Art. 6 
 
 
                     Fondazione Gerolamo Gaslini 
 
  1. Al fine di continuare a perseguire gli originari scopi contenuti
nell'atto costitutivo, l'ente pubblico «Fondazione Gerolamo Gaslini»,
con sede in Genova, e' trasformato  in  fondazione  con  personalita'
giuridica di diritto  privato  secondo  le  disposizioni  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.  361.  A
decorrere  dalla  data  di  iscrizione  nel  registro  delle  persone
giuridiche di cui all'articolo 1 del medesimo decreto del  Presidente
della Repubblica n. 361 del  2000,  cessano  di  avere  efficacia  le
disposizioni della legge 21 novembre 1950, n.  897,  con  particolare
riferimento a  quelle  che  attribuiscono  al  Ministro  dell'interno
l'esercizio  di  funzioni  di  alta  vigilanza  nei  confronti  della
predetta fondazione. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo  1  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  10  febbraio  2000,  n.  361
          (Regolamento  recante  norme  per  la  semplificazione  dei
          procedimenti  di  riconoscimento  di   persone   giuridiche
          private  e  di  approvazione  delle   modifiche   dell'atto
          costitutivo e dello statuto n. 17 dell'allegato 1 della  L.
          15 marzo 1997, n. 59): 
              «Art.   1.   (Procedimento   per    l'acquisto    della
          personalita' giuridica). - 1. Salvo quanto  previsto  dagli
          articoli 7 e 9, le associazioni, le fondazioni e  le  altre
          istituzioni di carattere privato acquistano la personalita'
          giuridica   mediante    il    riconoscimento    determinato
          dall'iscrizione  nel  registro  delle  persone  giuridiche,
          istituito presso le prefetture. 
              2. La domanda per  il  riconoscimento  di  una  persona
          giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da  coloro  ai
          quali  e'  conferita  la   rappresentanza   dell'ente,   e'
          presentata alla prefettura nella cui provincia e' stabilita
          la sede dell'ente.  Alla  domanda  i  richiedenti  allegano
          copia autentica dell'atto costitutivo e dello  statuto.  La
          prefettura rilascia una ricevuta che  attesta  la  data  di
          presentazione della domanda. 
              3. Ai fini del riconoscimento e' necessario  che  siano
          state soddisfatte le condizioni previste da norme di  legge
          o di regolamento per  la  costituzione  dell'ente,  che  lo
          scopo sia possibile e lecito e che  il  patrimonio  risulti
          adeguato alla realizzazione dello scopo. 
              4. La consistenza del patrimonio deve essere dimostrata
          da idonea documentazione allegata alla domanda. 
              5. Entro il termine di centoventi giorni dalla data  di
          presentazione   della   domanda   il   prefetto    provvede
          all'iscrizione. 
              6.  Qualora  la  prefettura  ravvisi  ragioni  ostative
          all'iscrizione  ovvero  la  necessita'  di   integrare   la
          documentazione presentata, entro il termine di cui al comma
          5, ne da' motivata comunicazione ai richiedenti,  i  quali,
          nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie  e
          documenti. Se, nell'ulteriore termine di trenta giorni,  il
          prefetto non comunica ai richiedenti  il  motivato  diniego
          ovvero  non  provvede  all'iscrizione,  questa  si  intende
          negata. 
              7. Il riconoscimento  delle  fondazioni  istituite  per
          testamento puo' essere concesso dal prefetto, d'ufficio, in
          caso di ingiustificata inerzia del soggetto abilitato  alla
          presentazione della domanda. 
              8. Le prefetture istituiscono il  registro  di  cui  al
          comma 1, entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente regolamento. 
              9. Le prefetture e  le  regioni  provvedono,  ai  sensi
          dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
          281, ad attivare collegamenti telematici per lo scambio dei
          dati e delle informazioni. 
              10. Con decreto del Ministro per i beni e le  attivita'
          culturali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data  di
          entrata in vigore  del  presente  regolamento,  sentito  il
          Ministro dell'interno, sono determinati i casi  in  cui  il
          riconoscimento delle persone giuridiche che  operano  nelle
          materie di  competenza  del  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali e'  subordinato  al  preventivo  parere
          della stessa amministrazione, da esprimersi nel termine  di
          sessanta giorni dalla richiesta del prefetto.  In  mancanza
          del parere il prefetto procede ai sensi dei commi 5 e 6.». 
          La legge 21 novembre 1950, n.  897  (Erezione  in  ente  di
          diritto pubblico della «Fondazione Gerolamo  Gaslini»,  con
          sede in Genova), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  24
          novembre 1950, n. 270.