Art. 7 
 
 
                Deroga al patto di stabilita' interno 
 
  1. Al fine di fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del 20  e
29 maggio 2012 e di agevolare la ripresa delle attivita', su proposta
dei Presidenti di cui all'articolo 1, comma 2, per l'anno  2012,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 giugno
2012, gli obiettivi  del  patto  di  stabilita'  dei  Comuni  di  cui
all'articolo 1, comma 1,  sono  migliorati  in  modo  da  determinare
effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo  complessivo
di euro 40 milioni di euro per i comuni della regione  Emilia-Romagna
e di euro 5 milioni di euro per i comuni di  ciascuna  delle  regioni
Lombardia  e  Veneto.  Alla  compensazione  dei  conseguenti  effetti
finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal  presente  comma,
(( pari a )) 50 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante
corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo
6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge 7
          ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 4 dicembre 2008, n. 189: 
              "Art. 6. Disposizioni finanziarie e finali 
              1. L'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  61
          della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per
          le aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779  milioni  di
          euro per l'anno 2008 e di 528 milioni di  euro  per  l'anno
          2009. 
              1-bis. Le  risorse  rivenienti  dalla  riduzione  delle
          dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono  iscritte  nel
          Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
          cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307. 
              1-ter.    Alla    copertura    dell'onere     derivante
          dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2,  comma  8,  e
          5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per
          l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno  2009,  si
          provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
          cui al comma 1-bis per gli importi, al fine  di  compensare
          gli effetti in termini di indebitamento netto,  di  cui  al
          comma 1. 
              1.-quater. Una quota delle risorse iscritte  nel  Fondo
          per interventi strutturali di politica economica  ai  sensi
          del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni  di
          euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di  euro  per  l'anno
          2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i
          medesimi anni. 
              2.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
          le finalita' previste dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti."