Art. 5 
 
 
             Ulteriori interventi a favore delle scuole 
 
  1. Al fine di consentire la piu' tempestiva ripresa della  regolare
attivita' (( educativa per la prima infanzia ))  e  scolastica  nelle
aree interessate dalla crisi sismica  iniziata  il  20  maggio  2012,
previa intesa con la (( Conferenza unificata, di cui  all'articolo  8
del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e  successive
modificazioni )),  eliminando  situazioni  di  pericolo,  le  risorse
individuate dal decreto  ministeriale  30  luglio  2010,  assunto  in
applicazione (( dell'articolo 7-bis del  decreto-legge  1ยบ  settembre
2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2008, n. 169 )), possono essere destinate alla  messa  in  sicurezza,
all'adeguamento  sismico  ed   alla   ricostruzione   degli   edifici
scolastici (( o utilizzati  per  attivita'  educativa  per  la  prima
infanzia )) danneggiati o resi inagibili  a  seguito  della  predetta
crisi  sismica.  A  tal  fine,  le  predette  risorse  sono   versate
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  al
pertinente capitolo dello  stato  di  previsione  del  Ministero  per
l'istruzione, l'universita' e la ricerca. 
  (( 1-bis. Per le finalita' di cui  al  comma  1,  con  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  d'intesa
con i presidenti delle regioni di cui all'articolo  1,  comma  2,  da
emanare entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto,  sono  altresi'  ripartite
tra le regioni medesime le seguenti risorse: 
    a) una quota pari al 60  per  cento  dello  stanziamento  di  cui
all'articolo 53, comma 5, lettera a), del  decreto-legge  9  febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35; 
    b) una quota pari al 60 per  cento  delle  risorse  assegnate  al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  per  la
costruzione di nuovi edifici scolastici, di cui alla tabella 5  della
delibera n. 6/2012 del CIPE, del 20 gennaio  2012,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2012 )). 
  2. Le regioni nel cui territorio si trovano le  aree  indicate  nel
comma 1 sono autorizzate, a fronte di nuove esigenze determinatesi  a
seguito del sisma,  a  modificare  i  piani  di  edilizia  scolastica
eventualmente gia' predisposti sulla base della previgente  normativa
di settore e non ancora attivati, anche con  l'inserimento  di  nuove
opere non contemplate  in  precedenza.  I  Presidenti  delle  Regioni
interessate curano  il  coordinamento  degli  interventi  di  cui  al
presente articolo nell'ambito del piano di cui all'articolo 4. 
  3. Per fronteggiare  l'emergenza  e  nei  limiti  di  durata  della
stessa, (( gli uffici scolastici regionali per  l'Emilia-Romagna,  la
Lombardia e il Veneto  possono  ))  adottare  per  il  prossimo  anno
scolastico, senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica,
interventi di adattamento del calendario scolastico, di flessibilita'
dell'orario e della durata  delle  lezioni,  di  articolazione  e  di
composizione delle classi o sezioni. 
  4. Ove necessario, il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca e' autorizzato a  emanare  un'ordinanza  finalizzata  a
disciplinare, anche in deroga alle  vigenti  disposizioni  normative,
l'effettuazione  degli  scrutini  e  degli  esami  relativi  all'anno
scolastico 2011/2012 nei Comuni di cui al  comma  1,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  8  del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali e Conferenza unificata): 
              "Art.8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali  e
          Conferenza unificata. 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno."; 
          La delibera CIPE  del  20  gennaio  2012,  n.  6  e'  stata
          pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.  88  del  14  aprile
          2012;