Art. 6 
 
Sospensione processi  civili,  penali,  amministrativi  e  tributari,
  rinvio delle udienze e sospensione  dei  termini,  comunicazione  e
  notifica di atti 
  1. Fino al (( 31 dicembre 2012 )), sono sospesi i processi civili e
amministrativi e quelli di competenza  di  ogni  altra  giurisdizione
speciale pendenti alla data del 20  maggio  2012  presso  gli  uffici
giudiziari aventi sede nei comuni colpiti  dal  sisma,  ad  eccezione
delle cause di competenza del tribunale per i minorenni, delle  cause
relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti  per
l'adozione  di  provvedimenti  in  materia  di   amministrazione   di
sostegno, di interdizione, di  inabilitazione,  ai  procedimenti  per
l'adozione di ordini di protezione  contro  gli  abusi  familiari,  a
quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura  civile  e  in
genere delle cause  rispetto  alle  quali  la  ritardata  trattazione
potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso,
la dichiarazione di urgenza e' fatta dal  presidente  in  calce  alla
citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le  cause
gia'  iniziate,  con  provvedimento  del  giudice  istruttore  o  del
collegio, egualmente non impugnabile. 
  2. Fino al (( 31 dicembre 2012 )), sono altresi' sospesi i  termini
per il compimento di qualsiasi atto  del  procedimento  che  chiunque
debba svolgere negli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di  cui
all'articolo 1, comma 2. 
  3. Sono rinviate d'ufficio, a data successiva  al  ((  31  dicembre
2012 )), le udienze processuali civili e amministrative e  quelle  di
competenza di ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti  o  i
loro difensori, con  nomina  antecedente  al  20  maggio  2012,  sono
soggetti che, alla data del 20 maggio 2012, erano residenti o avevano
sede nei comuni interessati dal sisma. E' fatta salva la facolta' dei
soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio. 
  4. Per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 erano residenti,
avevano  sede  operativa  o   esercitavano   la   propria   attivita'
lavorativa, produttiva o  di  funzione  nei  comuni  interessati  dal
sisma, il decorso dei  termini  perentori,  legali  e  convenzionali,
sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni  e  decadenze  da
qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonche' dei termini  per  gli
adempimenti contrattuali e' sospeso dal  20  maggio  2012  al  ((  31
dicembre 2012 )) e riprende a decorrere dalla  fine  del  periodo  di
sospensione. Ove il  decorso  abbia  inizio  durante  il  periodo  di
sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo. Sono
altresi' sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi  dei  medesimi
soggetti, i termini  relativi  ai  processi  esecutivi  e  i  termini
relativi  alle  procedure   concorsuali,   nonche'   i   termini   di
notificazione dei processi verbali, di esecuzione  del  pagamento  in
misura ridotta, di  svolgimento  di  attivita'  difensiva  e  per  la
presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. 
  5. Nei riguardi degli stessi soggetti di cui al comma 2, i  termini
di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 21  maggio
2012 al (( 31  dicembre  2012  )),  relativi  a  vaglia  cambiari,  a
cambiali e ad ogni altro  titolo  di  credito  o  atto  avente  forza
esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a
favore dei debitori ed obbligati, anche  in  via  di  regresso  o  di
garanzia,   salva   la   facolta'   degli   stessi   di   rinunciarvi
espressamente. 
  6. Per il periodo di cui al comma 1, ove di  competenza  di  uffici
giudiziari aventi sede nei comuni individuati ai sensi  dell'articolo
1, sono sospesi i  termini  stabiliti  per  la  fase  delle  indagini
preliminari, nonche' i termini per proporre querela e  sono  altresi'
sospesi i processi penali, in qualsiasi stato e grado, pendenti  alla
data del 20  maggio  2012.  Nel  procedimento  di  esecuzione  e  nel
procedimento di sorveglianza, si osservano in quanto  compatibili  le
disposizioni (( di cui all'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969,  n.
742, e successive modificazioni )). 
  7. Nei processi penali in cui, alla data del 20  maggio  2012,  una
delle parti o dei loro difensori, nominati prima della medesima data,
era residente nei comuni colpiti dal sisma: 
    a) sono sospesi, fino al 31 dicembre 2012, i termini previsti dal
codice di procedura penale a pena di inammissibilita' o decadenza per
lo svolgimento di  attivita'  difensiva  e  per  la  proposizione  di
reclami o impugnazioni; 
    b) salvo quanto previsto al comma  8,  il  giudice,  ove  risulti
contumace o assente una delle parti o  dei  loro  difensori,  dispone
d'ufficio il rinvio a data successiva al 31 dicembre 2012. 
  8. La sospensione di cui ai commi 6 e 7 non opera per l'udienza  di
convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per
la convalida dei sequestri, e nei processi con imputati in  stato  di
custodia cautelare. La sospensione di cui al comma 6  non  opera  nei
processi a carico di imputati minorenni. La  sospensione  di  cui  al
comma 7 non opera, altresi', qualora le parti processuali interessate
o i relativi difensori rinuncino alla stessa. 
  9. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo  in  cui
il processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei  commi
6 e 7, lettera a), nonche' durante il tempo in  cui  il  processo  e'
rinviato (( ai sensi del comma 7, lettera b) )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  2della  legge  7
          ottobre 1969, n. 742: 
              "Art.2. In materia penale la  sospensione  dei  termini
          procedurali, compresi quelli stabiliti per  la  fase  delle
          indagini preliminari, non opera nei  procedimenti  relativi
          ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi  o
          i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini. 
              La sospensione dei termini delle  indagini  preliminari
          di cui al primo comma non opera nei procedimenti per  reati
          di criminalita' organizzata (5). 
              Nei procedimenti per reati la cui  prescrizione  maturi
          durante la  sospensione  o  nei  successivi  quarantacinque
          giorni, ovvero nelle ipotesi in  cui  durante  il  medesimo
          periodo scadano o siano prossimi a scadere i termini  della
          custodia cautelare, il giudice che procede pronuncia, anche
          di ufficio, ordinanza  non  impugnabile  con  la  quale  e'
          specificamente  motivata   e   dichiarata   l'urgenza   del
          processo. In tal  caso  i  termini  processuali  decorrono,
          anche nel periodo  feriale,  dalla  data  di  notificazione
          dell'ordinanza.  Nel  corso  delle   indagini   preliminari
          l'urgenza e' dichiarata nella stessa forma dal  giudice  su
          richiesta del pubblico ministero. 
              Nel corso delle indagini  preliminari,  quando  occorre
          procedere con la massima urgenza  nel  periodo  feriale  al
          compimento di atti rispetto ai quali opera  la  sospensione
          dei termini stabilita dall'articolo 1, il  giudice  per  le
          indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero o
          della persona sottoposta alle indagini o del suo difensore,
          pronuncia  ordinanza  nella   quale   sono   specificamente
          enunciate le ragioni dell'urgenza e la natura degli atti da
          compiere. Allo stesso modo il pubblico  ministero  provvede
          con decreto motivato quando deve  procedere  al  compimento
          degli  atti  previsti  dall'articolo  360  del  codice   di
          procedura penale. 
              Gli avvisi sono notificati alle parti o  ai  difensori.
          Essi devono far menzione dell'ordinanza o del decreto  e  i
          termini decorrono dalla data di notificazione. 
              La sospensione dei  termini  non  opera  nelle  ipotesi
          previste dall'articolo 467 del codice di procedura penale. 
              Quando  nel  corso  del  dibattimento  si  presenta  la
          necessita'  di  assumere  prove  nel  periodo  feriale,  si
          procede a norma dell'articolo 467 del codice  di  procedura
          penale. Se  le  prove  non  sono  state  gia'  ammesse,  il
          giudice, nella prima udienza successiva, provvede  a  norma
          dell'articolo 495 dello stesso codice; le prove  dichiarate
          inammissibili non possono essere utilizzate."