(( Art. 2-quater 
 
 
 Disposizioni urgenti per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato 
 
  1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento adottato  ai
sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997,  n.  127,
in attuazione delle modifiche apportate dai commi 2 e 3 del  presente
articolo al decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile  1982,
n. 337, e al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334: 
    a) per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso  alla
qualifica iniziale del ruolo degli  operatori  e  collaboratori,  con
esclusione della nomina ad operatore tecnico ai  sensi  dell'articolo
5, comma 4, del  medesimo  decreto  n.  337  del  1982,  nonche'  per
l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei periti tecnici,  dei
direttori tecnici e dei direttivi medici della Polizia di  Stato,  si
applicano gli stessi limiti di eta' previsti per la partecipazione al
concorso  pubblico  per  l'accesso  alle  qualifiche   iniziali   dei
corrispondenti ruoli del personale che espleta attivita' di polizia; 
    b) per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso  alla
qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici  si  applicano  gli
stessi limiti di eta' previsti  per  la  partecipazione  al  concorso
pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti
ed assistenti, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. 
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile  1982,  n.
337, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5: 
      1) al comma  1,  dopo  le  parole:  «che  abbiano  i  requisiti
generali per la  partecipazione  ai  pubblici  concorsi  indetti  per
l'accesso alle carriere civili  delle  amministrazioni  dello  Stato»
sono inserite le seguenti: «, salvo  limiti  di  eta'  stabiliti  dal
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6,  della  legge
15 maggio 1997, n. 127,»; 
      2) al comma 4, dopo le parole: «purche' siano in  possesso  dei
requisiti di cui ai commi 1 e 2» sono aggiunte le seguenti: «,  salvo
quello relativo ai limiti di eta'»; 
    b) all'articolo 20-quater, comma 1, lettera  b),  primo  periodo,
dopo le parole: «possono partecipare i cittadini italiani in possesso
dei requisiti generali per la partecipazione  ai  pubblici  concorsi»
sono inserite le seguenti: «, salvo  limiti  di  eta'  stabiliti  dal
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6,  della  legge
15 maggio 1997, n. 127,»; 
    c) all'articolo 25-bis, comma 1, primo periodo, dopo  le  parole:
«possono partecipare i cittadini italiani in possesso  dei  requisiti
generali per la partecipazione ai pubblici concorsi» sono inserite le
seguenti: «, salvo limiti di eta' stabiliti dal regolamento  adottato
ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge  15  maggio  1997,  n.
127,». 
  3. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, comma 1, le  parole:  «concorso  pubblico  per
esami» sono sostituite dalle seguenti: «concorso pubblico per  titoli
ed esami»; 
    b) all'articolo 31, comma 1, dopo il primo periodo,  e'  inserito
il seguente: «I limiti di eta' per la partecipazione al concorso sono
quelli stabiliti dal regolamento adottato ai sensi  dell'articolo  3,
comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127»; 
    c) all'articolo 46, comma 1, dopo il primo periodo,  e'  inserito
il seguente: «I limiti di eta' per la partecipazione al concorso sono
quelli stabiliti dal regolamento adottato ai sensi  dell'articolo  3,
comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo  3  della
          legge 15  maggio  1997,  n.  127  (Misure  urgenti  per  lo
          snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei
          procedimenti di decisione e di controllo): 
              «6. La partecipazione ai concorsi indetti da  pubbliche
          amministrazioni non e' soggetta a  limiti  di  eta',  salvo
          deroghe    dettate    da    regolamenti    delle    singole
          amministrazioni connesse alla  natura  del  servizio  o  ad
          oggettive necessita' dell'amministrazione.». 
              Si riporta il testo dell'articolo  6  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  24  aprile  1982,   n.   335
          (Ordinamento del  personale  della  Polizia  di  Stato  che
          espleta funzioni di polizia): 
              «Art. 6. (Nomina ad agente). -  1.  L'assunzione  degli
          agenti di polizia avviene mediante  pubblico  concorso,  al
          quale possono partecipare i cittadini italiani in  possesso
          dei seguenti requisiti: 
              a) godimento dei diritti politici; 
              b) eta' stabilita dal  regolamento  adottato  ai  sensi
          dell'articolo 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,  n.
          127; 
              c)  idoneita'  fisica,  psichica  e   attitudinale   al
          servizio di polizia,  secondo  i  requisiti  stabiliti  con
          regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400; 
              d) titolo di studio della scuola dell'obbligo; 
              e)  qualita'  morali  e  di  condotta  previste   dalle
          disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1  febbraio
          1989, n. 53. 
              2. Al concorso non sono ammessi coloro che  sono  stati
          espulsi  dalle  forze  armate,   dai   corpi   militarmente
          organizzati o destituiti  da  pubblici  uffici,  che  hanno
          riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi
          o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 
              3. Sono fatte salve  le  disposizioni  di  legge  o  di
          regolamento relative all'immissione nel ruolo degli  agenti
          di Polizia di Stato del personale assunto  ai  sensi  della
          legge 8 luglio 1980, n. 343,  dell'articolo  3,  comma  65,
          della legge 24 dicembre 1993, n. 537,  e  dell'articolo  6,
          comma  4,  della  legge  31   marzo   2000,   n.   78.   Le
          specializzazioni   conseguite   nella   forza   armata   di
          provenienza  sono  riconosciute  valide,  purche'  previste
          nell'ordinamento della Polizia di Stato. I  posti  che  non
          vengono coperti con i reclutamenti  previsti  dal  presente
          comma sono attribuiti agli altri aspiranti al  reclutamento
          di cui ai commi precedenti. 
              4. I vincitori delle procedure di reclutamento  ammessi
          al corso di formazione sono nominati allievi di polizia. 
              5. Possono  essere  inoltre  nominati  allievi  agenti,
          nell'ambito  delle  vacanze  disponibili,  ed   ammessi   a
          frequentare il primo corso di formazione utile, il  coniuge
          ed i figli superstiti, nonche' i  fratelli,  qualora  unici
          superstiti,  degli  appartenenti  alle  Forze  di   Polizia
          deceduti o resi permanentemente invalidi al  servizio,  con
          invalidita'  non  inferiore  all'ottanta  per  cento  della
          capacita' lavorativa, a causa di azioni  criminose  di  cui
          all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,  n.
          388, ovvero per  effetto  di  ferite  o  lesioni  riportate
          nell'espletamento di  servizi  di  polizia  o  di  soccorso
          pubblico i quali ne facciano richiesta,  purche'  siano  in
          possesso dei requisiti di cui al comma 1, e non si  trovino
          nelle condizioni di cui al comma 2. 
              6. Le disposizioni di cui  al  comma  5  si  applicano,
          altresi', al coniuge ed ai  figli  superstiti,  nonche'  ai
          fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle
          Forze di Polizia deceduti o resi  permanentemente  invalidi
          al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta  per
          cento della capacita' lavorativa, per effetto di  ferite  o
          lesioni    riportate    nell'espletamento    di    missioni
          internazionali di pace. 
              7.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite  le  modalita'  di
          svolgimento  del  concorso  e  delle  altre  procedure   di
          reclutamento,    la    composizione    delle    commissione
          esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria
          finale.». 
              Si riporta il  testo  degli  articoli  5,  20-quater  e
          25-bis, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
          aprile  1982,  n.  337  (Ordinamento  del  personale  della
          Polizia di Stato che espleta attivita'  tecnico-scientifica
          o tecnica), come modificati dalla presente legge: 
              «Art. 5. (Nomina ad operatore tecnico). - 1.  L'accesso
          alla  qualifica  iniziale  del  ruolo  degli  operatori   e
          collaboratori tecnici avviene  mediante  pubblico  concorso
          per esami al quale sono ammessi a partecipare  i  cittadini
          italiani  che  abbiano  i   requisiti   generali   per   la
          partecipazione ai pubblici concorsi indetti  per  l'accesso
          alle carriere civili  delle  amministrazioni  dello  Stato,
          salvo limiti di eta' stabiliti dal regolamento adottato  ai
          sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997,
          n. 127, e siano in possesso  del  titolo  di  studio  della
          scuola dell'obbligo. 
              2.  L'idoneita'  fisica,  psichica  e  attitudinale  al
          servizio  dei  candidati  e'   accertata   secondo   quanto
          stabilito con regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23
          agosto 1988, n. 400. 
              3. I  vincitori  del  concorso  sono  nominati  allievi
          operatori tecnici e sono destinati a frequentare  un  corso
          di formazione a carattere teorico-pratico della  durata  di
          quattro mesi, finalizzato all'inserimento dei candidati  in
          ciascuno dei settori tecnici di cui all'articolo 1, secondo
          le esigenze dell'Amministrazione. 
              4. Possono essere inoltre  nominati  allievi  operatori
          tecnici, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed  ammessi
          a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge
          ed i figli superstiti, nonche' i  fratelli,  qualora  unici
          superstiti,  degli  appartenenti  alle  Forze  di   Polizia
          deceduti o resi permanentemente invalidi al  servizio,  con
          invalidita'  non  inferiore  all'ottanta  per  cento  della
          capacita' lavorativa, a causa di azioni  criminose  di  cui
          all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,  n.
          388, ovvero per  effetto  di  ferite  o  lesioni  riportate
          nell'espletamento di  servizi  di  polizia  o  di  soccorso
          pubblico i quali ne facciano richiesta,  purche'  siano  in
          possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, salvo  quello
          relativo ai limiti di eta'. 
              5. Le disposizioni di cui  al  comma  4  si  applicano,
          altresi', al coniuge ed  i  figli  superstiti,  nonche'  ai
          fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle
          Forze di Polizia deceduti o resi  permanentemente  invalidi
          al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta  per
          cento della capacita' lavorativa, per effetto di  ferite  o
          lesioni    riportate    nell'espletamento    di    missioni
          internazionali di pace. 
              6. Gli allievi operatori tecnici che  abbiano  superato
          gli esami di fine corso e abbiano ottenuto il  giudizio  di
          idoneita' sono nominati operatori tecnici in prova, secondo
          l'ordine di graduatoria.  Superato  il  periodo  di  prova,
          vengono nominati operatori tecnici. 
              7. Si applicano le  disposizioni  di  cui  al  primo  e
          secondo comma dell'articolo 59 della legge 1° aprile  1981,
          n. 121. 
              8.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite  le  modalita'  di
          svolgimento  del  concorso  e  delle  altre  procedure   di
          reclutamento,    la    composizione    della    commissione
          esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria
          finale.» 
              «Art. 20-quater. (Nomina a vice revisore tecnico). - 1.
          La nomina alla qualifica iniziale del  ruolo  dei  revisori
          tecnici si consegue: 
              a)  nel  limite  del  settanta  per  cento  dei   posti
          disponibili, al  31  dicembre  di  ogni  anno,  in  ciascun
          profilo professionale, mediante concorso interno per titoli
          e  superamento   di   una   prova   pratica   a   carattere
          professionale, anche mediante un  questionario  a  risposta
          multipla, tendente ad accertare il  grado  di  preparazione
          tecnico professionale, e successivo corso di formazione  di
          durata non inferiore a sei mesi. Al concorso  sono  ammessi
          gli appartenenti al ruolo degli operatori  e  collaboratori
          tecnici   in   possesso   dell'abilitazione   professionale
          eventualmente  prevista   dalla   legge   per   l'esercizio
          dell'attivita' propria del  profilo  professionale  per  il
          quale si concorre, che abbiano compiuto  alla  stessa  data
          quattro anni di effettivo servizio e non abbiano  riportato
          nei due anni precedenti sanzioni  disciplinari  piu'  gravi
          della deplorazione.  Il  trenta  per  cento  dei  posti  e'
          riservato  al  personale  con  qualifica  di  collaboratore
          tecnico capo; 
              b) nel limite del restante trenta per cento  dei  posti
          disponibili, mediante concorso pubblico per  esame  scritto
          al  quale  possono  partecipare  i  cittadini  italiani  in
          possesso dei requisiti generali per  la  partecipazione  ai
          pubblici concorsi,  salvo  limiti  di  eta'  stabiliti  dal
          regolamento adottato ai sensi  dell'articolo  3,  comma  6,
          della legge 15 maggio 1997, n. 127,  e  di  un  diploma  di
          istruzione professionale almeno triennale conseguito presso
          un istituto statale, o, comunque, riconosciuto dallo Stato,
          ovvero, ove non sia previsto il  suddetto  diploma,  di  un
          diploma o di un attestato  di  qualifica  rilasciato  dalle
          regioni al termine di  corsi  di  durata  almeno  triennale
          nell'ambito   della   formazione   professionale,   nonche'
          dell'abilitazione  professionale   eventualmente   prevista
          dalla legge  per  l'esercizio  dell'attivita'  propria  del
          profilo professionale per il quale si concorre. L'idoneita'
          fisica, psichica e attitudinale al servizio  dei  candidati
          e' accertata secondo quanto stabilito con  regolamento  del
          Ministro dell'interno, da emanare  ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.  Il  dieci
          per  cento  dei  posti  disponibili   e'   riservato,   con
          esclusione del limite di eta', al personale del ruolo degli
          operatori e  dei  collaboratori  tecnici  in  possesso  del
          prescritto   titolo   di   studio    e    dell'abilitazione
          professionale  eventualmente  prevista  dalla   legge.   La
          commissione giudicatrice del concorso  viene  integrata  da
          esperti delle materie attinenti alle mansioni tecniche  che
          il personale dovra' svolgere. I vincitori del concorso sono
          nominati allievi vice revisori tecnici con  il  trattamento
          economico di cui all'articolo  59  della  legge  1°  aprile
          1981, n.  121,  e  destinati  a  frequentare  un  corso  di
          formazione tecnico professionale di durata non inferiore  a
          sei mesi. Al termine del  corso  gli  allievi  che  abbiano
          superato le prove teorico-pratiche conclusive e ottenuto il
          giudizio di idoneita' sono nominati vice  revisori  tecnici
          in prova. 
              2.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite  le  modalita'  di
          svolgimento del concorso, comprese le  eventuali  forme  di
          preselezione,    la    composizione    della    commissione
          esaminatrice e le modalita' di svolgimento dei corsi di cui
          al comma 1, in relazione alle mansioni tecniche previste  e
          quelle di svolgimento degli esami di fine corso. 
              3. Con i bandi dei  concorsi  di  cui  al  comma  1  si
          procede alla ripartizione dei posti  messi  a  concorso  in
          relazione alle disponibilita' esistenti nei contingenti  di
          ciascun profilo professionale. 
              4. Al termine dei concorsi  di  cui  al  comma  1  sono
          formate   tante   graduatorie   quanti   sono   i   profili
          professionali individuati nel relativo bando.  I  candidati
          collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun  profilo
          vengono  dichiarati  vincitori  ed  inseriti  in   un'unica
          graduatoria  finale  del  concorso  secondo  il   punteggio
          riportato. 
              5. Coloro che al termine del  corso  sono  riconosciuti
          idonei  conseguono  la  nomina  a  vice  revisore   tecnico
          nell'ordine della graduatoria finale del corso, formata con
          le modalita' di cui al comma 4. 
              5-bis. I vincitori del concorso  di  cui  al  comma  1,
          lettera a),  conseguono  la  nomina  a  vice  revisore  con
          decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo  a
          quello nel quale  si  sono  verificate  le  vacanze  e  con
          decorrenza economica dal giorno  successivo  alla  data  di
          conclusione del corso di formazione.» 
              «Art. 25-bis. (Concorso pubblico per la nomina  a  vice
          perito  tecnico).  -  1.  Al  concorso  pubblico   di   cui
          all'articolo 25, comma 1, lettera a), possono partecipare i
          cittadini italiani in possesso dei requisiti  generali  per
          la partecipazione ai pubblici  concorsi,  salvo  limiti  di
          eta'  stabiliti   dal   regolamento   adottato   ai   sensi
          dell'articolo 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,  n.
          127,  e  di  specifico  titolo   di   studio   d'istruzione
          secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per
          il conseguimento del diploma  universitario,  nonche',  ove
          sia previsto  dalla  legge,  del  diploma  o  attestato  di
          abilitazione, tutti attinenti all'esercizio  dell'attivita'
          inerente al profilo professionale per il quale si concorre.
          L'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio dei
          candidati  e'  accertata  secondo  quanto   stabilito   con
          regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400. 
              2. Gli appartenenti  al  ruolo  dei  revisori  tecnici,
          possono partecipare al concorso, con riserva  di  un  sesto
          dei posti purche'  in  possesso  del  titolo  di  studio  e
          dell'eventuale  diploma   o   attestato   di   abilitazione
          professionale di cui al comma 1. 
              3. A parita' di merito, l'appartenenza alla Polizia  di
          Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando  gli
          altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti. 
              4. Il concorso e' articolato in una prova scritta ed un
          colloquio, che vertono sulle materie attinenti ai  tipi  di
          specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti
          ad accertare il possesso delle capacita' professionali  per
          assolvere le funzioni previste dall'art. 24. 
              5.  Gli  specifici  titoli  di  studio  di   istruzione
          secondaria di secondo grado, nonche' i diplomi o  attestati
          di abilitazione  all'esercizio  di  attivita'  inerenti  al
          profilo professionale che devono possedere i candidati,  le
          materie oggetto delle prove di esame e il numero dei  posti
          da mettere a concorso  per  ciascun  profilo  professionale
          sono stabiliti dal bando di concorso. 
              6. Al termine delle prove d'esame, sono compilate tante
          graduatorie quanti sono i  profili  professionali  previsti
          dal bando di concorso. 
              7. I candidati collocatisi utilmente nella  graduatoria
          di ciascun profilo sono dichiarati vincitori del concorso e
          vengono  inseriti  in  un'unica  graduatoria   finale   del
          concorso secondo il punteggio riportato. 
              8. I vincitori del concorso sono nominati allievi  vice
          periti tecnici con il trattamento economico di cui all'art.
          59 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e  sono  destinati  a
          frequentare, un corso della  durata  di  almeno  sei  mesi,
          preordinato  alla  formazione   tecnico-professionale   per
          l'assolvimento  delle  specifiche  funzioni   inerenti   ai
          profili professionali per  i  quali  e'  stato  indetto  il
          concorso. I frequentatori gia' appartenenti  ai  ruoli  del
          personale della  Polizia  di  Stato  che  presta  attivita'
          tecnico-scientifica  o  tecnica  conservano  la   qualifica
          rivestita all'atto dell'ammissione al corso. 
              9.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite  le  modalita'  di
          svolgimento del concorso, comprese le  eventuali  forme  di
          preselezione,    la    composizione    della    commissione
          esaminatrice e le modalita' di svolgimento  dei  corsi,  in
          relazione alle mansioni tecniche previste  e  quelle  degli
          esami di fine corso. 
              10. I frequentatori  che  abbiano  superato  gli  esami
          teorico-pratico di fine corso e  ottenuto  il  giudizio  di
          idoneita'  sono  nominati  vice  periti  tecnici  in  prova
          secondo l'ordine di  graduatoria  dell'esame  finale.  Tale
          graduatoria e' formata con le  modalita'  previste  per  la
          graduatoria del concorso.». 
              Si riporta il testo degli  articoli  3,  31  e  46  del
          decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.  334  (Riordino  dei
          ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia  di
          Stato, a norma dell'articolo 5, comma  1,  della  legge  31
          marzo 2000, n. 78), come modificati dalla presente legge: 
              «Art. 3.  (Accesso  alla  carriera  dei  funzionari  di
          Polizia). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale del  ruolo
          dei  commissari  avviene  mediante  concorso  pubblico  per
          titoli ed esami, al quale possono partecipare  i  cittadini
          italiani che godono dei diritti  politici  e  che  sono  in
          possesso dei requisiti previsti dai provvedimenti di cui ai
          commi 2 e 3. I limiti di  eta'  per  la  partecipazione  al
          concorso sono quelli stabiliti dal regolamento adottato  ai
          sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997,
          n. 127. Le  qualita'  morali  e  di  condotta  sono  quelle
          previste dalle disposizioni di cui all'articolo  35,  comma
          6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              2. Con decreto del Ministro dell'interno,  di  concerto
          con il Ministro per la funzione pubblica e con il  Ministro
          dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  sono
          indicati la classe di appartenenza dei corsi di  studio  ad
          indirizzo  giuridico  ed  economico  il   cui   superamento
          costituisce condizione per la partecipazione  al  concorso.
          Sono fatti salvi i diplomi di laurea in giurisprudenza e in
          scienze   politiche   rilasciati   secondo    l'ordinamento
          didattico  vigente  prima  del  suo  adeguamento  ai  sensi
          dell'articolo l7, comma 95, della legge 15 maggio 1997,  n.
          127, e delle sue disposizioni attuative. 
              3.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23
          agosto 1988, n. 400, sono previste le  eventuali  forme  di
          preselezione per la partecipazione al concorso  di  cui  al
          comma 1, le prove di esame, scritte ed orali, le  prime  in
          numero non inferiore a due, le modalita' di svolgimento dei
          concorsi, di composizione delle commissioni esaminatrici  e
          di formazione delle graduatorie. 
              4.  Nel  limite  del  venti   per   cento   dei   posti
          disponibili, determinati con  le  modalita'  stabilite  dal
          regolamento di cui al comma  3,  l'accesso  alla  qualifica
          iniziale del ruolo dei commissari avviene mediante concorso
          interno per titoli e per  esami,  consistenti  nelle  prove
          previste per il concorso di cui al comma  1,  al  quale  e'
          ammesso a partecipare il personale della Polizia  di  Stato
          in  possesso  del  prescritto  diploma  di  laurea  e   dei
          requisiti  attitudinali  richiesti,  il  quale  non   abbia
          riportato,   nei   tre   anni   precedenti,   la   sanzione
          disciplinare della deplorazione o altra sanzione piu' grave
          ed abbia  riportato,  nello  stesso  periodo,  un  giudizio
          complessivo non inferiore a «buono». Per il  personale  con
          qualifica inferiore a quella di vice ispettore o  qualifica
          corrispondente e' richiesta un'anzianita'  di  servizio  di
          almeno tre anni alla data del bando che indice il concorso. 
              5. Ai concorsi non sono ammessi coloro che  sono  stati
          espulsi  dalle  Forze  armate,   dai   Corpi   militarmente
          organizzati o destituiti  da  pubblici  uffici,  che  hanno
          riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o
          sono stati sottoposti a misura di prevenzione.» 
              «Art. 31. (Accesso ai ruoli dei direttori  tecnici).  -
          1.  L'accesso  alla  qualifica  iniziale  dei   ruoli   dei
          direttori tecnici avviene mediante  concorso  pubblico  per
          titoli ed esami, al quale possono partecipare  i  cittadini
          italiani che godono dei diritti  politici  e  che  sono  in
          possesso dei requisiti previsti dai provvedimenti di cui ai
          commi 2 e 3. I limiti di  eta'  per  la  partecipazione  al
          concorso sono quelli stabiliti dal regolamento adottato  ai
          sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997,
          n. 127. Le  qualita'  morali  e  di  condotta  sono  quelle
          previste dalle disposizioni di cui all'articolo  35,  comma
          6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              2. Con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 2,
          sono   indicate   le   lauree   specialistiche    per    la
          partecipazione al concorso, individuate  secondo  le  norme
          concernenti  l'autonomia  didattica  degli  atenei,  e   le
          abilitazioni professionali ove previste dalla  legge.  Sono
          fatti salvi i diplomi di laurea previsti dalle disposizioni
          vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
          e rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente  prima
          del suo adeguamento ai sensi dell'articolo  17,  comma  95,
          della legge 15  maggio  1997,  n.  127,  e  delle  relative
          disposizioni attuative. 
              3. Con il regolamento di cui all'articolo 3,  comma  3,
          sono previste le eventuali forme  di  preselezione  per  la
          partecipazione al concorso di cui al comma 1, le  prove  di
          esame sulle materie  attinenti  ai  profili  professionali,
          scritte ed orali, le prime in numero non inferiore  a  due,
          le modalita' di svolgimento dei concorsi,  di  composizione
          delle  commissioni  esaminatrici  e  di  formazione   delle
          graduatorie,  le  categorie  dei  titoli  da  ammettere   a
          valutazione ed il punteggio da  attribuire  a  ciascuna  di
          esse. 
              4.  Nel  limite  del  venti   per   cento   dei   posti
          disponibili, determinati con  le  modalita'  stabilite  dal
          regolamento di cui al comma  3,  l'accesso  alla  qualifica
          iniziale dei ruoli dei direttori tecnici  avviene  mediante
          concorso interno per titoli e per esami, consistenti  nelle
          prove previste per il concorso di cui al comma 1, al  quale
          e' ammesso a partecipare  il  personale  della  Polizia  di
          Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e  degli
          altri requisiti, anche attitudinali,  richiesti,  il  quale
          non abbia riportato, nei tre anni precedenti,  la  sanzione
          disciplinare della deplorazione o altra sanzione piu' grave
          ed abbia  riportato,  nello  stesso  periodo,  un  giudizio
          complessivo non inferiore a «buono». Per il  personale  con
          qualifica inferiore a quella di  vice  perito  o  qualifica
          corrispondente e' richiesta un'anzianita'  di  servizio  di
          almeno tre anni alla data del bando che indice il concorso. 
              5. Al concorso non sono ammessi coloro che  sono  stati
          espulsi  dalle  Forze  armate,   dai   Corpi   militarmente
          organizzati o destituiti  da  pubblici  uffici,  che  hanno
          riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o
          sono stati sottoposti a misura di prevenzione.» 
              «Art. 46. (Accesso al ruolo dei direttivi medici). - 1.
          L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo  dei  direttivi
          medici avviene mediante concorso  pubblico  per  titoli  ed
          esami, al quale possono partecipare  i  cittadini  italiani
          che godono dei diritti politici, in possesso  della  laurea
          in medicina e chirurgia, fatta  salva  l'eventuale  diversa
          denominazione in sede di attuazione del regolamento recante
          norme  concernenti  l'autonomia  didattica   degli   atenei
          adottato con decreto 3 novembre 1999, n. 509  del  Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          dell'abilitazione     all'esercizio     professionale     e
          dell'iscrizione al relativo  albo,  nonche'  dei  requisiti
          previsti dal regolamento di cui al comma  2.  I  limiti  di
          eta'  per  la  partecipazione  al  concorso   sono   quelli
          stabiliti dal regolamento adottato ai  sensi  dell'articolo
          3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le qualita'
          morali  e  di   condotta   sono   quelle   previste   dalle
          disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              2. Con il regolamento di cui all'articolo 3,  comma  3,
          sono previste le eventuali forme  di  preselezione  per  la
          partecipazione al concorso, le prove di  esame  scritte  ed
          orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalita'
          di  svolgimento  del  concorso,   di   composizione   della
          commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria,
          le categorie dei titoli da ammettere a  valutazione  ed  il
          punteggio da attribuire a ciascuna di esse. 
              2-bis.  Nel  limite  del  venti  per  cento  dei  posti
          disponibili, determinati con  le  modalita'  stabilite  dal
          regolamento di cui al comma  2,  l'accesso  alla  qualifica
          iniziale del ruolo dei direttivi  medici  avviene  mediante
          concorso interno per titoli e per esami, consistenti  nelle
          prove previste per il concorso di cui al comma 1, al  quale
          e' ammesso a partecipare  il  personale  della  Polizia  di
          Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e  degli
          altri requisiti, anche attitudinali,  richiesti,  il  quale
          non abbia riportato, nei tre anni precedenti,  la  sanzione
          disciplinare della deplorazione o altra sanzione piu' grave
          ed abbia  riportato,  nello  stesso  periodo,  un  giudizio
          complessivo non inferiore a «buono». Per il  personale  con
          qualifica  inferiore  a  quella   di   vice   ispettore   o
          corrispondente e' richiesta un'anzianita'  di  servizio  di
          almeno tre anni alla data del bando che indice il concorso. 
          3. Al concorso non  sono  ammessi  coloro  che  sono  stati
          espulsi  dalle  Forze  armate,   dai   corpi   militarmente
          organizzati o destituiti  da  pubblici  uffici,  che  hanno
          riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o
          che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.».