(( Art. 4 bis 
 
 
Autorizzazioni di spesa in favore del  Ministero  per  i  beni  e  le
                         attivita' culturali 
 
  1. Per le esigenze connesse agli interventi di messa  in  sicurezza
degli  immobili  danneggiati,  di  rimozione  e  ricovero  dei   beni
culturali mobili, di rimozione controllata e ricovero  delle  macerie
selezionate del patrimonio culturale tutelato danneggiato dalla crisi
sismica iniziata il 20 maggio 2012, che ha  interessato  i  territori
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia  e
Rovigo, nonche' per l'avvio degli  interventi  di  ricostruzione,  di
ripristino,  di  conservazione,  di  restauro  e   di   miglioramento
strutturale  del  medesimo  patrimonio,  sono  adottate  le  seguenti
misure: 
    a) e' autorizzata per il Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
culturali la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2012. Al  relativo
onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  e
successive modificazioni, intendendosi corrispondentemente ridotte di
pari importo le risorse di cui alla delibera del CIPE di riparto, per
l'anno 2012, del fondo previsto dal citato articolo 32, comma 1; 
    b) e' autorizzata per il Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
culturali la spesa di 500.000 euro annui,  per  ciascuno  degli  anni
2012, 2013 e 2014, per far fronte agli  oneri  connessi  all'utilizzo
delle  necessarie  risorse  umane  e  strumentali  disponibili,   ivi
compresi  quelli  derivanti  dal  riconoscimento  del  compenso   per
prestazioni  di  lavoro  straordinario  effettivamente  reso  e   dal
rimborso delle spese di missione, incluse quelle relative all'uso del
mezzo proprio, in deroga alle vigenti  norme  di  contenimento  della
spesa. Alla copertura finanziaria dei relativi oneri, pari a  500.000
euro annui per ciascuno degli anni 2012, 2013  e  2014,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2011,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75,
destinata alle spese di parte corrente )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 32 del  decreto-legge
          6 luglio 2001, n. 98, convertito, con  modificazioni  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni  in  materia  di
          finanziamento e potenziamento delle infrastrutture): 
              "Art. 32 Disposizioni in  materia  di  finanziamento  e
          potenziamento delle infrastrutture 
              1.Nello  stato  di  previsione  del   Ministero   delle
          infrastrutture e  dei  trasporti  e'  istituito  il  "Fondo
          infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere  di
          interesse strategico" con una dotazione di 930 milioni  per
          l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni
          dal 2013 al 2016. Le risorse del Fondo sono  assegnate  dal
          CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture  e  dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, e sono destinate prioritariamente alle opere
          ferroviarie da realizzare ai sensi dell'articolo  2,  commi
          232, 233 e 234, della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,
          nonche' ai contratti di programma con RFI SpA e ANAS SpA. 
              2.Sono revocati  i  finanziamenti  assegnati  dal  CIPE
          entro il 31 dicembre 2008 per la realizzazione delle  opere
          ricomprese nel Programma delle  infrastrutture  strategiche
          di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, per  le  quali,
          alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  non
          sia stato emanato  il  decreto  interministeriale  previsto
          dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del  2006  e
          non sia stato pubblicato il  relativo  bando  di  gara.  Il
          presente comma non si  applica  a  finanziamenti  approvati
          mediante decreto interministeriale ai  sensi  dell'articolo
          3, comma  2,  del  decreto-legge  22  marzo  2004,  n.  72,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio  2004,
          n. 128. 
              3. Sono altresi' revocati i finanziamenti assegnati dal
          CIPE  per  la  realizzazione  delle  opere  ricomprese  nel
          Programma delle infrastrutture  strategiche,  di  cui  alla
          legge 21 dicembre 2001, n. 443, i cui soggetti beneficiari,
          autorizzati alla data del 31 dicembre 2008 all'utilizzo dei
          limiti di impegno  e  dei  contributi  pluriennali  con  il
          decreto interministeriale previsto dall'articolo  1,  comma
          512, della legge n. 296 del 2006, alla data di  entrata  in
          vigore   del   presente   decreto   non   abbiano   assunto
          obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito
          la gara per  l'aggiudicazione  del  relativo  contratto  di
          mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo mediante  erogazione
          diretta, non abbiano chiesto il  pagamento  delle  relative
          quote annuali  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti e non sia stato pubblicato il relativo  bando  di
          gara. 
              4.Sono  revocati  i  finanziamenti  assegnati  per   la
          progettazione delle opere ricomprese  nel  Programma  delle
          infrastrutture strategiche di cui alla  legge  21  dicembre
          2001, n. 443 per i quali, alla data di  entrata  in  vigore
          del presente  decreto  legge,  non  sia  stato  emanato  il
          decreto interministeriale previsto dall'articolo  1,  comma
          512, della legge n. 296 del 2006,  ovvero  i  cui  soggetti
          beneficiari, autorizzati alla data  del  31  dicembre  2008
          all'utilizzo  dei  limiti  di  impegno  e  dei   contributi
          pluriennali  con  il  decreto  interministeriale   previsto
          dall'articolo 1, comma 512, della legge n.  296  del  2006,
          alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  non
          abbiano assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non
          abbiano bandito la gara per l'aggiudicazione  del  relativo
          contratto  di  mutuo  ovvero,  in  caso  di  loro  utilizzo
          mediante erogazione diretta, non hanno chiesto il pagamento
          delle   relative   quote   annuali   al   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
              5.  Con  decreti,  di  natura  non  regolamentare,  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          individuati i finanziamenti revocati ai sensi dei commi  2,
          3 e 4. 
              6. Le  quote  annuali  dei  limiti  di  impegno  e  dei
          contributi revocati e iscritte in  bilancio  ai  sensi  dei
          commi  2,  3  e  4,  affluiscono  al  Fondo   appositamente
          istituito nello stato di  previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
              7. Il Comitato interministeriale per la  programmazione
          economica, su proposta del Ministro delle infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle  finanze,   stabilisce,   fatta   eccezione   per   i
          finanziamenti  delle  opere  gia'  deliberati   dal   detto
          Comitato ove confermati dal Ministro delle infrastrutture e
          dei  trasporti,   la   destinazione   delle   risorse   che
          affluiscono al fondo di cui al comma 6 per la realizzazione
          del programma delle infrastrutture strategiche di cui  alla
          legge 21 dicembre 2001, n. 443. 
              8.Per il potenziamento e il funzionamento  del  sistema
          informativo  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, per l'anno 2011 e' autorizzata la spesa di  euro
          16.700.000,00. 
              9.Per  la   prosecuzione   del   servizio   intermodale
          dell'autostrada ferroviaria alpina attraverso il valico del
          Frejus per l'anno 2011 e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
          6.300.000,00. 
              10.Per le finalita' dei commi 8, e 9, le risorse di cui
          all'articolo 1, comma  11,  del  decreto-legge  23  ottobre
          2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2008, n.  201,  iscritte,  in  conto  residui  sul
          capitolo 7192 dello stato di previsione del Ministero delle
          infrastrutture e  dei  trasporti,  resesi  disponibili  per
          pagamenti non  piu'  dovuti,  sono  mantenute  in  bilancio
          nell'esercizio 2011 nel limite di euro 23 milioni di  euro,
          per essere versate al bilancio dello Stato. 
              11. All'onere derivante dai commi 8, 9 e 10, in termini
          di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente
          utilizzo, per euro 23.000.000 per l'anno 2011,  in  termini
          di sola cassa, del fondo di cui all'articolo  6,  comma  2,
          del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
              12. All'articolo 1, comma 10-ter del  decreto-legge  23
          ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 22 dicembre 2008, n. 201, e' aggiunto,  in  fine,  il
          seguente  periodo:  "La  condizione  prevista  dal  periodo
          precedente deve  intendersi  non  realizzata  nel  caso  di
          contribuzione obbligatoria  prevista  per  legge  a  carico
          degli iscritti delle associazioni o fondazioni.". 
              13.  Al  fine  di  monitorare  l'utilizzo   dei   fondi
          strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la  coesione,  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          svolge,  con  cadenza  almeno  semestrale,   una   apposita
          sessione  per   la   coesione   territoriale   alla   quale
          partecipano le parti sociali. 
              14.Per le finalita' di cui al comma 13, la sessione per
          la coesione territoriale monitora  la  realizzazione  degli
          interventi strategici nonche' propone ulteriori procedure e
          modalita'  necessarie  per  assicurare  la   qualita',   la
          rapidita' e l'efficacia della spesa; alla sessione  per  la
          coesione territoriale i presidenti delle  regioni  del  Sud
          presentano  una  relazione  sui  risultati  conseguiti  con
          particolare riferimento a  quanto  previsto  dai  contratti
          istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto
          legislativo 31 maggio 2011, n. 88. 
              15. Lo svolgimento dei lavori  della  sessione  per  la
          coesione territoriale e' disciplinato  con  delibera  della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome, anche prevedendo compiti di
          supporto tecnico a cura del Dipartimento per lo sviluppo  e
          la coesione economica. 
              16. Dall'anno 2012, una quota parte, fino  al  tre  per
          cento, delle risorse del  Fondo  di  cui  al  comma  1,  e'
          assegnata compatibilmente  con  gli  equilibri  di  finanza
          pubblica con delibera del CIPE, alla spesa per la tutela  e
          gli interventi a favore dei beni e le attivita'  culturali.
          L'assegnazione della predetta quota e' disposta  dal  CIPE,
          su  proposta  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture
          e dei trasporti e con il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il Ministro per i beni e  le  attivita'  culturali
          presenta al CIPE  una  relazione  annuale  sullo  stato  di
          attuazione  degli  interventi  finanziati  a  valere  sulle
          risorse gia'  destinate  per  le  suddette  finalita'.  Per
          l'anno  2011  non  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002,  n.
          289. Dall'anno 2012 fino all'anno 2016 il 3 per cento degli
          stanziamenti  previsti  per  le  infrastrutture,   di   cui
          all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002,  n.
          289, e' definito  esclusivamente  nei  termini  di  cui  al
          presente comma. 
              17. Con riferimento alle opere  di  preparazione  e  di
          realizzazione del Sito di cui all'allegato 1 al decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri in  data  22  ottobre
          2008, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 277 del 2008, le distanze di cui  all'articolo
          41-septies  della  legge   17   agosto   1942,   n.   1150,
          all'articolo 4, D.M.  1°  aprile  1968,  n.  1404,  nonche'
          all'articolo 28  del  D.P.R.  16  dicembre  1992,  n.  495,
          possono  essere  ridotte   per   determinati   tratti   ove
          particolari circostanze lo  richiedano,  con  provvedimento
          del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  su
          richiesta degli interessati, e sentito l'A.N.A.S. 
              18. Al fine di assicurare la  tempestiva  realizzazione
          dell'EXPO Milano 2015, nonche' di  garantire  l'adempimento
          delle obbligazioni internazionali assunte dal Governo della
          Repubblica italiana nei confronti del Bureau  International
          des Expositions, si  applicano  alle  opere  individuate  e
          definite essenziali in base al decreto del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  in  data  22  ottobre   2008,   e
          successive modificazioni, le  disposizioni  processuali  di
          cui all'articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010,
          n. 104." 
              Si riporta il testo dell'articolo 1  del  decreto-legge
          31 marzo 2001, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 26 maggio 2011, n. 75 (Intervento  finanziario  dello
          Stato in favore della cultura): 
              "Art. 1 Intervento finanziario dello  Stato  in  favore
          della cultura 
              1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione,  a
          decorrere dall'anno 2011: 
              a) la dotazione del fondo di cui alla legge  30  aprile
          1985, n. 163, e' incrementata di 149 milioni di euro annui; 
              b) in aggiunta agli ordinari stanziamenti  di  bilancio
          e' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui per  la
          manutenzione e la conservazione dei beni culturali; (4) 
              c) e' autorizzata la spesa di 7 milioni di  euro  annui
          per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali. 
              2.All'articolo 1, comma 13, quarto periodo, della legge
          13 dicembre  2010,  n.  220,  in  fine,  sono  aggiunte  le
          seguenti parole: ", nonche' il fondo di cui alla  legge  30
          aprile  1985,  n.  163,  e  le   risorse   destinate   alla
          manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali". 
              3. All'articolo 2 del decreto-legge 29  dicembre  2010,
          n. 225,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
          febbraio 2011, n. 10, e' abrogato il comma  4-ter,  nonche'
          la lettera b) del comma 4-quater. 
              4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 236 milioni
          di euro annui a decorrere dall'anno 2011, e  dal  comma  3,
          pari a 45 milioni di euro per l'anno 2011 ed a  90  milioni
          di euro per ciascuno degli anni 2012 e  2013,  si  provvede
          mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla  benzina
          e  sulla  benzina   con   piombo,   nonche'   dell'aliquota
          dell'accisa  sul  gasolio  usato  come  carburante  di  cui
          all'allegato  I  del   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative concernenti le imposte sulla produzione  e  sui
          consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui
          al  decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.   504,   e
          successive modificazioni, in modo  tale  da  compensare  il
          predetto onere nonche' quello correlato ai rimborsi di  cui
          all'ultimo  periodo   del   presente   comma.   La   misura
          dell'aumento e' stabilita con provvedimento  del  direttore
          dell'Agenzia delle dogane da adottare  entro  sette  giorni
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto;  il
          provvedimento e' efficace dalla data di  pubblicazione  sul
          sito internet dell'Agenzia. Agli aumenti disposti ai  sensi
          del presente comma ed agli aumenti  eventualmente  disposti
          ai sensi dell'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24
          febbraio 1992, n. 225, non si applica l'articolo  1,  comma
          154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
          inoltre, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo  5,
          comma 1,  limitatamente  agli  esercenti  le  attivita'  di
          trasporto merci con veicoli di  massa  massima  complessiva
          pari  o  superiore  a  7,5  tonnellate,  e  comma  2,   del
          decreto-legge 28 dicembre 2001,  n.  452,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2002,  n.  16,  il
          maggior onere conseguente ai predetti aumenti e' rimborsato
          con le modalita' previste dall'articolo 6, comma 2, primo e
          secondo periodo, del decreto legislativo 2  febbraio  2007,
          n. 26 . (5) 
              5.Il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   e'
          autorizzato a disporre, con propri decreti,  le  occorrenti
          variazioni di bilancio."