(( Art. 7 bis 
 
 
                    Crediti vantati dalle imprese 
 
  1. La pubblica amministrazione, inclusi le regioni, gli enti locali
e gli enti del Servizio sanitario nazionale,  provvede  al  pagamento
dei  crediti  certi,  liquidi  ed  esigibili  vantati  dalle  imprese
fornitrici di beni e servizi o esecutrici di opere pubbliche, ubicate
nei territori colpiti dagli eventi sismici del  maggio  2012  di  cui
all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze
1ยบ giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  130  del  6
giugno 2012, entro il termine di sessanta giorni, fermo  restando  il
rispetto dei saldi di finanza pubblica e, per gli enti  territoriali,
compatibilmente con i vincoli derivanti dall'applicazione  del  patto
di stabilita' interno )).