(( Art. 5 bis 
 
 
           Disposizioni in materia di controlli antimafia 
 
  1.  Per  l'efficacia  dei  controlli  antimafia   concernenti   gli
interventi previsti nel presente decreto, presso le prefetture-uffici
territoriali   del   Governo   delle   province   interessate    alla
ricostruzione sono istituiti  elenchi  di  fornitori,  prestatori  di
servizi  ed  esecutori  di  lavori  non  soggetti  a   tentativo   di
infiltrazione mafiosa operanti nei settori di cui al comma 2, cui  si
rivolgono gli esecutori dei lavori di ricostruzione. 
  2.  Sono  definite  come  maggiormente   esposte   a   rischio   di
infiltrazione mafiosa le seguenti attivita': 
    a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; 
    b) trasporto e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; 
    c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 
    d) confezionamento, fornitura e trasporto di  calcestruzzo  e  di
bitume; 
    e) noli a freddo di macchinari; 
    f) fornitura di ferro lavorato; 
    g) autotrasporti per conto di terzi; 
    h) guardiania dei cantieri. 
  3. Le prefetture-uffici territoriali  del  Governo  effettuano,  al
momento dell'iscrizione  e  successivamente  con  cadenza  periodica,
verifiche  dirette  ad  accertare  l'insussistenza  delle  condizioni
ostative di cui all'articolo 10, comma 7, lettere a), b)  e  c),  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3
giugno 1998, n. 252. 
  4. Le prefetture-uffici territoriali  del  Governo  delle  province
indicate al comma 1 effettuano i controlli  antimafia  sui  contratti
pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto
lavori,  servizi   e   forniture,   nonche'   sugli   interventi   di
ricostruzione affidati  da  soggetti  privati  e  finanziati  con  le
erogazioni e le concessioni  di  provvidenze  pubbliche,  secondo  le
modalita' stabilite  dalle  linee  guida  indicate  dal  comitato  di
coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi  opere,  anche  in
deroga a quanto previsto  dal  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. 
  5.  Per  l'efficacia  dei  controlli  antimafia  e'   prevista   la
tracciabilita' dei flussi finanziari relativi alle erogazioni e  alle
concessioni di provvidenze pubbliche, di cui  alla  legge  13  agosto
2010, n. 136, a favore di soggetti  privati  per  l'esecuzione  degli
interventi di ricostruzione e ripristino. 
  6. Si applicano le  modalita'  attuative  di  cui  al  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  18  ottobre  2011,  recante
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli  eventi
sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile  2009  ed  ulteriori
disposizioni  di  protezione  civile»,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2012. 
  7. All'attuazione del presente  articolo  si  provvede  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 10 del DPR  3  giugno
          1998, n. 252 ( Informazioni del prefetto) 
              "Art. 10. Informazioni del prefetto 
              1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, ed in  deroga
          alle disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 8
          agosto  1994,  n.  490  ,  fatto  salvo   il   divieto   di
          frazionamento di cui al comma 2 del predetto  articolo,  le
          pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici  e  gli  altri
          soggetti  di  cui  all'articolo  1,  devono  acquisire   le
          informazioni di cui al comma 2 del presente articolo, prima
          di  stipulare,  approvare  o  autorizzare  i  contratti   e
          subcontratti, ovvero prima di rilasciare  o  consentire  le
          concessioni o erogazioni indicati  nell'articolo  10  della
          legge 31 maggio 1965, n. 575 , il cui valore sia: 
              a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in
          attuazione delle direttive comunitarie in materia di  opere
          e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche  forniture,
          indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati; 
              b) superiore a 300 milioni di lire per  le  concessioni
          di acque pubbliche o di beni demaniali per  lo  svolgimento
          di attivita' imprenditoriali, ovvero per la concessione  di
          contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo  o  altre
          erogazioni  dello  stesso  tipo  per  lo   svolgimento   di
          attivita' imprenditoriali; 
              c) superiore a 300 milioni di lire per l'autorizzazione
          di  subcontratti,  cessioni  o  cottimi,   concernenti   la
          realizzazione di opere o lavori pubblici o  la  prestazione
          di servizi o forniture pubbliche. 
              2. Quando,  a  seguito  delle  verifiche  disposte  dal
          prefetto,  emergono  elementi  relativi  a   tentativi   di
          infiltrazione mafiosa nelle societa' o imprese interessate,
          le   amministrazioni   cui   sono   fornite   le   relative
          informazioni,   non   possono   stipulare,   approvare    o
          autorizzare i contratti o  subcontratti,  ne'  autorizzare,
          rilasciare  o  comunque  consentire  le  concessioni  e  le
          erogazioni. 
              3.  Le  informazioni  del  prefetto,   sono   richieste
          dall'amministrazione interessata, indicando l'oggetto e  il
          valore   del   contratto,   subcontratto,   concessione   o
          erogazione  ed   allegando,   esclusivamente,   copia   del
          certificato di iscrizione dell'impresa presso la camera  di
          commercio, industria, artigianato e  agricoltura  corredato
          della apposita dicitura antimafia.  Nel  caso  di  societa'
          consortili o di consorzi, il certificato e'  integrato  con
          la indicazione dei  consorziati  che  detengono  una  quota
          superiore al 10%  del  capitale  o  del  fondo  consortile,
          nonche' dei consorziati per conto  dei  quali  la  societa'
          consortile o il  consorzio  opera  in  modo  esclusivo  nei
          confronti della pubblica amministrazione. Per le imprese di
          costruzioni il certificato e' integrato  con  l'indicazione
          del direttore tecnico. 
              4. In luogo o ad integrazione del certificato di cui al
          comma 3 puo' essere allegata una dichiarazione  del  legale
          rappresentante recante le medesime indicazioni. 
              5. Ai fini di cui ai commi  1  e  2,  la  richiesta  di
          informazioni e' inoltrata al prefetto della provincia nella
          quale  hanno  residenza  o  sede  le  persone  fisiche,  le
          imprese,  le  associazioni,  le  societa'  o   i   consorzi
          interessati ai contratti e subcontratti di cui al comma  1,
          lettere a) e c), o che  siano  destinatari  degli  atti  di
          concessione o erogazione  di  cui  alla  lettera  b)  dello
          stesso comma 1. 
              6.  La  richiesta  puo'  essere  effettuata  anche  dal
          soggetto  privato  interessato  o  da  persona  da   questi
          specificamente     delegata,      previa      comunicazione
          all'amministrazione   destinataria   di   voler   procedere
          direttamente a tale adempimento. La delega  deve  risultare
          da atto recante sottoscrizione autenticata  e  deve  essere
          esibita  unitamente  ad  un  documento  di  identificazione
          personale. In ogni  caso  la  prefettura  fa  pervenire  le
          informazioni direttamente all'amministrazione indicata  dal
          richiedente. 
              7. Ai fini di cui al comma 2 le situazioni relative  ai
          tentativi di infiltrazione mafiosa sono desunte: 
              a)  dai  provvedimenti  che   dispongono   una   misura
          cautelare o il giudizio, ovvero  che  recano  una  condanna
          anche non definitiva per taluno dei  delitti  di  cui  agli
          articoli 629, 644, 648-bis, e 648-ter del codice penale,  o
          dall'articolo 51, comma  3-bis,  del  codice  di  procedura
          penale; 
              b) dalla proposta o dal provvedimento  di  applicazione
          di taluna delle misure di cui agli articoli  2-bis,  2-ter,
          3-bis e 3-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575 ; 
              c)  dagli  accertamenti  disposti  dal  prefetto  anche
          avvalendosi  dei  poteri  di  accesso  e  di   accertamento
          delegati dal Ministro  dell'interno,  ovvero  richiesti  ai
          prefetti competenti per  quelli  da  effettuarsi  in  altra
          provincia. 
              8. La prefettura competente  estende  gli  accertamenti
          pure ai soggetti, residenti nel territorio dello Stato, che
          risultano poter determinare in qualsiasi modo le  scelte  o
          gli  indirizzi  dell'impresa  e,  anche  sulla  documentata
          richiesta   dell'interessato,   aggiorna   l'esito    delle
          informazioni al venir meno delle circostanze  rilevanti  ai
          fini  dell'accertamento  dei  tentativi  di   infiltrazione
          mafiosa. 
              9.  Le   disposizioni   dell'articolo   1-septies   del
          decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629  ,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982,  n.  726,  come
          successivamente integrato dalla legge 15 novembre 1988,  n.
          486,  non  si  applicano  alle  informazioni  previste  dal
          presente articolo,  salvo  che  gli  elementi  o  le  altre
          indicazioni  fornite  siano   rilevanti   ai   fini   delle
          valutazioni discrezionali ammesse dalla legge.  Sono  fatte
          salve le procedure di selezione previste dalle disposizioni
          in  vigore  in  materia  di  appalti,  comprese  quelle  di
          recepimento di direttive europee." 
              La legge 13 agosto 2012, n. 136 e' stato pubblica sulla
          gazzetta ufficiale 23 agosto 2010, n. 196; 
              Il  DPCM  18  ottobre  2011e'  stato  pubblicato  sulla
          gazzetta ufficiale25 gennaio 2012, n. 20;