attivita' di coltivazione
          di cave e torbiere nonche' per le  attivita'  minerarie  di
          ricerca  ed  estrazione   incidenti   sui   beni   di   cui
          all'articolo 134. 
              15. 
              16. Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica". 
              Il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81  e'  stato
          pubblicato sulla gazzetta ufficiale 30 aprile 2008, n. 101,
          S.O.; 
              Il  decreto  del  Ministro   delle   infrastrutture   e
          trasporti del 14 gennaio 2008  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 4 febbraio 2008, n. 29, S.O; 
              il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  e'  stato
          pubblicato sulla gazzetta ufficiale 27 aprile 2006, n.  97,
          S.O.; 
              il DPR 6 giugno 2001, n. 380 e' stato pubblicato  sulla
          gazzetta ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.